Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore univers... (422.210) 
                
                
            INHALT
Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario
- Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario
 - Obiettivi comuni
 - Art. 1
 - Istituzione degli organi comuni e
 - delega delle competenze
 - Art. 2
 - 2
 - Disposizioni in materia di diritto del personale
 - per l’attuazione dell’articolo 8 capoverso 1 LPSU
 - Art. 3
 - Collaborazione nella gestione degli affari
 - Art. 4
 - Procedura decisionale semplificata per
 - la Conferenza svizzera delle scuole universitarie
 - Art. 5
 - Compiti e competenze della Conferenza svizzera
 - dei rettori delle scuole universitarie
 - Art. 6
 - Compiti e competenze dell’Agenzia svizzera
 - di accreditamento
 - Art. 7
 - Assunzione dei costi della Conferenza svizzera
 - dei rettori delle scuole universitarie, del
 - Consiglio svizzero di accreditamento e
 - dell’Agenzia svizzera di accreditamento;
 - revisione
 - Art. 8
 - Conclusione di accordi internazionali
 - Art. 9
 - Validità ed entrata in vigore
 - Art. 10
 - Denuncia
 - Art. 11
 - Abrogazione di altri atti normativi
 - Art. 12
 - 7