Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore univers... (422.210)
INHALT
Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario
- Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario
- Obiettivi comuni
- Art. 1
- Istituzione degli organi comuni e
- delega delle competenze
- Art. 2
- 2
- Disposizioni in materia di diritto del personale
- per l’attuazione dell’articolo 8 capoverso 1 LPSU
- Art. 3
- Collaborazione nella gestione degli affari
- Art. 4
- Procedura decisionale semplificata per
- la Conferenza svizzera delle scuole universitarie
- Art. 5
- Compiti e competenze della Conferenza svizzera
- dei rettori delle scuole universitarie
- Art. 6
- Compiti e competenze dell’Agenzia svizzera
- di accreditamento
- Art. 7
- Assunzione dei costi della Conferenza svizzera
- dei rettori delle scuole universitarie, del
- Consiglio svizzero di accreditamento e
- dell’Agenzia svizzera di accreditamento;
- revisione
- Art. 8
- Conclusione di accordi internazionali
- Art. 9
- Validità ed entrata in vigore
- Art. 10
- Denuncia
- Art. 11
- Abrogazione di altri atti normativi
- Art. 12
- 7
Feedback