Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario
Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU) (12 novembre 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 6 capoverso 6 della legge del 30 settembre 2011 1 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), e i Governi dei Cantoni firmatari del Concordato sulle scuole universitarie, visto l’articolo 4 capoverso 1 dell’Accordo intercantonale del 20 giugno 2013 nel settore delle scuole universitarie svizzere (Concordato sulle scuole universitarie), convengono quanto segue:
Obiettivi comuni
Art. 1
La Confederazione e i Cantoni firmatari del Concordato sulle scuole universitarie (Cantoni concordatari) perseguono e concretizzano gli obiettivi definiti nell’articolo 3 LPSU nell’ambito della cooperazione nel settore universitario svizzero.
Istituzione degli organi comuni e
delega delle competenze
Art. 2
1 Con la presente Convenzione la Confederazione e i Cantoni concordatari istituiscono gli organi comuni del settore universitario svizzero di cui all’articolo 7 LPSU.
2 Delegano a questi organi le competenze la cui delega attraverso la presente Convenzione è prevista dalla LPSU (art. 6 cpv. 3 LPSU) o che possono essere loro delegate in virtù dell’articolo 6 capoverso 4 lettera b LPSU, segnatamente:
a. capoverso 4, 46 capoverso 2 e 51 capoversi 5 lettera a e 8 LPSU, Confederazione e dei Cantoni universitarie,
b. capoverso 3 lettere a–h, 19 capoverso 2, 21 capoversi 2, 5 e 8, 23 capoverso 2, 24 capoversi 2 e 3, 25 capoverso 2, 30 capoverso 2, 35 capoverso 2, 39, 40 capoverso 1, 53 capoverso 3, 57 capoverso 1, 61 capoverso 1, 66 capoverso 3 e 69 capoverso 2 LPSU, scuole universitarie, del Consiglio svizzero di accreditamento e dell’Agenzia svizzera di accreditamento
2 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione e alla legge del 23 giugno 2006 3 sulle professioni mediche
1 RS 414.20
2
RS 420.1
3 RS 811.11
LPSU,
c. capoverso 3 LPSU, universitarie;
d.
33 e 35 capoverso 2 LPSU, accreditamento.
Disposizioni in materia di diritto del personale
per l’attuazione dell’articolo 8 capoverso 1 LPSU
Art. 3
1 Nella sua veste di Consiglio delle scuole universitarie, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie è il datore di lavoro del personale della Conferenza dei rettori, del Consiglio svizzero di accreditamento e dell’Agenzia svizzera di accreditamento.
2 Emana un regolamento del personale.
3 Nel regolamento del personale può delegare alla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie e al Consiglio svizzero di accreditamento le decisioni del datore di lavoro e la regolamentazione dei dettagli riguardanti il regolamento del personale.
4 Gestisce un proprio sistema d’informazione del personale.
5 Assicura il personale contro le conseguenze economiche dovute a età, invalidità e decesso tramite la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA), presso la Cassa di previdenza delle «organizzazioni affiliate».
6 In qualità di datore di lavoro responsabile, si fa carico dei beneficiari di rendite precedentemente assegnati alla Cassa di previdenza delle «organizzazioni affiliate» per conto della Conferenza dei rettori delle università svizzere, della Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali svizzere, della Conferenza svizzera dei rettori delle alte scuole pedagogiche, della Conferenza universitaria svizzera o dell’Organo di accreditamento e di garanzia della qualità delle istituzioni universitarie svizzere.
Collaborazione nella gestione degli affari
Art. 4
1 La Confederazione collabora con i Cantoni nella gestione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.
2 Il servizio federale competente collabora alla preparazione degli affari del Consiglio delle scuole universitarie insieme ai capiufficio dei Cantoni rappresentati nel Consiglio e a una rappresentanza del Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.
Procedura decisionale semplificata per
la Conferenza svizzera delle scuole universitarie
Art. 5
Le procedure decisionali dell’Assemblea plenaria e del Consiglio delle scuole universitarie per le elezioni, le decisioni procedurali e i pareri sono stabilite come segue in applicazione degli articoli 16 capoverso 3 e 17 capoverso 3 LPSU:
a.
b.
c.
Compiti e competenze della Conferenza svizzera
dei rettori delle scuole universitarie
Art. 6
1 La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie partecipa alla preparazione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.
2 Ha il diritto di presentare proposte alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie.
3 Si adopera affinché le decisioni siano attuate nelle scuole universitarie.
4 Sente le organizzazioni nazionali dei membri delle scuole universitarie, in particolare degli
5 Per le questioni d’interesse comune, invita alle sedute, i presidenti dei seguenti organi con voto consultivo:
a.
b.
c.
6 Gestisce un servizio di informazione per il riconoscimento dell’equivalenza degli attestati di studio svizzeri ed esteri; è fatta salva la competenza dell’ufficio federale preposto al settore delle scuole universitarie.
Compiti e competenze dell’Agenzia svizzera
di accreditamento
Art. 7
1 L’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (Agenzia svizzera di accreditamento) svolge i compiti previsti conformemente agli articoli 21 capoverso 8, 32, 33 e 35 capoverso 1 LPSU.
2 Nei limiti delle proprie risorse, può eseguire anche mandati di terzi nel settore dell’accreditamento e della garanzia della qualità.
Assunzione dei costi della Conferenza svizzera
dei rettori delle scuole universitarie, del
Consiglio svizzero di accreditamento e
dell’Agenzia svizzera di accreditamento;
revisione
Art. 8
1 La Confederazione e i Cantoni, secondo le modalità previste dal Concordato sulle scuole universitarie, partecipano per metà ciascuno ai costi:
a.
b.
2 L’Assemblea plenaria stabilisce i dettagli, in particolare i costi computabili.
3 Il Controllo federale delle finanze sottopone i conti degli organi comuni e dell’Agenzia svizzera di accreditamento a una revisione limitata. Nell’ambito delle sue revisioni, verifica l’assunzione dei costi da parte della Confederazione e dei Cantoni.
Conclusione di accordi internazionali
Art. 9
1 La Confederazione informa tempestivamente e dettagliatamente il Consiglio delle scuole universitarie e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie sui progetti che possono portare alla conclusione di accordi internazionali secondo l’articolo 66 LPSU.
2 Prima di avviare negoziati, la Confederazione sente il Consiglio delle scuole universitarie e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie. Questa indagine conoscitiva completa la procedura di consultazione prevista per gli accordi internazionali.
3 Per la preparazione dei mandati di negoziazione e, di norma, anche per i negoziati, la Confederazione si avvale di rappresentanti del Consiglio delle scuole universitarie e della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.
Validità ed entrata in vigore
Art. 10
1 La presente Convenzione è valida dal momento in cui la Confederazione e la Conferenza dei Cantoni concordatari la sottoscrivono.
2 Il Consiglio federale determina la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione d’intesa con la Conferenza dei Cantoni concordatari; esso può determinarne l’entrata in vigore retroattiva.
Denuncia
Art. 11
La presente Convenzione può essere denunciata dalla Confederazione e dalla Conferenza dei Cantoni concordatari con effetto dalla fine di un anno civile, osservando un termine di denuncia di quattro anni.
Abrogazione di altri atti normativi
Art. 12
Sono abrogati:
1. 4 tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla
2.
5 per la garanzia della
3. 6 per l’accreditamento
4. 7 fra il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2015. 8 Pubblicato nel RU 2014 , 4149 e BU 2015 , 70. DL di approvazione del 17.2.2014 - BU 2014 , 181.
4 [RU 2001 67]
5 [RU 2007 727]
6 [RU 2007 4011]
7
[RU 2007 2411]
8 DCF del 12 nov. 2014.
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