Convenzione intercantonale sul commercio del bestiame (8.3.1.4)
INHALT
Convenzione intercantonale sul commercio del bestiame
- Convenzione intercantonale sul commercio del bestiame
- § 1 Considerasi commercio del bestiame, ai sensi della presente conve nzione, qualsiasi
- § 2 Solamente chi è in possesso di una patente può esercitare il commercio del bestiame
- § 3 La patente viene rilasciata dal Cantone dove si trova la sede p rincipale dell’ azienda
- § 4 La patente viene rilasciata dal Cantone di domicilio, se il titolare di una patente
- § 5 Per gestire una stalla come ne goziante di bestiame occorre l’ autorizzazione del
- § 6 Le patenti rilasciate dalla direzione del concordato (patente della direzione) o dal
- § 7 Chi intende esercitare il commercio del bestiame deve inoltrare regolare domanda, sul
- § 8 La patente può essere rilasciata solo se il richiedente soddisfa alle seguenti condizioni.
- § 9 La patente deve indicare:
- § 10 La patente conferisce il diritto di esercitare il commercio del bestiame dalla sua
- § 11 Quando il detentore della patente non possiede più i requisiti richiesti al § 8 e
- § 12 In c aso di ritiro della patente, l’ interessato ha diritto di ricorso al governo cantonale,
- § 13 Chi intende esercitare il commercio del bestiame per prop rio conto, deve prestare
- § 14 Le pretese relative a una cauzione devono essere noti ficate entro il 1° aprile dell’anno
- § 15 La concessione della patente (principale o accessoria) è subordinata al pagamento
- § 16 I Cantoni esercitano la sorveglianza del commercio del bestiame sul loro territorio.
- § 17 I Cantoni si prestano reciproca assistenza giuridica.
- § 18 I Cantoni notificano alla direzione, ai Cantoni concordatari e all’ Ufficio veterinario
- § 19 Ogni negoziante di bestiame deve tenere puntualmente a giorno un controllo completo
- § 20 I negozianti di bestiame devono sempre aver seco la patente e presentarla a richiesta.
- § 21 I Canton i concordatari costituiscono l’ assemblea, designano il comitato e la direzione
- § 22 L’ assemblea si riunisce almeno una volta all’ anno.
- § 23 Il comitato si compone di un presidente e di due membri.
- § 24 La direzione è composta di un presidente, di un segretario e di un cassiere.
- § 25 Le spese amministrative per l’ applicazione della convenzione, sono coperte con le tasse
- § 26 Chiunque esercita il commercio del bestiame senza essere in possesso della prescritta
- § 27 Le infrazioni previste al § 26 si prescrivono in un anno; le pene in due anni.
- § 28 Chi ha esercitato il commercio del bestiame senza possedere la patente, dovrà pagare,
- § 29 Il “Bollettino dell’ Uff icio veterinario federale” è l’ organo officiale per le pubblicazioni
- § 30 Tutti i Cantoni possono aderire alla convenzione. Un Canton e può ritirarsi alla fine
- § 31 La presente convenzione sul commercio del bestiame, dopo essere stata app rovata da
- § 32 I Cantoni , dopo l’ adesione al concordato, emanano le disposizioni esecutive e
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