Convenzione intercantonale sul commercio del bestiame (8.3.1.4)
CH - TI

Convenzione intercantonale sul commercio del bestiame

Convenzione intercantonale sul commercio del bestiame (Concordato sul commercio del bestiame)
1 (del 13 settembre 1943) Approvata dal Consiglio federale il 29 ottobre 1943 Visto l’ articolo 7, secondo capoverso, della Costituzione federale, è conclusa la seguente Convenzione intercantonale: I. ORGANIZZAZIONE DE L COMMERCIO DEL BEST IAME
1. Definizione del commercio

§ 1 Considerasi commercio del bestiame, ai sensi della presente conve nzione, qualsiasi

compera, vendita, permuta, o mediazione, di carattere professionale, di animali della specie equina, bovina, caprina, ovina e suina. I Cantoni possono equiparare al commercio del bestiame la vendita professionale di carne all’ ingrosso ai rivenditori. Non sono da ritenere commercio di besti ame, gli scambi ordinari nell’ esercizio di una azienda rurale, alpestre o da ingrasso, come pure la vendita del proprio bestiame da allevamento o da ingrasso, la compera di bestiame per il proprio fabbiso gno e le compere da parte dei macellai per la macellazione e la rivendita per proprio conto, riservato il caso previsto al secondo capoverso.
2. Obbligo della patente

§ 2 Solamente chi è in possesso di una patente può esercitare il commercio del bestiame

per proprio conto o per conto di terzi. L’ autorità preposta rilascia una patente principale a chi vuole esercitare il commercio in proprio, e una patente accessoria, per chi esercita il commercio come impiegato o come sensale. I compratori esteri, se deleg ati di au torità o di associazioni per l’ allevamento del bestiame, non sono tenuti a munirsi di una patente di negoziante per acquisti di bestiame da allevamento. Competenza a) In generale

§ 3 La patente viene rilasciata dal Cantone dove si trova la sede p rincipale dell’ azienda

(patente concordataria e patente cantonale ai sensi del secondo capoverso del § 6). Alle persone che desiderano esercitare il commercio del bestiame nei Cantoni concordatari senza esservi domiciliate, la patente viene rilasciata dall a direzione del concordato (patente della direzione). b) Eccezione

§ 4 La patente viene rilasciata dal Cantone di domicilio, se il titolare di una patente

accessoria (o di sensale) non è domiciliato nel Cantone dove si trova la sede principale della sua azienda. Il Cantone di domicilio percepisce le tasse previste alla cifre 1 e 3 del § 15. c) Autorizzazione di tenere stalle

§ 5 Per gestire una stalla come ne goziante di bestiame occorre l’ autorizzazione del

Cant one dove si trova la stalla. L’ autorizzazio ne può essere negata per ragioni di polizia sanitaria.
4. Validità

§ 6 Le patenti rilasciate dalla direzione del concordato (patente della direzione) o dal

Cantone concordatario (patente concordataria) sono valide in tutti i Cantoni che hanno aderito al c oncordato. I Cantoni possono tuttavia, nelle loro dispo sizioni esecutive, prevedere l’ emissione di patenti valide solo nel territorio cantonale (patente cantonale). Al riguardo sono applicabili integralmente le prescrizioni della presente convenzione.
5. Concessione della patente a) Domanda

§ 7 Chi intende esercitare il commercio del bestiame deve inoltrare regolare domanda, sul

formulario prescritto, alla competente autorità del Cantone dove trovasi la sede principale della azienda. Il richiedente deve allegare alla domanda i certificati relativi alle condizioni richieste nel § 8.
b) Condizioni

§ 8 La patente può essere rilasciata solo se il richiedente soddisfa alle seguenti condizioni.

Egli deve:
1. essere cittadino svizzero ed avere stabile domicilio in Svizzera, salvo le disposizioni delle convenzioni internazionali;
2. godere di una buona reputazione e offrire tutte le garanzie di esercitare il commercio del bestiame correttamente e osservando le disposizioni vigenti in materia; le autorità competen ti possono esigere gli estratti del casellario giudiziario federale e di quello cantonale;
3. essere persona solvibile; la patente deve essere negata ai richiedenti contro i quali esistono degli attestati di carenza di beni, o che sono oggetto di frequenti esecuzioni. Una patente accessoria (o di sensale) può essere tuttavia rilasciata a chi, senza sua colpa, è insolvibile;
4. possedere una stalla conforme alle esigenze di polizia sanitaria. Questo obbligo non esiste per i negozianti che consegnano gli ani mali direttamente ai macelli né per i titolari di patenti accessorie o di sensale, i quali utilizzano le stalle dei loro datori di lavoro o mandanti. Sono inoltre riservati eventuali altri requisiti richiesti dalla legislazione federale o cantonale. c) T enore della patente

§ 9 La patente deve indicare:

a) cognome, nome, professione, anno di nascita e indirizzo del titolare; i Cantoni possono inoltre esigere la sua fotografia; b) nome della ditta per conto della quale il titolare esercita il commercio del bestiame; c) la specie di animali il cui commercio è permesso al titolare della patente; d) l’ anno per il quale la patente ha validità; e) luogo, data d’emissione, e firma dell’ autorità competente. d) Validità della patente

§ 10 La patente conferisce il diritto di esercitare il commercio del bestiame dalla sua

emissione fino alla fine dell’ anno.
6. Ritiro della patente a) Motivi

§ 11 Quando il detentore della patente non possiede più i requisiti richiesti al § 8 e

specialmente se ha contravvenuto intenzi onalmente o in modo grave alle prescrizioni in materia di polizia sanitaria o ha commesso un grave reato, la patente gli deve essere ritirata temporaneamen te fino a nuova decisione dell’Ufficio cantonale che l’ ha rilasciata. b) Diritto di ricorso

§ 12 In c aso di ritiro della patente, l’ interessato ha diritto di ricorso al governo cantonale,

conformemente alle disposizioni cantonali di procedura vigenti.
7. Cauzione a) Estensione della garanzia

§ 13 Chi intende esercitare il commercio del bestiame per prop rio conto, deve prestare

cauzione. La cauzione deve garantire – secondo le norme di un regolamento da emanarsi dalla conferenza – le pretese vantate contro il titolare della patente, i suoi impiegati o mandatari; in modo speciale devono essere garantite: a ) le tasse, le multe, le spese giudiziarie e amministrative; b) il risarcimento dei danni in conseguenza di una colpevole propagazione di malattie epizootiche o di altre trasgressioni alle prescrizioni in materia di polizia sanitaria; altre pretese di diri tto civile riguardanti il commercio del bestiame. b) Notifica delle richieste

§ 14 Le pretese relative a una cauzione devono essere noti ficate entro il 1° aprile dell’anno

seguente all’ ufficio competente del Cantone che ha rilasciato la patente principale . Le pretese non notificate in tempo utile non sono coperte dalla cauzione.
8. Tasse

§ 15 La concessione della patente (principale o accessoria) è subordinata al pagamento

delle seguenti tasse annuali: Patente concordataria Fr.
1. Una tassa base :
pecore m aiali; vitelli fino a tre mesi) 50. -
2. Una tassa suppletoria per ogn i capo di bestiame commerciato: a) per ogni cavallo, mulo o asino di più di un anno 10. - b) per ogni puledro fino alla età di un ann o 5. - c) per ogni capo bovino con più di tre mesi 1. - d) per ogni capo di bestiame minuto (vitelli fino a tre mesi, capre, pecore, maiali d’allevamento o da ingrasso) - .50 e) per o gni maiale - lattonzolo o mezzano - .25
3. Una tassa di cancelleria modica e la tassa prescrit ta dalla legislazione federale. Le tasse devono essere versate prima della concess ione della patente, la tassa suppletoria sarà calcolata provvisoriamente secondo la probabile cifra degli affari. Rimane riservato il conteggio e il regolamento defin itivo dei conti alla fine dell’ anno. I Cantoni hanno la facoltà di aumentare sino al doppi o le tasse base e le tasse suppletorie, come pure di ridurre fino alla metà queste ultime. I Cantoni possono ridurre alla metà la tassa base, se la validità della patente è limitata al loro territorio (patente cantonale). Le tasse per le patenti della dire zione sono stabilite nella misura di quelle delle patenti concordatarie.
9. Sorveglianza e controllo a) Sorveglianza cantonale

§ 16 I Cantoni esercitano la sorveglianza del commercio del bestiame sul loro territorio.

In modo speciale controllano le stalle dei negozianti e ispezionano i registri sul commercio del bestiame. b) Assistenza giuridica

§ 17 I Cantoni si prestano reciproca assistenza giuridica.

Essi notificano alla direzione ed ai Cantoni concordatari interessati eventuali scorrettezze constatate nel commercio del bestiame nel rispettivo territorio. c) Avviso di mutamenti

§ 18 I Cantoni notificano alla direzione, ai Cantoni concordatari e all’ Ufficio veterinario

federale, la concessione, la modifica e la revoca di ogni patente. d) Controllo del traffico del bestiame

§ 19 Ogni negoziante di bestiame deve tenere puntualmente a giorno un controllo completo

degli aumenti e delle diminuzioni degl i effettivi, su un registro. L’ istanza cantonale che rilascia le patenti può esentare i proprietari di mace llerie dall’obbligo d’ iscrivere nel loro registro gli animali da macello utilizzati per il loro approvvigionamento purché questo traffico possa essere accertato in altro modo.
2 Il registro può essere esaminato in qualsiasi momento dalle autorità di control lo e deve essere inviato, se richiesto, alla autorità cantonale, in conformità delle prescrizioni cantonali vigenti in materia. e) Porto della patente

§ 20 I negozianti di bestiame devono sempre aver seco la patente e presentarla a richiesta.

II. AMMINIS TRAZIONE DEL CONCORD ATO
1. Organi

§ 21 I Canton i concordatari costituiscono l’ assemblea, designano il comitato e la direzione

(Vorort). a) Assemblea

§ 22 L’ assemblea si riunisce almeno una volta all’ anno.

All’ assemblea sono sottoposti il rapporto e i con ti annuali; essa delibera su tutte le questioni di sua competenza in base alla presente convenzione o che le sono sottoposte dal comitato, da un Cantone o dall’ U fficio veterinario federale. L’ assemblea elegge per il periodo di tre anni il presidente, il co mitato, il segretario e il cassiere. L’ assemblea decide sulle questioni relative alla interpretazione della presente convenzione ed emana le norme necessarie per la sua applicazione. Es sa fissa in modo particolare l’ ammontare
sostituzione della cauzione con il versamento di una tassa alla cassa della direzione. Ogni Cantone o mezzo Cantone aderente al concordato ha diritto a un solo voto. b) Comitato

§ 23 Il comitato si compone di un presidente e di due membri.

Un segretario è aggiunto al comitato. c) Direzione

§ 24 La direzione è composta di un presidente, di un segretario e di un cassiere.

Essa sbriga gli affari correnti e quelli affidatile dal comitato o dall’ asse mblea.
2. Finanziamento

§ 25 Le spese amministrative per l’ applicazione della convenzione, sono coperte con le tasse

delle patenti e con altre entrate fissate dall’ assemblea. Eventuali disavanzi saranno coperti dai Cantoni in proporzione del numero delle patenti rilasciate. III. DISPOSIZIONI PE NALI E FINALI
1. Disposizioni penali a) Pene

§ 26 Chiunque esercita il commercio del bestiame senza essere in possesso della prescritta

patente, o lo fa esercitare da una terza persona, di cui deve sapere che è sprovvi sta di patente, è punito con l’ arresto o con una multa da fr. 50. - a fr. 1000. - . Chiunque in altro modo contravviene alle prescrizioni della presente convenzione, o alle disposizioni della competente autorità in applicazione della presente convenzio ne, è punito con una multa di fr. 10. - al minimo. b) Prescrizione e disposizioni generali

§ 27 Le infrazioni previste al § 26 si prescrivono in un anno; le pene in due anni.

Del rimanente sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzer o. c) Pagamento tasse sottratte

§ 28 Chi ha esercitato il commercio del bestiame senza possedere la patente, dovrà pagare,

oltre alla multa, tutte le tasse sottratte. Il datore di lavoro o il mandante di chi ha sottratto le tasse, risponde solidalmente pe r il pagamento della multa e delle tasse.
2. Organo officiale

§ 29 Il “Bollettino dell’ Uff icio veterinario federale” è l’ organo officiale per le pubblicazioni

relative al commercio del bestiame. Il titolare della patente deve esservi abbonato.
3. Ammissione e uscita

§ 30 Tutti i Cantoni possono aderire alla convenzione. Un Canton e può ritirarsi alla fine

dell’ anno civile, previa disdetta di un anno.
4. Entrata in vigore

§ 31 La presente convenzione sul commercio del bestiame, dopo essere stata app rovata da

parte del Consiglio federale, e ratificata almeno da due Cantoni, entra in vigore il 1° gennaio 1944. Essa sostituisce il concordato intercantonale sul commercio del bestiame del 1° luglio 1927.
5. Disposizioni esecutive cantonali

§ 32 I Cantoni , dopo l’ adesione al concordato, emanano le disposizioni esecutive e

designano le autorità competenti in materia.
3 Le disposizioni esecutive dei Cantoni devono essere comunicate alla direzione del concordato e all’ Ufficio veterinario federale. Così deliber ato dall’ assemblea generale dei Cantoni il 13 settembre 1943 a Losanna.
3 Hanno aderito alla Convenzione tutti i Cantoni e il Principato del Liechtenstein (stato 1.7.1984).
Markierungen
Leseansicht