Decreto esecutivo di approvazione delle direttive di applicazione del concordato i... (7.1.4.1.5)
INHALT
Decreto esecutivo di approvazione delle direttive di applicazione del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994
- Decreto esecutivo di approvazione delle direttive di applicazione del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994
- § 1
- § 2 Nelle commesse edili sono incluse le prestazioni di cui all' allegato 1, mentre per le prestazioni di
- § 3
- § 4
- Clausola bagattella per commesse edili
- (art. 4 cpv. 2 lett. 1 e 7 cpv. 2 CIAP)
- § 5 Commesse edili che non raggiungono singolarmente il valore di 2 000 000.-- fr. e che sommate non
- § 6 Le commesse vengono aggiudicate a scelta con la procedura di pubblico concorso o selettiva. In casi
- § 7
- Procedura per incarico diretto
- (art. 12 cpv. 1 lett. c CIAP)
- § 8
- Consorziamento
- § 9 Se nelle condizioni di aggiudicazione non è espressamente esclusa o limitata la riunione di ditte in
- Imprese generali o titolari e impiego di subappaltanti
- § 10
- § 12
- § 13
- Documenti di concorso
- § 14
- Informazioni
- § 16
- § 17
- § 18 I termini di cui al § 17 possono essere ridotti nei casi seguenti:
- § 19 Il committente stabilisce criteri oggettivi e le prove da produrre per il giudizio dell' idoneità degli
- § 20
- § 21
- Apertura delle offerte
- § 22
- Motivi di esclusione
- § 23
- Esame delle offerte
- § 24
- Spiegazioni
- § 25
- § 26 Sono vietate trattative tra committenti ed offerenti circa i prezzi, ribassi di prezzo e modifiche delle
- § 27 Se il committente riceve un' offerta insolitamente bassa rispetto alle altre, può richiedere informazioni
- § 28
- Suddivisione della commessa
- § 29 Il committente può suddividere la commessa e attribuirla a diversi offerenti solo qualora abbia reso
- Pubblicazione dell' aggiudicazione
- § 30
- Revoca dell' aggiudicazione
- § 31 L' aggiudicazione può essere revocata alle condizioni di cui al § 23.
- Interruzione, ripetizione e rinnovo
- § 32
- Oggetto del ricorso (= materia di legge formale)
- §33 Le seguenti decisioni del committente sono suscettibili di ricorso:
- Risarcimento danni (= materia di legge formale)
- § 34
- § 36 I committenti possono controllare o far controllare il rispetto delle norme di protezione dei lavoratori,
- Allegato 1:
- Allegato 2:
Feedback