Decreto esecutivo di approvazione delle direttive di applicazione del concordato i... (7.1.4.1.5)
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Decreto esecutivo di approvazione delle direttive di applicazione del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994

7.1.4.1.5 (del 6 novembre 1996) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO - richiamati gli articoli 3 e 4 del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994, approvato dal Dipartimento federale dell’ economia pubblica il 15 marzo 1996; - visto l’ art. 2 del Decreto legislativo 6 febbraio 1996 concernente l’ adesione del Canton Ticino al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994; - ritenuto che il testo in lingua italiana delle Direttive è stato approvato in data 3 settembre 1996 dalla Conferenza dei direttori dei dipartimenti delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell’ ambiente; Art. 1 Le Direttive dell’ accordo intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994, allegate al presente decreto, sono approvate. Art. 2 Esse sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entrano immediatamente in vigore.
1) Direttive d' esecuzione dell' accordo intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) I. Campo d' applicazione
Committenti (art. 8 lett. c e d CIAP)

§ 1

1 Il Cantone pubblica periodicamente un elenco delle imprese pubbliche e private che sottostanno al concordato intercantonale.
2 Le banche cantonali non sono assoggettate all' Accordo intercantonale.
Tipi di commesse (art. 6 CIAP)

§ 2 Nelle commesse edili sono incluse le prestazioni di cui all' allegato 1, mentre per le prestazioni di

servizio sono incluse quelle menzionate nell' allegato 2.
Valori soglia (art. 7 CIAP)

§ 3

1 Una commessa non può essere suddivisa, con l' intento di eludere l' applicazione delle norme sull' aggiudicazione.
2 Nel calcolo del valore della commessa si deve tenere conto di ogni forma di indennizzo. L' imposta sul valore aggiunto non viene considerata.
Metodi di calcolo particolari (art. 7 CIAP)

§ 4

1 Nel caso di aggiudicazione di più forniture o prestazioni di servizio identiche, oppure nel caso di suddivisione di una fornitura o prestazione di servizio in più commesse identiche (lotti), il valore di soglia è così calcolato: a) o sul valore totale effettivo delle commesse ricorrenti aggiudicate nel corso degli ultimi 12 mesi; b) prima commessa.
2 Se una commessa è comprensiva di opzioni su commesse ulteriori, è determinante il valore totale.
3 Per commesse di forniture e prestazioni di servizio conclusi sotto forma di leasing, locazione o locazione vendita o per commesse che non prevedono espressamente un prezzo totale, la base di valutazione è la seguente: a) essa è inferiore o uguale a dodici mesi o il loro valore totale, compreso il valore residuo di stima, se la loro durata supera dodici mesi;

Clausola bagattella per commesse edili

(art. 4 cpv. 2 lett. 1 e 7 cpv. 2 CIAP)

§ 5 Commesse edili che non raggiungono singolarmente il valore di 2 000 000.-- fr. e che sommate non

oltrepassano il 20% del valore dell' intera opera edile non sottostanno all' applicazione del concordato intercantonale. II. Tipi dl procedura e offerenti particolari
Principio (art. 12 CIAP)

§ 6 Le commesse vengono aggiudicate a scelta con la procedura di pubblico concorso o selettiva. In casi

particolari esse possono essere aggiudicate con incarico diretto.
Procedura selettiva (art. 12 cpv. 1 lett. b CIAP)

§ 7

1 Dopo ricezione dell' offerta di partecipazione il committente decide tra gli offerenti qualificati, coloro che possono presentare un' offerta. Sono, in particolare, reputati offerenti qualificati, coloro che sono registrati in una lista permanente ai sensi del § 20.
2 Offerenti che non sono registrati, possono inoltrare una richiesta di partecipazione a condizione che possa venir esperita una procedura di qualifica. Offerte di partecipazione alla procedura selettiva possono anche essere trasmesse per telex, telegramma o fax.
3 Il numero degli offerenti da invitare ad inoltrare l' offerta può essere limitato, se lo richiede l' esecuzione razionale della procedura di aggiudicazione. In presenza di un numero sufficiente di offerenti idonei, il numero minimo di offerte richieste non offerenti può essere inferiore a 3.

Procedura per incarico diretto

(art. 12 cpv. 1 lett. c CIAP)

§ 8

1 Il committente può aggiudicare la commessa direttamente e senza bando se sono date le condizioni seguenti: a) nella procedura libera o selettiva non vengono presentate offerte o nessun offerente adempie i criteri d' idoneità; b) nella procedura libera o selettiva sono presentate esclusivamente offerte concordate o non corrispondenti alle esigenze essenziali del bando; c) sulla base delle peculiarità tecniche o artistiche della commessa o per motivi di protezione della proprietà intellettuale, un solo offerente entra in linea di conto e non vi è un' adeguata alternativa; d) a causa di eventi imprevedibili l' acquisto è divenuto a tal punto urgente che non possono essere eseguite né una procedura libera né una selettiva; e) a causa di eventi imprevedibili, per eseguire o integrare una commessa edile aggiudicata in precedenza in condizioni di concorrenza si rendono necessarie prestazioni edili supplementari la cui separazione dalla commessa iniziale originerebbe al committente notevoli difficoltà di ordine economico e tecnico. Il valore della prestazione edile supplementare può ammontare al massimo alla metà del valore della commessa iniziale; f) prestazioni per sostituire, completare o ampliare prestazioni già offerte devono essere aggiudicate all' offerente iniziale poiché solo in tal modo è garantita l' interscambiabilità di materiale o prestazioni già esistenti; g) il committente acquista beni nuovi (prototipi) o prestazioni nuove che, a sua richiesta, sono fabbricate o sviluppate nell' ambito di una commessa sperimentale, di ricerca, di studio o di sviluppo originale; h) stesso tipo aggiudicata nell' ambito di una procedura libera o selettiva. Esso ha indicato nel bando relativo al progetto di base che per simili commesse edili si può ricorrere all' aggiudicazione mediante incarico diretto; i) j) il committente può acquistare beni, nell' ambito di una promozione conveniente e limitata nel tempo, ad un prezzo notevolmente inferiore a quello usuale (segnatamente nelle vendite di liquidazione).
2 Il committente allestisce un rapporto per ogni commessa aggiudicata mediante incarico diretto. Il rapporto contiene: a) il nome del committente; b) il valore e il genere della prestazione acquisita; c) d) la disposizione del capoverso 1 secondo cui la commessa è stata aggiudicata mediante incarico diretto.

Consorziamento

§ 9 Se nelle condizioni di aggiudicazione non è espressamente esclusa o limitata la riunione di ditte in

Imprese generali o titolari e impiego di subappaltanti

§ 10

1 Il committente può richiedere precisazioni sulla natura e l' importanza dei lavori che devono essere subappaltati, come pure la comunicazione della ragione sociale e della sede delle imprese che partecipano all' esecuzione della commessa.
2 In caso di aggiudicazione ad un' impresa generale o totale, o a un' impresa che impiega subappaltanti, il committente si assicura per contratto che tutte le imprese che partecipano alla realizzazione della commessa rispettino i principi di cui all' art. 11 lett. a, e, f, g, CIAP. III. Bando
Forma (art. 13 lett. a CIAP) § 11
1 Commesse pianificate per un determinato lasso di tempo possono venir pubblicate nel loro complesso in un' unica pubblicazione. Questa contiene almeno le informazioni secondo il § 13, così come l' invito agli offerenti di comunicare il loro interesse e l' indicazione dell' organo al quale possono venir richieste informazioni supplementari.
2 La pubblicazione di commesse può anche avvenire contemporaneamente all' avviso della procedura di qualifica ai sensi del § 20.
Lingua (art. 13 lett. a CIAP)

§ 12

1
2 Se il bando non è redatto in lingua francese, deve essere aggiunto un riassunto in detta lingua, contenente le seguenti indicazioni: a) la prestazione richiesta; b) il termine per la richiesta di partecipazione al procedimento, o per l' inoltro dell' offerta; c)
Indicazioni

§ 13

1 almeno sul Foglio ufficiale cantonale.
2 Nella procedura per incarico diretto, l' invito avviene attraverso comunicazione diretta.
3 Il bando o la comunicazione diretta contengono almeno le seguenti indicazioni: a) nome e indirizzo del committente; b) tipo di procedura; c) oggetto ed importanza della commessa, informazioni sulle varianti e commesse permanenti, termine di aggiudicazione dei lavori secondari; d) termine di esecuzione e fornitura; e) lingua della procedura di aggiudicazione; f) esigenze tecnico-economiche così come le garanzie e le indicazioni finanziarie richieste; g) i servizi dove possono essere ottenuti i documenti di concorso e il loro prezzo; h) il luogo e data dell' invio delle offerte; i)

Documenti di concorso

§ 14

1 a) nome e indirizzo del committente; b) oggetto e importanza della commessa; c) d) lingua delle offerte e dei documenti; e) luogo e data di inoltro dell' offerta; f) durata di validità dell' offerta; g) esigenze tecnico-economiche così come le garanzie e le indicazioni finanziarie richieste; h) indicazioni particolari concernenti varianti, offerte parziali e formazione di lotti; i) j)
2 Nei documenti di concorso vengono indicati gli uffici che forniscono informazioni sulle disposizioni vigenti in materia di protezione del lavoro e sulle condizioni di lavoro vigenti nel luogo d' esecuzione dei contratti collettivi di lavoro, dei contratti di lavoro normali o in loro assenza sulle prescrizioni usuali del settore.
Specifiche tecniche
1
b) sulla base di norme internazionali e, in loro assenza, di norme tecniche impiegate in Svizzera.
2 Non sono permesse esigenze o indicazioni in relazione a marche commerciali, nomi commerciali specifici, patenti, modelli o tipi, così come ad una determinata origine o produttore, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile di descrizione delle qualità richieste e qualora che venga incluso nei documenti di concorso il termine “o equivalente”.
3 Se l' offerente si scosta da queste norme deve provare l' equivalenza di queste specifiche tecniche.
4 I committenti non possono accettare né sollecitare indicazioni provenienti da una ditta che potrebbe essere interessata all' aggiudicazione, che possano essere usate nell’ ambito della elaborazione delle specifiche per un determinato acquisto e che di fatto eliminano la concorrenza.

Informazioni

§ 16

1 I committenti rispondono, nel modo più sollecito, a domande sui documenti di concorso, per quanto le informazioni supplementari non avvantaggino ingiustamente il richiedente.
2 Le informazioni importanti fornite dal committente a un concorrente devono nel contempo essere comunicate anche a tutti gli altri offerenti.
Termini: Principio (art. 13 lett. c CIAP)

§ 17

1 Ogni termine è stabilito in modo unitario, tale da non discriminare nessuno. Alfine della fissazione dei termini, si deve tener conto di circostanze quali il tipo e la complessità della commessa, l' importanza dei lavori subappaltati, del tempo usuale per l' elaborazione e per la produzione, così come il tempo di invio delle domande o delle offerte, nella misura in cui ciò sia compatibile con le necessità del committente.
2 Se il committente proroga il termine per un offerente, tale proroga vale anche per tutti gli altri. La proroga dev' essere comunicata a tutti contemporaneamente e tempestivamente.
3 Sono applicabili i seguenti termini minimi: a) 40 giorni a contare dalla pubblicazione del bando, per la presentazione dell' offerta nella procedura di pubblico concorso; b) 25 giorni a contare dalla pubblicazione del bando, per la presentazione della domanda di partecipazione nella procedura selettiva senza liste permanenti. Il termine di presentazione di un' offerta non può essere inferiore a 40 giorni a partire dall' invito alla presentazione delle offerte; c) 40 giorni dal primo invito alla presentazione delle offerte, per l' invio di un' offerta nella procedura selettiva con impiego di liste permanenti.
Termini: Eccezioni

§ 18 I termini di cui al § 17 possono essere ridotti nei casi seguenti:

a) mesi al massimo e tale avviso contiene le indicazioni di cui al § 13 e la menzione del fatto che gli offerenti interessati debbano annunciarsi ai servizi indicati e possano ottenere informazioni supplementari; in questo caso, ritenuto che venga assegnato un termine sufficientemente lungo per permettere agli interessati di presentare offerte valide, il termine può essere ridotto, di regola, a 24 giorni, ma in nessun caso a meno di 10 giorni; b) a 24 giorni al minimo, se si tratta di una seconda pubblicazione o di una pubblicazione ulteriore di commesse ricorrenti; c) caso essere inferiori ai 10 giorni; d) nella procedura selettiva, con l' impiego di liste di offerenti qualificati, il termine può essere fissato attraverso accordo. In assenza di accordo, deve essere fissato un termine che permetta l' inoltro di un offerta. Il termine non può però essere inferiore ai 10 giorni. IV. Idoneità degli offerenti
Criteri di idoneità (art. 13 lett. d CIAP)

§ 19 Il committente stabilisce criteri oggettivi e le prove da produrre per il giudizio dell' idoneità degli

offerenti. Questi criteri di idoneità concernono, in particolare, l' efficienza finanziaria, economica, tecnica e organizzativa.
Liste permanenti (art. 13 lett. e CIAP)

§ 20

1 Il committente può gestire liste permanenti di offerenti qualificati. Esso riconosce le corrispondenti liste tenute dai Cantoni che fanno parte dell' Accordo.
2 Il committente che gestisce liste permanenti di offerenti qualificati pubblica almeno ogni anno nel Foglio ufficiale cantonale un avviso con le seguenti indicazioni: a) l' elenco delle liste gestite;
c)
3 Nel caso in cui le liste siano valide per un periodo massimo di tre anni è sufficiente una pubblicazione all' inizio di tale periodo.
4 Una procedura deve garantire in ogni tempo la verifica dell' idoneità di ogni concorrente che inoltri una richiesta di ammissione alla lista.
5 Gli offerenti registrati, sono informati sulla soppressione di una lista. L' esclusione dalla lista avviene secondo ai disposti di cui al § 23 e deve essere notificata per iscritto. V. Offerte
Inoltro (art. 13 lett. c CIAP)

§ 21

1 servizio indicato nel bando di concorso. Alla scadenza del termine di presentazione, essa non può più essere modificata, fatta riserva di quanto previsto al § 24.
2 L' offerta deve essere redatta nella lingua della procedura di aggiudicazione.
3 L' elaborazione delle offerte avviene di principio senza alcuna indennità.

Apertura delle offerte

§ 22

1 Le offerte, inoltrate conformemente ai termini, nelle procedure di pubblico concorso e procedura selettiva, sono aperte da almeno due rappresentanti del committente.
2 Dell' apertura delle offerte viene stilato un verbale. In esso devono essere indicati almeno i nomi delle persone presenti, il nome degli offerenti, le date di ricezione e il prezzo complessivo delle offerte. Su richiesta è garantito a tutti gli offerenti il diritto di prendere visione di tale verbale.

Motivi di esclusione

§ 23

1 a) non adempie o non adempie più ai criteri di idoneità richiesti; b) ha fornito al committente informazioni errate; c) d) non adempie ai principi di cui all' art. 11 a, e, f, g CLP; e) ha stipulato accordi che eludono o pregiudicano considerevolmente un' efficace concorrenza; f) in fase di produzione non rispetta quelle norme sulla protezione dell' ambiente, che sono paragonabili a quelle in vigore nel luogo di esecuzione; g) si trova in procedura di fallimento; h) è stata costatata, in un procedimento giudiziario, una deficienza in ambito professionale.
2 Nell' ambito dell' aggiudicazione, si tiene conto esclusivamente delle offerte di concorrenti che rispettano le norme sulla protezione del lavoro, così come le condizioni di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro, dei contratti normali di lavoro o, in loro assenza, delle norme usuali del ramo, in vigore nel luogo d' esecuzione dei lavori.

Esame delle offerte

§ 24

1 Le offerte vengono esaminate dal profilo tecnico ed aritmetico secondo criteri unitari. Terzi possono essere nominati quali periti.
2 Errori evidenti, quali errori aritmetici e di ortografia vengono corretti.
3 In seguito viene stilata una tabella comparativa oggettiva delle offerte.

Spiegazioni

§ 25

1
2 Spiegazioni orali vengono trascritte dal committente.
Divieto di negoziazione (art. 11 lett. c CIAP)

§ 26 Sono vietate trattative tra committenti ed offerenti circa i prezzi, ribassi di prezzo e modifiche delle

prestazioni richieste.
Offerte insolitamente basse

§ 27 Se il committente riceve un' offerta insolitamente bassa rispetto alle altre, può richiedere informazioni

al concorrente per accertarsi che la stessa rispetti le condizioni di partecipazione e possa adempiere alle condizioni inerenti la commessa. VI. Aggiudicazione
Criteri di aggiudicazione (art. 13 lett. f CIAP)

§ 28

1 La commessa è aggiudicata all' offerente che presenta l' offerta economicamente più vantaggiosa. Il giudizio tiene conto del rapporto prezzo/prestazione. In questo ambito, oltre al prezzo, possono in particolar modo essere tenuti in considerazione i seguenti criteri: qualità, termini, economicità, costi di gestione, servizio clientela, ecologia, conformità allo scopo, valore tecnico, estetica, creatività e l' infrastruttura.
2 L' aggiudicazione di beni largamente standardizzati può avvenire anche, esclusivamente, secondo il criterio del minor prezzo.

Suddivisione della commessa

§ 29 Il committente può suddividere la commessa e attribuirla a diversi offerenti solo qualora abbia reso

nota tale opportunità nei documenti di concorso e prima dell' aggiudicazione abbia ottenuto l' accordo del o degli offerenti a cui la commessa verrà prevedibilmente aggiudicata.

Pubblicazione dell' aggiudicazione

§ 30

1 Il committente pubblica, al più tardi 72 giorni dopo l' aggiudicazione, un avviso che deve per lo meno apparire sul Foglio ufficiale cantonale. Tale avviso contiene le seguenti indicazioni: a) tipo di procedura impiegata; b) oggetto e entità della commessa; c) d) data dell' aggiudicazione; e) nome e indirizzo del o degli aggiudicatario/i; f) importo di aggiudicazione o i valori dell' offerta più alta e più bassa di cui ha tenuto conto nella procedura di aggiudicazione.
2 Su richiesta, il committente comunica agli offerenti i motivi essenziali della loro esclusione dall' aggiudicazione.

Revoca dell' aggiudicazione

§ 31 L' aggiudicazione può essere revocata alle condizioni di cui al § 23.

Interruzione, ripetizione e rinnovo

della procedura (art. 13 lett. i CIAP)

§ 32

1
2 La procedura può essere ripetuta o riattivata allorché specificatamente: a) non é stata presentata alcuna offerta che adempia alle esigenze tecniche e ai criteri definiti nei documenti di concorso o dal bando di concorso; b) ci si deve attendere offerte più vantaggiose sulla base di condizioni-quadro o marginali modificate oppure a causa dell' eliminazione di distorsioni alla libera concorrenza (o); c)
3 L' interruzione, la ripetizione o il rinnovo della procedura sono immediatamente comunicati per scritto ai concorrenti e motivati.

Oggetto del ricorso (= materia di legge formale)

§33 Le seguenti decisioni del committente sono suscettibili di ricorso:

a) la decisione di aggiudicazione o di interruzione della procedura; b) il bando di concorso; c) d) l' esclusione prevista dal § 23; e) la decisione circa l' iscrizione o la radiazione di un offerente dalla lista prevista al § 20.

Risarcimento danni (= materia di legge formale)

§ 34

1 Il committente è responsabile per i danni che ha causato attraverso una decisione la cui illegalità é stata costatata dall' istanza di ricorso.
2 La responsabilità secondo il capoverso 1 si limita alle spese che il concorrente ha sopportato in relazione alla procedura di aggiudicazione e di ricorso.
3 Per il resto, vale il diritto cantonale sulla responsabilità civile applicabile al committente. VIII. Sorveglianza
Statistica
valori soglia del GATT e la comunica all' Ufficio cantonale competente. Questi ne trasmette una copia alla Confederazione.
2 Le statistiche comprendono i seguenti dati: a) committenti; b) il valore stimato delle commesse al di sopra dei valori soglia per categoria di committenti e suddivise in commesse edili, forniture e prestazioni di servizio; c) d) il valore complessivo delle commesse aggiudicate in base alle deroghe all' Accordo GATT previste negli allegati.
3 Premesso che tali informazioni siano reperibili, i committenti pubblicano statistiche indicanti da quali offerenti le commesse edili, le forniture e prestazioni di servizio sono state effettuate e il loro paese d' origine.
Sorveglianza degli offerenti (art. 4 cpv. 2 lett. e CIAP)

§ 36 I committenti possono controllare o far controllare il rispetto delle norme di protezione dei lavoratori,

delle condizioni di lavoro e della parità di trattamento tra uomo e donna. Su richiesta gli offerenti devono provare il rispetto di tali norme.

Allegato 1:

Lavori (prestazioni edili) Classificazione prodotti (CPC) N. di riferimento Preparazione dei luoghi e dei cantieri di costruzione
511 Lavori edilizi 512 Lavori di genio civile 513 Montaggio e costruzione di opere prefabbricate 514 Lavori di aziende di costruzione specializzate 515 Lavori d’ installazione 516 Lavori di ristrutturazione e finitura 517 Locazione o leasing di attrezzature di costruzione o demolizione, comprese le prestazioni per il personale
518

Allegato 2:

Prestazioni di servizi sottoposte alla legge Classificazione prodotti (CPC) N. di riferimento
1. Manutenzione e riparazione (manutenzione, ispezione, riparazione)
6112, 6122, 633, 886
2. Trasporto via terra compresi i trasporti di denaro e i servizi del corriere, senza il trasporto per posta e ferrovia
712 (salvo 71235), 7512, 87304
3. Trasporto di merci e trasporto di persone nell’ambito dei trasporti aerei, senza il trasporto per posta
73 (salvo 7321)
4. Trasporto di posta via terra e trasporto di posta aerea (senza trasporto per ferrovia)
71235, 7321
5. Telecomunicazioni ( senza servizi di telefonia, telex, radiotelefonia, servizio di radiochiamata e comunicazione
752 (salvo 7524, 7525, 7526)
6. Prestazioni assicurative e bancarie, ad eccezione di servizi finanziari in relazione con l’ emissione, la vendita, l’ acquisto o il trasferimento di titoli o altri strumenti finanziari nonché servizi delle banche centrali
811, 812, 814
7. Informatica e relative attività 84
8. Contabilità, gestione contabile e controllo 862
9. Ricerca di mercato e sondaggi 864 Consulenza aziendale e relative attività
865, 866 Architettura, pianificazione urbana e paesaggistica
867 Consulenza tecnica e pianificazione, prestazioni tecniche integrate, relativa consulenza scientifica e tecnica, esperimenti tecnici e analisi di progetti edili
867 Mandato di studio (aggiudicazione di commesse identiche a più offerenti allo scopo di elaborare proposte di soluzione)
867 Consulenza tecnica e pianificazione, prestazioni tecniche integrate, relativa consulenza scientifica e tecnica, esperimenti tecnici e analisi, sempre che non riguardino
867
Pubblicità, informazione e relazioni 871 Pulizia di edifici e gestione d’ immobili 874, 82201-82206 Edizione e stampa 88442 Smaltimento dei rifiuti e eliminazione delle acque luride; servizi sanitari e simili
94 Pubblicato nel BU 1996 , 353. Note:
1) Entrata in vigore: 12 novembre 1996 - BU 1996, 353.
2) Ad eccezione dei servizi d’ arbitrato e di conciliazione.
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