Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali
Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) (del 13 dicembre 1999) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - d e c r e t a : TITOLO I Norme generali
A. Scopo
Art. 1
La presente legge tutela i diritti fondamentali, in particolare la personalità e la sfera privata delle persone i cui dati sono elaborati dalla polizia cantonale o, nell’ambito di deleghe o collaborazioni, dalle polizie comunali (in seguito polizia).
B. Campo di applicazione
I. Principio
Art. 2
1 La legge si applica all’elaborazione di dati personali che sono utili alla prevenzione, alla ricerca e alla repressione dei reati e ai compiti di protezione e sicurezza in genere svolti dalla polizia.
2 Per quanto non previsto dalla presente legge, è applicabile la Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d’applicazione (RLPDP).
II. Eccezioni
Art. 3
La legge non si applica alle elaborazioni temporanee di dati personali, quali quelle relative ad una singola indagine in corso e alle annotazioni personali degli agenti e ai casi previsti dalla legislazione federale.
C. Definizioni
I. Informazioni confidenziali
Art. 4
È considerata confidenziale l’informazione comunicata in buona fede alla polizia da chi ha un interesse legittimo all’anonimato.
II. Rapporto informativo
Art. 5
È considerato rapporto informativo l’insieme dei dati personali riferiti alla reputazione e alla condotta di una persona, allestito dalla polizia su richiesta di un’autorità. TITOLO II Principi per l’elaborazione dei dati personali
A. Principi
I. In generale
Art. 6
1 Nell’adempimento dei propri compiti la polizia non può discostarsi dai principi d’esattezza e completezza dei dati.
2 Essa non allestisce profili personali a futura memoria, né rilascia preavvisi.
II. Eccezioni ai principi dell’elaborazione di dati
1. Raccolta
Art. 7
1 Se le esigenze di servizio lo richiedono, la polizia può derogare al principio della raccolta dei dati presso la persona interessata, in modo proporzionato tra il pregiudizio che le arreca e lo scopo perseguito.
2 I dati personali relativi alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o ad altre convinzioni, così come quelli relativi alla salute e alla vita sessuale possono essere raccolti e archiviati nella misura in cui essi sono necessari allo svolgimento dei compiti previsti dalla legge sulla polizia.
3 L’esercizio lecito dei diritti costituzionalmente garantiti non può fare di per sé oggetto di raccolta e archiviazione a titolo di informazione preventiva.
2. Informazioni confidenziali
Art. 8
Le informazioni confidenziali devono essere elaborate in modo da salvaguardare adeguatamente tutti gli interessi in gioco.
3. Rapporti di polizia
Art. 9
1 Dai rapporti di polizia deve risultare il grado d’esattezza e completezza delle informazioni ivi contenute.
2 Essi menzionano pure le modalità d’accertamento e di raccolta dei dati utilizzati a meno che a ciò non si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.
4. Decisioni di altre autorità
Art. 10
1 Le autorità giudiziarie e amministrative penali cantonali trasmettono alla polizia cantonale copia delle proprie decisioni.
2 Il Comando della polizia cantonale concorda con le altre autorità amministrative la trasmissione delle decisioni secondo le proprie necessità.
B. Trasmissioni
I. ad autorità giudiziarie penali
Art. 11
Su richiesta motivata, la polizia trasmette alle autorità giudiziarie penali tutte le informazioni in suo possesso concernenti la persona interessata.
II. altre autorità giudiziarie e amministrative
Art. 12
1 Alle altre autorità giudiziarie e amministrative possono essere trasmesse unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del loro compito legale.
2 La polizia tiene conto della rilevanza di ciascun dato in rapporto agli interessi da tutelare.
3 Nella domanda di rapporto informativo l’autorità amministrativa deve indicare la base legale e l’elenco o la natura dei dati richiesti.
III. Eccezioni
Art. 13
Restano riservate le disposizioni sulla produzione dei documenti e sulla deposizione dei funzionari come testi.
IV. Trasmissione intercantonale e internazionale
Art. 14
1 La trasmissione intercantonale, internazionale o ad autorità e servizi della Confederazione di dati personali è possibile se: a) b)
2 Sono riservati gli accordi internazionali e intercantonali nonché la legislazione federale in materia d’assistenza giudiziaria penale.
V. Trasmissione alle polizie comunali
Art. 15
La trasmissione di dati personali alle polizie comunali è retta dalla Legge sulla polizia.
VI. Trasmissione a persone private
Art. 16
1 La polizia può trasmettere dati a persone private unicamente in adempimento ad un obbligo legale o se vi è l’esplicito consenso della persona interessata.
2 Il consenso della persona interessata non obbliga la polizia a trasmettere rapporti informativi e dati di cui all’art. 7 cpv. 2 a privati o per uso privato.
C. Durata di conservazione
Art. 17
1 I dati personali possono essere conservati unicamente per il tempo necessario all’adempimento dei compiti di polizia.
2 In particolare:
a) b) c)
3 Ai termini di cui al cpv. 2 può essere fatta eccezione per indagini in corso, persone ricercate o scomparse o altri motivi speciali, segnatamente di continuità. Il motivo deve risultare dagli atti conservati. TITOLO III Norme per gli archivi di dati
A. Organo responsabile
Art. 18
Il Comando della polizia cantonale è l’organo responsabile, ai sensi dell’articolo 4 cpv. 5 LPDP, dell’elaborazione dei dati personali della polizia.
B. Organi partecipanti
Art. 19
1 I membri del corpo di polizia sono considerati organi partecipanti.
2 Essi possono utilizzare i dati personali contenuti negli archivi di polizia nella misura strettamente necessaria ai loro doveri di servizio (art. 4 cpv. 6 LPDP).
C. Registri
I. Registro degli archivi
Art. 20
1 Il Comando della polizia cantonale tiene un Registro degli archivi di dati in suo possesso.
2 Il Registro degli archivi di dati della polizia non è pubblico.
3 Esso è menzionato nel Registro centrale cantonale degli archivi di dati.
II. Registro delle elaborazioni di dati personali
Art. 21
1 Il Comando della polizia cantonale allestisce un Registro delle elaborazioni di dati degli organi partecipanti.
2 Il Registro deve segnalare l’utente e la data. TITOLO IV Diritti della persona interessata
A. Diritto di accesso
I. Principio
Art. 22
Chiunque può chiedere al Comando della polizia cantonale informazioni sui dati elaborati dalla polizia che lo riguardano.
II. Procedura
1. Istanza
Art. 23
1 L’istanza deve essere presentata per iscritto al Comando della polizia cantonale.
2 Essa deve menzionare:
3 All’istanza deve essere allegata una copia di un documento d’identità.
2. Risposta
Art. 24
1 Il Comando della polizia cantonale risponde con decisione formale.
2 Esso può limitare, rifiutare o differire la trasmissione di dati se: a) b) c) d)
3 La risposta deve evidenziare che la stessa non vale quale attestato di buona condotta o sui precedenti penali e riguarda unicamente i fatti registrati dalla polizia cantonale ticinese.
3. Dati personali ottenuti da organi d’altri cantoni
o altre nazioni
Art. 25
Se la richiesta verte su informazioni ottenute da organi d’altri Cantoni, della Confederazione o d’altre nazioni la risposta è limitata unicamente ai dati elaborati dalla polizia, qualora si possa ragionevolmente presumere l’esistenza di un motivo di limitazione o di rifiuto di cui all’art. 24 cpv. 2.
B. Consultazione degli Archivi
Art. 26
Soltanto le autorità di vigilanza e di ricorso, nei limiti degli art. 27 e 31, possono consultare gli archivi di dati di polizia. TITOLO V Vigilanza
Autorità di vigilanza
Art. 27
1 L’Incaricato cantonale della protezione dei dati esercita, nei confronti delle elaborazioni dei dati personali da parte della polizia, le competenze attribuitegli dalla legge sulla protezione dei dati personali. TITOLO VI Tasse
A. Principio
Art. 28
La procedura relativa al diritto d’accesso, come pure i rapporti informativi ad altre autorità sono gratuiti.
B. Eccezioni
Art. 29
Per le informazioni a terzi, come pure in caso di richieste ripetute o che comportano oneri rilevanti di elaborazione della risposta, è percepita una tassa di cancelleria. TITOLO VII Rimedi di diritto
A. Denuncia
Art. 30
2
1 La persona dei cui dati si tratta può denunciare elaborazioni illegali all’Incaricato cantonale della protezione dei dati.
2 Se dai chiarimenti risulta che sono state violate prescrizioni sulla protezione dei dati, l’Incaricato raccomanda al Comando della Polizia cantonale di modificare o di cessare l’elaborazione. Egli informa della raccomandazione la persona interessata e il Dipartimento competente.
3 Se una raccomandazione dell’Incaricato è respinta o non le è dato seguito, in tutto o in parte, il Comando della Polizia cantonale emette una decisione formale. Essa è comunicata alla persona interessata e all’Incaricato.
B. Ricorso
Art. 31
3
1 Contro le decisioni del Comando della Polizia cantonale, la persona dei cui dati si tratta e l’Incaricato cantonale della protezione dei dati possono ricorrere alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza.
2 Soltanto il Presidente della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, nell’ambito dell’istruzione di ricorsi, può accedere liberamente agli archivi della polizia. Egli tutela in particolare l’anonimato, se legittimo, delle fonti d’informazioni confidenziali.
3 Le decisioni della Commissione sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Sono legittimati a ricorrere la persona dei cui dati si tratta, il Comando della Polizia cantonale e l’Incaricato cantonale della protezione dei dati.
1
Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
2
Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
3
Art. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 228; precedente modifica: BU
2008, 549.
III. Entrata in vigore (BU 2000 , 385) Trascorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. 4 Pubblicata nel BU 2000 , 379.
4
Entrata in vigore: 1° gennaio 2001 - BU 2000, 386.
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