Regolamento della legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato
Regolamento della legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT) (del 5 settembre 2012) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO d e c r e t a : Capitolo primo Disposizioni generali
Scopo e oggetto
Art. 1
Il presente regolamento precisa: a) b) c) d)
Campo di applicazione personale
(art. 2 LIT)
Art. 2
Le persone fisiche e giuridiche di diritto privato che svolgono compiti d’interesse pubblico sono soggette alla legge secondo il suo art. 2 cpv. 1 lett. e solo per la parte della rispettiva organizzazione e attività che è in relazione con l’adempimento di un compito pubblico.
Campo di applicazione materiale
(art. 1, 21 e 22 LIT)
Art. 3
1 La legge disciplina l’informazione del pubblico e l’accesso ai documenti ufficiali dell’attività amministrativa corrente.
2 L’accesso ai documenti ufficiali definitivamente archiviati è disciplinato dalla legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 e dal diritto speciale.
3 La tutela, la gestione e la conservazione dei documenti ufficiali dell’attività amministrativa corrente sono disciplinati dalla legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 e dal diritto speciale, tenendo conto dei principi della legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 .
4 Le autorità competenti possono emanare disposizioni specifiche in applicazione di tali normative. Capitolo secondo Informazione del pubblico
Modalità di diffusione delle informazioni su Internet
(art. 5 cpv. 1 e 4 e art. 7 LIT)
Art. 4
1 Riservato il diritto speciale, le autorità informano la popolazione e i media nelle modalità seguenti: a) b)
2 L’autorità competente pubblica al più presto su Internet i documenti ufficiali d’interesse generale o ritenuti importanti, se: a) b)
Altre modalità di diffusione
(art. 5 e 7 LIT)
Art. 5
Le autorità definiscono le modalità di diffusione dell’informazione della popolazione e dei media mediante comunicati e conferenze stampa e altri strumenti di divulgazione.
Rimedi giuridici
(art. 5 segg. LIT)
Art. 6
Contro le decisioni dell’autorità responsabile è dato ricorso secondo le norme della legge sulla procedura amministrativa e del diritto speciale. Capitolo terzo Diritto di accesso ai documenti ufficiali
Documenti non ufficiali
(art. 8 cpv. 2 LIT)
Art. 7
1 Per documento destinato a scopo personale si intende ogni informazione a scopo di servizio, utilizzata esclusivamente dal suo autore o da un numero ristretto di persone quale mezzo ausiliario, come appunti o copie di lavoro di documenti.
2 Per documento utilizzato per scopi commerciali si intende ogni informazione fornita da un’autorità dietro compenso, comprese le informazioni che servono direttamente all’elaborazione di un prodotto.
Caratteristiche dei documenti ufficiali
(art. 8 cpv. 1 e 3 LIT)
Art. 8
1 I documenti sono considerati ufficiali ai sensi della legge: a) b)
2 L’elaborazione di un documento è considerata terminata quando esso è presentato nella sua versione definitiva, ovvero, in particolare: a) b)
Documenti ufficiali esclusi dal diritto di accesso
(art. 3 e 4 cpv. 2 LIT)
Art. 9
1 Sono escluse dal diritto di accesso istituito dalla legge le seguenti categorie di documenti: a) b) c) d) e) f)
2 Sono riservate le disposizioni del diritto speciale federale e cantonale che, dichiarando confidenziali determinati documenti ufficiali, prevedono condizioni specifiche per il loro accesso.
3 Rimane altresì riservato l’accesso a simili documenti per scopi pianificatori, scientifici, statistici e di ricerca, conformemente alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali del 9
Uguaglianza del diritto di accesso
(art. 9 LIT)
Art. 10
1 L’accesso a un documento ufficiale accordato a una persona deve essere concesso a qualsiasi altro richiedente nella stessa misura, con gli stessi contenuti e nella stessa modalità.
2 Sono riservati i diritti di accesso alle informazioni da parte delle autorità secondo il diritto speciale.
Modalità dell’accesso
a) Assistenza al richiedente
(art. 9 cpv. 1 e art. 13 LIT)
Art. 11
1 L’autorità informa in modo adeguato il richiedente in merito ai documenti ufficiali disponibili che riguardano la sua richiesta e lo assiste nel suo intento, per quanto ciò non comporti un onere lavorativo sproporzionato.
2 Se i documenti ufficiali sono disponibili su Internet oppure sono contenuti in una pubblicazione al loro reperimento.
3 L’autorità non è tenuta né a tradurre i documenti ufficiali che possono essere consultati secondo la legge né a spiegarne il contenuto.
b) Consultazione sul posto
(art. 9 cpv. 2 LIT)
Art. 12
1 La consultazione ha luogo presso l’autorità competente per il disbrigo della domanda di accesso ai documenti ufficiali richiesti.
2 L’autorità può limitarsi ad autorizzare il richiedente a consultare una copia del documento ufficiale.
3 L’identità del richiedente può essere verificata mediante la presentazione di un documento d’identità.
c) Consegna di una copia
(art. 9 cpv. 2 e 3 LIT)
Art. 13
Su domanda del richiedente, l’autorità allestisce e consegna una copia di un documento ufficiale, a condizione che l’atto di riproduzione non danneggi il documento e il richiedente ne sopporti le spese.
Protezione della sfera privata e dei dati personali
(art. 10 cpv. 1 lett. e LIT)
Art. 14
1 L’accesso a un documento ufficiale suscettibile di ledere la personalità, la sfera privata e i dati personali di terzi, può essere eccezionalmente accordato se, previa individuazione e ponderazione degli interessi in gioco, prevale l’interesse pubblico alla trasparenza.
2 L’interesse pubblico alla trasparenza può prevalere quando: a) b) c) Capitolo quarto Procedura d’accesso
Contenuto della domanda
(art. 13 LIT)
Art. 15
1 Per domanda presentata in forma scritta si intende per principio anche la domanda inoltrata tramite fax o posta elettronica, a condizione che il richiedente sia identificabile.
2 La domanda di accesso può essere presentata sulla base dei modelli ufficiali messi a disposizione dalle autorità.
3 La domanda deve contenere indicazioni sufficienti per permettere all’autorità di identificare il documento ufficiale richiesto. Se ragionevolmente esigibile, il richiedente è tenuto a indicare in particolare: a) b) c) d)
4 L’autorità può invitare il richiedente a precisare la sua domanda.
5 Se il richiedente non fornisce entro 10 giorni le indicazioni complementari necessarie per l’identificazione del documento richiesto, la sua domanda è inammissibile. L’autorità informa il richiedente sulle conseguenze del mancato rispetto del termine impartito.
Domanda abusiva
(art. 13 LIT)
Art. 16
La domanda di accesso è inammissibile se è abusiva, ossia se è manifestamente insensata o di contenuto querulomane, oppure se il richiedente perturba deliberatamente il
funzionamento dell’attività amministrativa o chiede in modo ripetuto la comunicazione di un documento che ha già potuto consultare in base alla legge o in altro modo.
Domanda che richiede un
trattamento particolarmente dispendioso
(art. 15 cpv. 2 lett. a LIT)
Art. 17
Una domanda richiede un trattamento particolarmente dispendioso quando l’autorità non è in grado di trattarla con le risorse materiali e personali di cui dispone senza compromettere considerevolmente l’adempimento di altri compiti.
Autorità responsabile della presa di posizione
(art. 15 cpv. 1 LIT)
Art. 18
1 Se un documento ufficiale è stato elaborato da più autorità, la presa di posizione è rilasciata dall’autorità responsabile.
2 Se la domanda di accesso riguarda più documenti che concernono la stessa pratica e che sono stati allestiti o ricevuti da diverse autorità sottoposte alla legge, la presa di posizione è rilasciata dall’autorità responsabile.
3 Se la responsabilità è condivisa in ugual misura tra più autorità, se non è palese o se non è stata assegnata ad alcuna autorità, le autorità interessate determinano tra di loro l’autorità responsabile della presa di posizione. Quest’ultima prende posizione d’intesa con le altre autorità interessate.
4 Se un documento è stato allestito su mandato di un’altra autorità, quest’ultima deve essere consultata prima della presa di posizione. Capitolo quinto Mediazione
Commissione di mediazione
(art. 17 LIT)
Art. 19
1 Un membro e un supplente della Commissione indipendente di mediazione devono disporre di una formazione specializzata in mediazione conforme ai criteri riconosciuti sul piano svizzero dagli organismi di mediazione e di qualifiche e attitudini specifiche in materia di mediazione amministrativa.
2 La Commissione esamina se l’autorità ha agito in modo lecito e opportuno nel trattare la domanda.
3 La Commissione o una sua delegazione sente i partecipanti alla procedura di mediazione e tenta di pervenire a una soluzione. Se lo ritiene opportuno, sottopone alle parti delle proposte. La procedura può essere scritta o orale.
4 La Commissione può attribuire la preparazione e l’esecuzione del suo mandato in un caso specifico a una sua delegazione. Quest’ultima provvede a un’adeguata e tempestiva informazione dei suoi membri.
Esame della domanda di mediazione
(art. 18 LIT)
Art. 20
La Commissione di mediazione esamina la domanda e conclude la procedura il più presto possibile, tenendo conto delle sue particolarità, delle difficoltà di trattamento e della complessità delle questioni giuridiche, tecniche o politiche che essa solleva.
Obbligo di collaborare
(art. 18 LIT)
Art. 21
1 Non appena è stata presentata una domanda di mediazione, la Commissione ne informa l’autorità interessata e le impartisce un termine per: a) b) c)
2 Il richiedente e il terzo che è stato consultato secondo l’art. 14 della legge possono farsi rappresentare. In caso di procedura orale, essi devono comparire personalmente.
3 Nella procedura orale, l’autorità deve essere rappresentata da un suo funzionario dirigente o da un funzionario specialmente incaricato con potere decisionale sull’oggetto della mediazione.
4 Le parti sono tenute a contribuire al rispetto del termine entro cui deve svolgersi la mediazione e a collaborare alla ricerca di un accordo.
5 Se le parti rifiutano di partecipare alla ricerca di un accordo o se ritardano la procedura di
Comunicazione della conclusione della procedura
(art. 18 cpv. 5 e 7 LIT)
Art. 22
1 Nella comunicazione scritta, la Commissione menziona in particolare il diritto dei partecipanti alla procedura di mediazione di chiedere all’autorità responsabile l’emanazione di una decisione secondo l’art. 19 della legge e il termine a loro disposizione.
2 La comunicazione non deve contenere alcun tipo di informazione che potrebbe ledere gli interessi tutelati dall’art. 10 della legge.
Informazione della Commissione da
parte delle autorità
(art. 19 cpv. 3 e art. 20 LIT)
Art. 23
Le autorità responsabili e le autorità di ricorso trasmettono alla Commissione di mediazione una copia delle proprie decisioni, nella misura in cui il relativo oggetto sia stato sottoposto a una procedura di mediazione conclusasi senza successo. Capitolo sesto Emolumenti
Principio di gratuità
(art. 16 LIT)
Art. 24
Le procedure di consultazione dei documenti, di mediazione e di decisione sono gratuite. È riservato l’art. 25.
Riscossione di un emolumento
(art. 16 LIT)
Art. 25
1 Se sono effettuate delle riproduzioni o se l’accesso a un documento comporta oneri amministrativi di una certa importanza è percepito un emolumento secondo la tariffa fissata nell’allegato al presente regolamento.
2 È data facoltà agli organi e alle autorità di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. d ed e della legge di stabilire tariffe inferiori.
3 Un onere amministrativo è considerato di una certa importanza se l’esame della domanda d’accesso e la preparazione dei documenti ufficiali per l’accesso eccedono una mezz’ora.
4 L’autorità che intende percepire un emolumento ne informa immediatamente il richiedente e gli comunica il presumibile importo.
5 Il richiedente può sottoporre l’ammontare presumibile dell’emolumento alla procedura di mediazione secondo l’art. 18 della legge.
6 Se la mediazione non è domandata o se non ha successo, il richiedente può chiedere all’autorità responsabile l’emanazione di una decisione debitamente motivata sull’ammontare dell’emolumento. Sono applicabili per analogia gli art. 19 e 20 della legge. Capitolo settimo Consulenza per la trasparenza e valutazione
Consulenza per la trasparenza
(art. 23 LIT)
Art. 26
1 La Cancelleria dello Stato è il centro di competenze in materia di trasparenza.
2 Essa designa al proprio interno un Servizio di consulenza per la trasparenza che ha il compito di: a) b) c)
1 Art. 27
... 2
1
Cpv. modificato dal R 22.3.2017; in vigore dal 24.3.2017 - BU 2017, 55.
2 Art. abrogato dal R 22.3.2017; in vigore dal 24.3.2017 - BU 2017, 55.
Valutazione
(art. 24 LIT)
Art. 28
1 Ogni autorità comunica annualmente al Cancelliere dello Stato: a) b)
2 Il Cancelliere dello Stato definisce le modalità di comunicazione di tali informazioni. Capitolo ottavo Disposizioni finali
Entrata in vigore
Art. 29
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2013. Pubblicato nel BU 2012 , 429. ALLEGATO (art. 25) Tariffa degli emolumenti in franchi Prestazione Franchi
1. Riproduzioni
Fotocopia formato A4 o A3 – 0.50 – 2.– – 2.– Copia elettronica (se i documenti non sono già disponibili in forma elettronica) – 0.50 –
2.– – 35.– secondo l’offerta
2. Esame e preparazione dei documenti ufficiali per la concessione dell’accesso
–
60.–
3. Spese di spedizione
– spese effettive
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