Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni
Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: - la legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 e l'ordinanza di applicazione del 24 novembre 1993; - il messaggio 14 marzo 1995 n. 4388 del Consiglio di Stato, - il rapporto 31 maggio 1996 n. 4388R della Commissione della legislazione;
Scopo
Art. 1
1 La presente legge disciplina l'applicazione della legge federale sulla pesca e della relativa Ordinanza federale di esecuzione.
2 Essa ha inoltre lo scopo di: a) garantire la gestione della fauna ittica in modo da mantenere popolazioni strutturate in naturale equilibrio e adeguate al biotopo che le ospita; b) assicurare che gli interventi sulle acque avvengano nel rispetto degli scopi di salvaguardia degli ambienti acquatici naturali e delle funzioni biologiche che vi trovano luogo; c) favorire le misure di valorizzazione degli habitat della fauna ittica indigena e di quella acquatica in generale; d) promuovere l'informazione sulla fauna ittica e sul suo ambiente di vita; e) definire le competenze, le modalità di esercizio della pesca nonché le norme procedurali cantonali.
Campo di applicazione
Art. 2
1 La presente legge si applica alle acque pubbliche e private, come pure agli impianti di piscicoltura e ai bacini artificiali privati ai quali pesci e gamberi possono accedere in modo naturale.
2 L'esercizio della pesca nelle acque promiscue è regolato dalla convenzione italo-svizzera e dalla relativa Ordinanza federale.
3 La pesca nelle acque comuni con Cantoni confinanti è soggetta agli accordi fra i Cantoni interessati.
Diritti di pesca
Art. 3
1 Il diritto di pesca e la facoltà di concederlo spettano al Cantone; sono riservati i diritti acquisiti.
2I l Cantone può riscattare i diritti acquisiti di pesca; la procedura è retta dalla legge di espropriazione. TITOLO II Esercizio della pesca
Definizione
Art. 4
L'esercizio della pesca è ogni attività volta alla cattura di pesci e gamberi nonché di altri animali acquatici da utilizzare come esca.
Cattura
Art. 5
È consentita unicamente la cattura di pesci e gamberi delle specie non protette, nei periodi fissati dal regolamento.
Attrezzi e sistemi
Art. 6
1 Gli attrezzi e i sistemi di pesca consentiti sono definiti nel regolamento.
2 E' ovunque vietata ogni forma di pasturazione; possono essere concesse deroghe per gare di pesca.
Natanti
su tutte le acque del Cantone, fatta eccezione per i laghi Verbano e Ceresio.
Statistica
Art. 8
modalità fissate dal regolamento.
Gare
Art. 9
1 Verbano e Ceresio nonché in acque dove vigono diritti di pesca privati.
2 L'organizzatore della gara versa una tassa per l'uso speciale del demanio pubblico durante la competizione; la tassa varia da fr. 100.-- a fr. 1000.-- a dipendenza dell'estensione del campo di gara e del numero di partecipanti.
3 Per le gare sociali non è prelevata la tassa.
Polizia della pesca e collaboratori
Art. 10
1 La polizia della pesca è esercitata dai funzionari dell'Ufficio della caccia e della pesca, dai guardapesca, dai guardapesca volontari e dagli agenti della polizia cantonale.
2 Alla polizia della pesca collaborano: a) agenti della polizia comunale; b) personale forestale cantonale; c) d) guardie svizzere di confine. Il Consiglio di Stato fissa i criteri per riconoscere a privati cittadini, proposti dall’Ufficio della caccia e della pesca, dalle federazioni o dalle associazioni ticinesi per l’acquicoltura e la pesca riconosciute, la qualità di guardapesca volontario.
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Segnalazioni e ritiro della patente
Art. 11
1 Gli agenti della polizia della pesca e i loro collaboratori segnalano le infrazioni constatate alla legge federale sulla pesca, alla presente legge, alla legge federale sulla protezione delle acque e alla legge federale sulla protezione della natura.
2 Gli agenti della polizia della pesca procedono al ritiro immediato della patente nei casi e secondo le modalità fissati dal regolamento.
3 Il Consiglio di Stato determina la procedura di conferma del ritiro della patente.
Controlli
Art. 12
1 Gli agenti della polizia della pesca ed i loro collaboratori sono autorizzati a controllare gli indumenti, i recipienti, gli attrezzi, i veicoli ed i natanti dei pescatori.
2 Essi sequestrano attrezzi usati abusivamente e le catture illecite. Possono pure procedere al sequestro a scopo di pegno.
3 Gli agenti della polizia della pesca possono effettuare perquisizioni e sequestri domiciliari su ordine della competente autorità giudiziaria.
4 Essi possono inoltre ricorrere alla coercizione fisica per impedire fughe, vincere resistenze, respingere violenze o superare pericoli incombenti e non altrimenti evitabili. TITOLO III Patenti
Patente
Art. 13
1 L'esercizio della pesca presuppone l'ottenimento della patente.
2 Sono riservati i diritti privati di pesca legalmente riconosciuti.
Condizioni per l’ottenimento della patente
Art. 14
La patente annuale per la pesca dilettantistica (tipo D) può essere rilasciata ai richiedenti che hanno frequentato il corso di introduzione alla pesca organizzato dalla Federazione acquicoltura e pesca ticinese (detta in seguito FTAP) e riconosciuto dal Consiglio di Stato. L’ottenimento della patente di pesca con reti (tipo P) è soggetto al superamento di un esame organizzato dall’ASSORETI e riconosciuto dal Consiglio di Stato, nonché alle condizioni stabilite dal regolamento.
Diniego della patente
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a) non ha compiuto i 18 anni o non è domiciliato o dimorante nel Cantone, per l'esercizio della pesca con reti; b) non ha compiuto i 16 anni e non è in possesso dell'autorizzazione dell'esercente l'autorità parentale, per la pesca dilettantistica; c) d) è in mora con il pagamento di multe relative a contravvenzioni alla legislazione sulla pesca o sulla caccia; e) è recidivo nella mancata consegna della statistica del pescato.
2 Il Consiglio di Stato revoca la patente ottenuta in contrasto ai vincoli previsti dal presente articolo.
Categorie di patenti e tasse
Art. 16
3) Sono stabiliti i seguenti tipi di patenti, le seguenti categorie e tasse: a) Patenti di tipo P, annuale per la pesca con reti nei laghi Verbano o Ceresio: - - fr. 1000.-- b) Patente di tipo D, annuale per la pesca dilettantistica: - Ceresio, eccettuata la pesca del temolo: - fr. 170.-- - fr. 350.-- - fr. - - per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone nonché per i frontalieri in possesso di un permesso valido di lavoro in Ticino fr. 80.-- - fr. 100.-- - - fr. 100.-- - fr. 180.-- - fr. c) - valevole per la durata di 2 giorni fr. 60.-- valevole per la durata di 7 giorni fr. - valevole per la durata di 2 giorni fr. 30.-- valevole per la durata di 7 giorni fr. 50.-- d) L’Ufficio può rilasciare permessi di breve durata (1/2 giornata): al prezzo di fr. 20.-- sui fiumi e laghi alpini, nonché Verbano e Ceresio dalla barca, per manifestazioni sportive, didattiche, promozionali. e) Ceresio, dalla riva, per manifestazioni sportive, didattiche, promozionali. Per i richiedenti con meno di 19 anni sono stabilite le seguenti tasse: - Categoria D1: indistintamente fr. 50.-- - Categoria D2 gratuita - Categoria D3: indistintamente fr. 20.-- - Categoria T1 valevole per la durata di 2 giorni fr. 20.-- valevole per la durata di 7 giorni fr. 30.-- - Categoria T2: indistintamente La patente di categoria D3 può essere rilasciata unicamente a coloro che hanno staccato la patente di categoria D1. Ogni detentore di patenti annuali, fatta eccezione per quelle gratuite, è tenuto al versamento di una sovrattassa di fr. 50.-- a sostegno dell’attività delle federazioni o dalle associazioni ticinesi per l’acquicoltura e la pesca riconosciute. Questo versamento da diritto a essere affiliato a una delle società ticinesi da esse riconosciute, secondo le modalità fissate dai loro statuti e regolamenti. Per i pescatori con meno di 19 anni la sovrattassa ammonta a fr. 25.--. In alternativa al versamento alle federazioni o alle associazioni per l’acquicoltura e la pesca riconosciute, la sovrattassa va devoluta al Fondo per la fauna ittica e la pesca. I pescatori motulesi su sedie a rotelle di qualsiasi domicilio e nazionalità possono ottenere gratuitamente la patente D1, facendone richiesta a una cancelleria comunale. I ragazzi di età inferiore ai 10 anni possono esercitare gratuitamente la pesca dilettantistica nei corsi d’acqua, bacini di accumulazione e laghetti alpini, a condizione che siano accompagnati da una persona
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ragazzi potranno utilizzare una propria canna da pesca, dovrà rispettare nel numero di catture il massimo concesso per una sola patente. Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento i periodi di validità delle diverse patenti.
Obblighi del detentore della patente
Art. 17
1 Il detentore della patente deve portarla con sé nell'esercizio della pesca e deve presentarla, su richiesta, agli organi di sorveglianza unitamente ad un documento di legittimazione valido.
2 La patente è personale e non trasferibile.
Ripartizione degli introiti
Art. 18
Sul ricavo complessivo delle patenti annuali per la pesca con reti (tipo P) e dilettantistica (tipo D) viene assegnato: a) il 7% ai Comuni, in base all’importo delle patenti da loro rilasciate; b) il 55% al Fondo per la fauna ittica e la pesca; c)
6) Il 10% del ricavo complessivo sulle patenti turistiche (tipo T) viene versato annualmente alla FTAP ed è a carico della quota assegnata al Cantone prevista alla lett. c) del presente articolo. TITOLO IV Fondo per la fauna ittica e la pesca
Destinazione
Art. 19
1 E' costituito un fondo denominato Fondo per la fauna ittica e la pesca. Il Consiglio di Stato, amministratore del Fondo, può finanziare o sussidiare fino al massimo della spesa: a) le azioni di ricostituzione e protezione della fauna ittica e delle biocenosi acquatiche nonché del loro ambiente naturale; b) la costruzione e manutenzione di opere di incubazione e di allevamento di pesci, se le stesse sono ritenute necessarie al raggiungimento degli scopi prefissati dalla legge federale sulla pesca e dalla presente legge; c) d) gli studi di base necessari alla corretta tutela e gestione delle specie ittiche e dei loro biotopi; e) l'attività svolta dalle associazioni di pesca riconosciute nell'opera di ripopolamento; f) le azioni intese alla promozione dello smercio e del consumo del pesce indigeno e alla cattura del pesce bianco; g) l'istruzione del pescatore e la divulgazione delle conoscenze scientifiche acquisite e l'informazione sulla fauna ittica e sul suo ambiente di vita.
2 Per gli importi superiori ai fr. 200’000.-- la decisione spetta al Gran Consiglio.
Finanziamento
Art. 20
Il Fondo per la fauna ittica e la pesca è alimentato dai seguenti finanziamenti: a) dal 50% degli introiti derivanti dal rilascio delle patenti;
7) b) dalla sovrattassa, giusta l’art. 16 cpv. 4;
8) c) d) dalle multe e dai risarcimenti; e) da sussidi e proventi vari; f) da eventuali devoluzioni del Cantone. TITOLO V Protezione e valorizzazione
Protezione delle specie
Art. 21
Il Consiglio di Stato: a) stabilisce misure minime per la cattura delle specie indigene in modo da garantirne un'ottimale riproduzione naturale; b) regola le modalità di rimessa in acqua di pesci e gamberi ancora vitali, la cui cattura non è consentita; c)
Studi di base
Art. 22
specie ittiche e dei loro biotopi.
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Art. 23
Ogni azione di ripopolamento necessita di un'autorizzazione.
Valorizzazione biotopi
Art. 24
Il Consiglio di Stato e i comuni valorizzano la conservazione dei biotopi acquatici allo stato naturale e il ripristino di quelli degradati.
Interventi sui corpi d'acqua
Art. 25
1 Ogni intervento tecnico sui corpi d'acqua è soggetto ad autorizzazione.
2 Qualora gli interventi autorizzati cagionino pregiudizi alla fauna ittica, alla biocenosi acquatica, al biotopo o alla pesca e non si trovino i provvedimenti atti ad evitarli oppure gli stessi comportino costi sproporzionati, viene imposto il pagamento di un'indennità.
3 Il Consiglio di Stato ordina la sospensione di attività illegali e il ripristino della situazione antecedente.
Catture eccezionali
Art. 26
da scopi scientifici, di ripopolamento o di salvaguardia della fauna ittica.
Attività moleste
Art. 27
1 In determinati corpi d'acqua o tratti degli stessi, la pratica di attività sportive può essere limitata qualora ciò dovesse essere richiesto dalla tutela del corpo d'acqua, delle sponde e delle comunità vegetali e animali, oppure di altri importanti interessi pubblici.
2 Il Consiglio di Stato può dichiarare vincolanti gli accordi intercorsi tra le diverse cerchie interessate. TITOLO VI
Associazioni
Art. 28
1 se i loro scopi e i loro statuti si conciliano con la presente legge.
2 Le associazioni riconosciute collaborano nella gestione del patrimonio ittico e della pesca nonché nell'informazione del pubblico, coordinando la loro attività con il Dipartimento competente.
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Corsi di introduzione
Art. 29
10) La FTAP organizza almeno una volta all’anno dei corsi introduttivi alla pesca, rilasciando il relativo certificato di partecipazione. L’ASSORETI organizza, una volta all’anno se vi sono candidati, gli esami per l’ottenimento della patente di tipo P.
Commissione consultiva
Art. 30
1 La Commissione consultiva è nominata dal Consiglio di Stato per un periodo di 4 anni, tenendo conto di un'equa rappresentanza delle cerchie interessate.
2 Essa in particolare: a) esamina e discute questioni inerenti alla gestione della pesca, del patrimonio ittico e del suo ambiente vitale; b) formula eventuali proposte di modifica delle vigenti normative. TITOLO VII Disposizioni varie, penali e rimedi giuridici
Esecuzione coattiva
Art. 31
Il Consiglio di Stato può imporre coattivamente l'esecuzione di un provvedimento ordinato ai sensi della presente legge entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali di cui all'Art.
292 CPS e dall'adempimento sostitutivo a spese dell'obbligato.
Contravvenzioni
Art. 32
1 Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene alla presente legge e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa sino a fr. 5000.--.
2 Il tentativo e la complicità sono punibili.
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Art. 33 Oltre ai casi previsti dalla legge federale sulla pesca, quando esiste grave o reiterata trasgressione agli art. 5-8 e 17 cpv. 2, o in altri casi di grave violazione della presente legge, l'autorità giudicante può condannare il colpevole al divieto di esercitare la pesca.
Competenze e procedure
Art. 34
1 I reati elencati all'Art. 16 cpv. 1 della legge federale sulla pesca sono perseguiti e giudicati dall'autorità giudiziaria penale. Gli altri reati previsti dalla legge federale sulla pesca e le contravvenzioni di diritto cantonale sono perseguiti e giudicati dal Consiglio di Stato, in applicazione delle norme della legge sulle contravvenzioni.
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Risarcimento danni
Art. 35
1 Chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto a risarcire il danno.
2 L'autorità che decide sul reato fissa anche l'importo del risarcimento.
Confisca
Art. 36
1 Senza riguardo alla punibilità di una persona, l'autorità competente può ordinare la confisca dei pesci e gamberi illegalmente catturati od uccisi, imbalsamati, offerti in vendita, comperati, trasportati, importati, in fase di importazione o transito come pure, indipendentemente dalla proprietà, degli attrezzi di pesca illegalmente adoperati.
2 L'autorità competente può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
Prestazioni dell'Amministrazione
Art. 37 Le prestazioni dell'Amministrazione a tutela della fauna ittica nella pianificazione e nell'esecuzione di interventi tecnici vengono fatturate.
Ricorso
Art. 38
Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo cantonale. TITOLO VIII Disposizioni finali e transitorie
Applicazione diretta
Art. 39 applicazione della legge federale sulla pesca.
Esenzione dalla frequenza del corso
Art. 40
Chi ha ottenuto almeno una patente annuale negli ultimi 5 anni sotto il regime della legge abrogata, non è tenuto alla frequentazione del corso di introduzione alla pesca.
Esami per patenti di categoria P
Art. 41
12) Gli attuali detentori di patenti di tipo P sono esonerati dall’esame, fatta eccezione per il passaggio dalla categoria P2 alla P1.
Raggiungimento del contingente
Art. 42
Non sono rilasciate nuove patenti per reti fino a quando non è raggiunto il contingente fissato nel regolamento. Art. 43 ...
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Abrogazione
Art. 44
La legge cantonale sulla pesca del 31 gennaio 1977 e il relativo regolamento di applicazione dell'8 febbraio 1977 sono abrogati.
Pubblicazione ed entrata in vigore
Art. 45
1 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum ed ottenuta l'approvazione dell'autorità federale in conformità con l'Art. 26 cpv. 1 della legge federale sulla pesca, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.
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Note:
1) Cpv. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.
2) Art. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.
3) BU 2001, 63; BU 2002, 249; BU 2004, 42.
4) Cpv. modificato dalal L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.
5) Art. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42; precedente modifica: BU 2001, 63.
6) Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 81.
7) Lett. modificata dalla L 4.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 63.
8) Lett. modificata dalla L 4.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 63.
9) Cpv. abrogato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.
10) Art. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.
11) Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 19.
12) Art. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.
13) Art. abrogato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.
14) Approvazione federale: 13 novembre 1996.
15) Entrata in vigore: 1° gennaio 1997 - BU 1996, 426.
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