Decreto esecutivo concernente l’ organizzazione e la procedura per le cause promos... (3.4.1.1.3)
INHALT
Decreto esecutivo concernente l’ organizzazione e la procedura per le cause promosse contro le decisioni dell’ assicurazione militare
- Decreto esecutivo concernente l’ organizzazione e la procedura per le cause promosse contro le decisioni dell’ assicurazione militare
- §1. circa l’ onere e l’ ammissibilità delle prove ed il presidente giudica ogni relativa quistione mediante
- §2. Il giudice può in ogni tempo citare le parti in contraddittorio per chiedere loro delle spiegazioni sui fatti
- §1. Egli deve rifiutare di dar corso a prove irrilevanti o riferentesi a fatti già sufficientemente provati.
- §2. Le prove vengono assunte dal presidente; è in facoltà dello stesso di rifiutare la suppeditazione di
- §1. Il giudice decide circa l’ obbligo di produrre i documenti e la relativa modalità.
- §2. La parte o il terzo che non ottempera all’ invito di produrre un documento sarà passibile delle sanzioni
- §3. Il giudice valuta, a’ sensi dell’ art. 12 del presente decreto, il rifiuto opposto senza motivo legale da una
- §4. La parte o il terzo che neghi di possedere un documento potrà essere invitato dal giudice ai sensi dell’
- §1. Nelle cause di competenza del giudice unico e qualora le parti sono d’ accordo, anche in quelle di
- §2. Se il giudice, prima dell’ emanazione della sentenza, ritiene che un assicurato, per errore, ha chiesto
- Art. 15
- §1. Se l’ azione viene totalmente o parzialmente accolta, l’ attore ha diritto alla rifusione totale o parziale
- §2. Le spese processuali possono essere poste a carico di una parte, quando il processo non aveva
- Art. 24
- §1. Trascorso il termine per l’ inoltro di un allegato scritto senza che una parte abbia proceduto nei propri
- §2. Se una parte non compare all’ interrogatorio, ad un dibattimento orale od alle altre udienze d’
- §3. Se non compaiono ambedue le parti, il giudice procede agli eventuali ulteriori incombenti ed all’
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