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Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri

Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri del 17 giugno 1987 (stato 28 aprile 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO viste la legge federale sulla navigazione aerea del 21 dicembre 1948 (LNA) e le relative ordinanze, segnatamente l’ordinanza sulla navigazione aerea del 14 novembre 1973 (ONA), l’ordinanza sull’infrastruttura aeronautica del 23 novembre 1994 (OSIA), l’ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi del 14 maggio 2014 (OAEs), l’ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili del 20 maggio 2015 (ONCA), 1 decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Scopo e campo di applicazione Art. 1 2 Il presente decreto disciplina le competenze degli organi cantonali e comunali in materia di navigazione aerea, in particolare riguardo agli atterraggi esterni effettuati con elicotteri sul territorio cantonale, nei limiti previsti dalla legislazione federale. Capitolo secondo Disposizioni federali 3 Art. 2-4 ... 4 Art. 5 ... 5 Art. 6 ...
6 Art. 7-16 ... 7 Capitolo terzo Disposizioni cantonali
Competenze generali
a) Consiglio di Stato Art. 17 8 1 Il Consiglio di Stato è competente per le prese di posizione all’indirizzo dell’autorità federale, in particolare riguardo a: a) di sorveglianza affidate al Cantone così come prese di posizione di deleghe di ai comuni (art. 4 cpv. 2 LNA); b) di spazi aerei o vie aeree per gli atterraggi in montagna (art. 8 cpv. 7 LNA); c) di prescrizioni per la prevenzione degli attentati sugli aerodromi (art. 12 cpv. 3 d) di rotte per imprese con sede in Svizzera (art. 28 cpv. 6 LNA e 114 cpv. 4 ONA).
1 Ingresso modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.
2 Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.
3 Capitolo modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.

4

Art. abrogati dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1988,

171.

5 Art. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 358; precedenti modifiche: BU
1988, 171; BU 1995, 399.
6 Art. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 358.
7 Art. abrogati dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedenti modifiche: BU 1988,
171; BU 1995, 399; BU 2003, 358.
8 Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995,

399.

2 Il Consiglio di Stato è inoltre competente per limitare l’uso di aeromobili senza occupanti del peso inferiore ai 30 kg per motivi di interesse pubblico.
b) Dipartimento del territorio Art. 17a 9 Il Dipartimento del territorio è competente per le seguenti prese di posizione all’indirizzo dell’autorità federale: a) delle zone di sicurezza (art. 42 cpv. 3 LNA); b) per la designazione delle aree autorizzate di atterraggio in montagna (art. 8 cpv. 3 e 54 cpv. 1 OSIA).
c) Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale Art. 18 10 L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale è competente per: a) supporto all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) riguardo alle mansioni esame, collaborazione) concernenti l’obbligo di autorizzazione degli ostacoli alla aerea (art. 59 e 60 OSIA); b) assegnatigli dagli articoli 20–22b.
Atterraggi esterni in zone residenziali a scopo di lavoro (art. 31 OAEs) Art. 19 11
1 Il municipio è competente per accordare atterraggi esterni in zone residenziali a scopo di lavoro ai sensi dell’art. 2 OAEs.
2 La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni: a) dei voli; b) dei voli, indicando il genere di merci o persone che si intende trasportare; c) dei voli, indicando: e orario dei voli previsti; del decollo e dell’atterraggio; delle rotazioni previste; di elicotteri usati; d) necessità di provvedimenti di sicurezza riguardo al traffico stradale, ferroviario e funivie.
3 L’accordo considera, in particolare: a) dei voli; b) tra interesse pubblico e privato; c) di provvedimenti di sicurezza.
4 In assenza di accordo tra le parti, la decisione spetta all’UFAC.
Atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche (art. 8 e 12 OAEs) Art. 20 12
1 L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentiti i servizi cantonali interessati, formula il parere al richiedente secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera b OAEs nell’ambito dell’autorizzazione UFAC per atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche.
2 L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentiti i servizi cantonali interessati, autorizza gli atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche indispensabili alla formazione o alla formazione continua degli addetti alle operazioni di salvataggio e di lotta antincendio di cui all’articolo 8 capoverso 2 OAEs.
Atterraggi esterni a più di 1100 m d’altitudine (art. 26 OAEs) Art. 21
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1 Istanze volte a ottenere l’autorizzazione per atterraggi esterni a più di 1100 m d’altitudine devono essere presentate con preavviso di almeno quattro settimane all’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale.
2 L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentiti i servizi cantonali e i municipi interessati, formula il parere all’UFAC secondo l’articolo 26 capoverso 2 OAEs.
9 Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995,

399.

10 Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU
1995, 399.
11 Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU
1995, 399.
12 Art. reintrodotto dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica:
1995, 399.
13 Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedenti modifiche: BU
1988, 171; BU 1995, 399.
Autorizzazioni per atterraggi esterni in zone protette (art. 28 OAEs) Art. 22 14 L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentito l’Ufficio della natura e del paesaggio, formula il parere al richiedente secondo l’articolo 28 capoverso 2 OAEs nell’ambito dell’autorizzazione UFAC per gli atterraggi esterni in zone protette.
Manifestazioni aereonautiche pubbliche
a) al di fuori degli aerodromi (art. 86 cpv. 2 lett. c e 87 cpv. 3 ONA) Art. 22a 15
1 Le manifestazioni che si svolgono al di fuori degli aerodromi con la partecipazione di due elicotteri al massimo e a meno di 1100 m di altitudine sono autorizzate dal municipio.
2 Devono dare il loro accordo i municipi di comuni vicini sorvolati durante le operazioni di partenza e atterraggio a quote inferiori a: a) m dall’ostacolo più alto entro un raggio di 600 m in zone densamente popolate; b) m dall’ostacolo più alto entro un raggio di 150 m in altre zone.
3 Gli altri municipi interessati devono essere avvisati.
4 Negli altri casi, l’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale è competente per rilasciare il consenso, giusta l’articolo 87 capoverso 3 ONA.
b) in caso di atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche (art. 89 cpv. 1 ter ONA) Art. 22b 16 Nel caso di manifestazioni aeronautiche pubbliche con atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche, l’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentiti i servizi cantonali interessati, formula il parere ai sensi dell’articolo 89 capoverso 1 ter ONA, sul rispetto delle disposizioni della protezione delle acque, della pesca, dell’ambiente e della natura e solleva eventuali obiezioni dettati da altri interessi pubblici. Capitolo quarto Disposizioni varie e finali
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Pianificazione e autorizzazione di aree per gli atterraggi esterni (art. 40, 41 OAEs) Art. 23 18 1 Il Comune pianifica mediante piano regolatore le aree per atterraggi esterni utilizzate per più di un anno in modo intenso.
2 Tali aree sono autorizzate mediante licenza edilizia.

Segnalazioni

Art. 24 19 Le segnalazioni di infrazioni sono trasmesse all’UFAC direttamente o per il tramite dell’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale. Art. 25-26 ... 20
Entrata in vigore Art. 27 Il presente decreto entra in vigore 21 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicato nel BU 1987 , 153.
14 Art. reintrodotto dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica:
1988, 171.
15 Art. introdotto dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.
16 Art. introdotto dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.
17 Capitolo modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.
18 Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.
19 Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.

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Art. abrogati dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995,

399.

21 Entrata in vigore: 23 giugno 1987 - BU 1987, 153.
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