Regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale
                            Regolamento  concernente  i  gradi  e le    promozioni  presso la  Polizia   cantonale  del  12  dicembre   2017  (stato  24  marzo  2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamato  l’art.  54  cpv.  7   del  regolamento  dei  dipendenti  dello  Stato  dell’11   luglio  2017,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                Oggetto
                            Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  presente  regolamento  definisce  i  gradi   e   i  percorsi  di promozione  degli  agenti  della  Polizia  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  collaboratori  senza   statuto  di    polizia   si    applicano  le disposizioni  valide  per  l’Amministrazione  cantonale,  in  particolare  il   regolamento  dei  dipendenti    dello  Stato  dell’11  luglio  2017    (di  seguito  RDSt),  art.   54.
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi
                            Art.  2  1  Le  promozioni   per  anzianità   per  i  titolari  di funzioni  senza  responsabilità   particolare  di  condotta  (da  gendarme  a sergente  e   ispettore  principale)  sono  conferite  senza  concorso.  Tra  il  sesto  e  l’ottavo  anno  di  servizio  vige  l’obbligo  di  uno  stage  pratico  presso    la  centrale    operativa  la  cui  riuscita  sarà  certificata    da  apposite  qualifiche.    Il    mancato  svolgimento  dello  stage    preclude,  di  regola,  l’avanzamento  al grado  di sergente  o   ad  altro  grado  superiore.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    assunzioni  in  funzioni  con    responsabilità  di  condotta  o  specialistiche  (articoli    13-17  e   25-28)  sono  conferite  previo  concorso,  di  regola    nella    forma    dell’incarico.  La    nomina  potrà  essere  riconosciuta  dopo  il   conseguimento  di attestati  o   diplomi,  cantonali  o   federali,  e limitatamente  alle  posizioni  previste  negli   organigrammi  approvati  dal   Dipartimento  delle  istituzioni.  I relativi  bandi   di  concorso  devono  contenere   l’indicazione  della  formazione,  compresi   eventuali  certificati  o diplomi,  da  conseguire  o   per  i  quali   è   chiesto  l’impegno  al conseguimento  entro  un  termine  determinato.  Il  mancato  conseguimento  entro    il    termine  fissato  comporterà  il  ritorno  alla    funzione    di  nomina  precedente.  La  Direzione  della  Polizia  cantonale  prescrive  i  percorsi   di    formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   possesso   di    certificati   di    studio  superiori  può  supplire   completamente  o   in    parte  alle   certificazioni  richieste  da  questo  regolamento.  La  decisione   spetta  alla  Direzione  della  Polizia  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  la classificazione   di    stipendio  nell’ambito   di    promozioni  come  da   articoli  13  a 17   e   25  e   seguenti,  si  applicano  le  norme  della   la  legge  sugli  stipendi  degli   impiegati  dello  Stato  e   dei  docenti  del  23  gennaio  2017   (LStip)  e   del  RDSt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  la  data  delle  promozioni  di  carriera    relative  agli    agenti  di  polizia  si  applica  l’art.  54    cpv.  6  bis  RDSt.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Nel  bando    di  concorso    sono  indicati    la  funzione  con  i  relativi  compiti,  i  requisiti  minimi  principali  derivanti  dalla   valutazione  analitica  della  funzione  e   le    condizioni  di    assunzione.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                Premesse
                            Art.  3  1  Per   i  gradi  di cui   agli   art.  13-17  e 25  e   seguenti,  vale  il   principio  secondo   cui  per  poter  mantenere  grado   e   stipendio,   la    funzione  attribuita   deve  essere  esercitata  finché  non  intervenga  il  pensionamento  o  una  promozione.  La  rinuncia  alla    funzione    attribuita,  rispettivamente  il    suo  mancato  esercizio,  comportano  la    riduzione   alla   classe  corrispondente  alla  funzione   effettivamente  svolta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  concorsi    interni  per  l’assunzione  di  funzioni  di  responsabilità  almeno  tre  anni  di  servizio  devono  essere  stati   maturati  presso  una   Polizia  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riconoscimento  di  precedenti  esperienze  professionali  Art.  4  1  Gli  anni  maturati   presso  un’altra   Polizia  cantonale   saranno  computati  con  un  rapporto  di  uno  a   uno.  La  Direzione   di polizia  può  richiedere  dei  complementi  formativi  agli  agenti  assunti  da  altri  Corpi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv.   modificato  dal  R    15.3.2023;  in vigore   dal  24.3.2023   -  BU  2023,   114.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Cpv.   introdotto  dal  R    15.3.2023;  in    vigore  dal  24.3.2023  -  BU   2023,  114.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv.   introdotto  dal  R    15.3.2023;  in    vigore  dal  24.3.2023  -  BU   2023,  114.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Agli   agenti  assunti  da  altri  Corpi  e   in    possesso  dell’attestato  federale  di agente  di    polizia  conseguito  servizio  maturati  precedentemente  dedotto  il primo   anno  di    introduzione   in Polizia  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Agli   agenti  assunti   da  altri  Corpi  e   che   non  hanno  svolto  la    Scuola  di    polizia  o   che   hanno   seguito  una  formazione  in    ambito  di sicurezza   pubblica  (segnatamente,  il  Corpo  Guardie  di Confine  federale  e,  prima   dell’anno   2010,   la    Polizia  militare)   sono  riconosciuti  gli anni  maturati   con   un  rapporto  di    due  a  uno.  Altri  casi  particolari  sono  valutati  di    volta  in volta  dal  Comando   della  Polizia   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Premesse  per  le promozioni  a   funzione  senza  Art.  5  1  Per    le  promozioni  a  funzioni  senza  condotta  si  richiede    il   raggiungimento  in  modo  particolarmente  soddisfacente  dei  risultati  attesi  dalla   funzione  e   l’avere   assunto  un   comportamento  corretto.  Per  gli  aumenti  ordinari  vale  quanto  previsto  dalla  LStip.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Casi   di    procedimenti  penali   e/o  disciplinari  aperti  a   seguito  di    atti   compiuti  nell’espletamento  della  propria  attività    professionale    e/o  al  di  fuori    dell’attività  professionale  sono,  di  principio,    motivo  di  sospensione  dell’esame    della  promozione,    fino  al  termine  del  procedimento.  Eccezioni  possono  essere  proposte  dal  Comandante    della    Polizia  cantonale  al  Direttore  del  Dipartimento  delle  istituzioni.  In    caso  di    abbandono  del  procedimento  penale   e/o  disciplinare   la promozione  è,    di    regola,  applicata  retroattivamente.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Una    condanna    iscritta  a  casellario  reati  gravi    o    con  colpa    grave    sospende,  di  regola,    la  promozione,  fino  alla  cancellazione   della  sentenza  dall’estratto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso   di    condanna  iscritta  a casellario  per  reati   di lieve  entità   o   con   colpa  lieve,  la    Commissione  disciplinare  può  esaminare   la    promozione  prima   della  cancellazione  della  sentenza   dall’estratto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sanzioni     disciplinari  inflitte     negli     ultimi  2  anni     possono,  su   decisione     della     Commissione  disciplinare,  essere   motivo  di sospensione  dell’esame   della  promozione.  L’esame  riprende  decorso  il  termine  stabilito  dalla  Commissione  disciplinare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Premesse  per  le promozioni  a   funzione  con  condotta  Art.  6  1  Per    le  promozioni  a  funzioni  con  condotta  si  richiede  il    raggiungimento  in  modo  particolarmente  soddisfacente  dei  risultati  attesi  dalla   funzione  e   l’avere   assunto  un   comportamento  corretto.  Per  gli  aumenti  ordinari  vale  quanto  previsto  dalla  LStip.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Casi   di    procedimenti  penali   e/o  disciplinari  aperti  a   seguito  di    atti   compiuti  nell’espletamento  della  propria  attività    professionale    e/o  al  di  fuori    dell’attività  professionale  sono,  di  principio,    motivo  di  esclusione  dalla  partecipazione  alla   selezione  per   un  concorso  a   una  funzione   superiore.  Fa   stato  lo  stadio  del  procedimento  il  giorno  della  scadenza  del  concorso.  Eccezioni  possono  essere  proposte  dal  Comandante  della   Polizia  cantonale  al Direttore  del  Dipartimento  delle  istituzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Una    condanna  iscritta    a  casellario  per    reati  gravi  o   con  colpa  grave,  fino  alla    sua  cancellazione  dall’estratto,  rappresenta  di    regola  un  motivo  di    esclusione  dalla  selezione  per  un  concorso  a   una  funzione  superiore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di    condanna  iscritta  a   casellario  per  reati  di    lieve  entità  o   con  colpa  lieve,  rispettivamente  sanzioni  disciplinari  comminate  negli  ultimi  2  anni  dal  giorno  della  scadenza  del  concorso,  la  Commissione  disciplinare    interna  della  Polizia    cantonale    decide    se  essi  rappresentano  motivo  di  esclusione  dalla  selezione  per   un   concorso  a   una   funzione  superiore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Aspirante  gendarme  Art.  7  7  Lo  stipendio  durante   la    formazione  degli  aspiranti  gendarmi  è fissato  a   56'386.20  franchi  lordi  annui  (compresa  la tredicesima  mensilità).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gendarme  in formazione  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  La  promozione  a   gendarme   in    formazione   attesta  il superamento  dell’esame   preliminare  al  termine  della  Scuola   di    polizia.  Lo  stipendio   è   fissato  a   64'376.15   franchi  lordi  annui  (compresa  la  tredicesima  mensilità).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gendarme  (classe  4)  Art.  9  9  La  promozione  a gendarme  avviene  dopo  il   conseguimento  dell’attestato  professionale  federale  di    agente  di    polizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv.   modificato  dal  R    15.3.2023;  in vigore   dal  24.3.2023   -  BU  2023,   114.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv.   modificato  dal  R    12.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018   -  BU  2017,   478.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dal  R    15.3.2023;  in vigore   dal  24.3.2023   -  BU  2023,   114.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art.  modificato  dal  R    15.3.2023;  in    vigore   dal  24.3.2023  - BU  2023,  114.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Art.  modificato  dal  R    15.3.2023;  in    vigore   dal  24.3.2023  - BU  2023,  114.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  modificato  dal  R    15.3.2023;  in    vigore   dal  24.3.2023  - BU  2023,  114.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Appuntato  (classe  5)  Art.  10  La  promozione  ad  appuntato  attesta  la  capacità    ad  assumere  i  compiti    di  base  del  gendarme  in  modo  autonomo.  Sono  promossi  appuntati  i  gendarmi  che,  di  regola,   hanno  operato  per  almeno  3   anni  nella  funzione  di    gendarme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Caporale  (classe  5)  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  La  promozione  a  caporale    attesta    la  capacità  e  l’esperienza    come  appuntato.  La  promozione  a   caporale  avviene  dopo  6   anni  dall’ultima  promozione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sergente  (classe  6)  Art.  12  11  La  promozione  a  sergente  attesta  la  capacità  e  l’esperienza  come  caporale.  La  promozione  a   sergente  avviene  dopo   8 anni   dall’ultima   promozione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sergente  capo   o Sergente  con   compiti  speciali  (classe   7)  Art.  13  Il    grado    di  sergente  capo    o  di  sergente  con  compiti    speciali  attesta    la  capacità  ad  assumere  i   ruoli  e  le  funzioni  con  responsabilità    di  condotta    o  specialistiche    definiti    dagli  organigrammi.  Possono  accedere  al    concorso  gli agenti  con   almeno  8   anni   di    servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sergente  maggiore   (classe  7)  Art.  14  Il   grado   di  sergente  maggiore  attesta  la  capacità  ad  assumere   i ruoli  e   le  funzioni   con  responsabilità  di  condotta  o  specialistiche  definiti    dagli  organigrammi.  Possono    accedere  al  concorso  gli  agenti  con   almeno  10  anni  di servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sergente  maggiore   capo   (classe  8)  Art.  15  Il   grado  di sergente  maggiore   capo  attesta  la capacità  ad  assumere  i ruoli  e   le    funzioni  con  responsabilità  di  condotta    o   specialistiche    definiti  dagli  organigrammi.  Possono    accedere  al  concorso  gli  agenti  con   almeno  12  anni  di servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Aiutante  (classe  9)  Art.  16  Il   grado   di    aiutante   attesta  la capacità  ad  assumere  i  ruoli  e   le    funzioni   con  responsabilità  di  condotta  o   specialistiche  definiti   dagli   organigrammi.   Possono  accedere  al concorso  gli  agenti  con  almeno  12  anni  di    servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Aiutante  capo  (classe   10)  Art.  17  Il    grado  di  aiutante  capo  attesta    la  capacità  ad    assumere  i  ruoli  e  le  funzioni    con  responsabilità  di  condotta  o  specialistiche  definiti    dagli  organigrammi.  Possono    accedere  al  concorso  gli  agenti  con   almeno  12  anni  di servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assistente  ispettore  (classe   5)  Art.  18  La  funzione  di    assistente   ispettore  è   riservata  a   candidati  in    possesso  dei  titoli  di    studio  necessari,  ritenuto  come  egli    dovrà  svolgere    compiti  a   sostegno  delle  attività  inquirenti  presso    la  Polizia  giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Aspirante  ispettore  Art.  19  12  Lo  stipendio  durante  la    formazione  degli   aspiranti  ispettori  è   fissato  a 61'445.80  franchi  lordi  annui  (compresa  la tredicesima  mensilità).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ispettore  in  formazione  Art.  20  13  La  promozione  a   ispettore  in    formazione  attesta  il   superamento  dell’esame   preliminare  al  termine  della  Scuola   di    polizia.  Lo  stipendio   è   fissato  a   74'815.65   franchi  lordi  annui  (compresa  la  tredicesima  mensilità).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ispettore  (classe  7)  Art.  21  1  La  promozione  a   ispettore  attesta  il   completamento  del   ciclo  di formazione   specialistica  e  la capacità   ad  assumere   i  compiti  di    base  dell’ispettore  di    Polizia  giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  modificato  dal  R    15.3.2023;   in vigore  dal  24.3.2023  - BU  2023,  114.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  modificato  dal  R    15.3.2023;   in vigore  dal  24.3.2023  - BU  2023,  114.
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Art.  modificato  dal  R    15.3.2023;   in vigore  dal  24.3.2023  - BU  2023,  114.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  modificato  dal  R    15.3.2023;   in vigore  dal  24.3.2023  - BU  2023,  114.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  membri  del  Corpo  possono  concorrere  in  Polizia    giudiziaria  al  più  presto  3  anni  dopo  il  dopo  aver   superato   il   relativo  esame  finale   della  Scuola  di Polizia  giudiziaria   (SPG).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  ispettori   in    formazione  assunti  con  pubblico  concorso  possono  essere   promossi  ispettore  dopo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  anno  dal  conseguimento  dell’attestato  professionale   federale  di agente  di    polizia.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ispettore  principale   (classe  8)  Art.  22  15  La  promozione  a    ispettore  principale    attesta    il   completamento    dell’apposito  ciclo  di  formazione  previsto  dallo  specifico  ordine  di    servizio,  certificando  la    capacità  ad   assumere   i compiti  supplementari  di    coordinamento  di inchieste  di    Polizia  giudiziaria  o   il   coordinamento  di    progetti  con  impatto  sull’intero  corpo  ordinati  dal  comandante  e   della  durata  minima  di 2 anni.  È    necessario  il  raggiungimento  in  modo    particolarmente  soddisfacente  dei  risultati  attesi  dalla  funzione  e   l’avere  assunto  un    comportamento    corretto,  come    pure  l’allestimento  di  un  rapporto  sulle  potenzialità    a  svolgere  i  compiti    supplementari  richiesti    dalla  funzione.  Sono  promossi  ispettori    principali  gli  ispettori  dopo  8   anni   dall’ultima  promozione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ispettore  specialista  (classe   9)  Art.  23  L’assunzione   degli  ispettori  specialisti   avviene   previo  concorso   riservato  a   candidati   in  possesso  di    titoli  di    studio  di grado  terziario  specifici,  necessari  per  la    funzione   a concorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Specialista  in  scienze   forensi  II (classe  9)  e   I  (classe  10)  Art.  24  La  funzione  di    specialista  in    scienze   forensi  richiede  il possesso  del  Bachelor  e   master  consecutivo  in  scienze    forensi.  La  promozione  a  «specialista  in  scienze  forensi    I»  avviene  conformemente  a quanto  previsto  dal  RDSt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissario  (classe   9)  Art.  25  La  funzione  di  commissario  attesta  la  capacità  ad  assumere  i  ruoli  e  le  funzioni  con  responsabilità  di  condotta  o  specialistiche  definiti    dagli  organigrammi.  Possono    accedere  al  concorso  gli  agenti  con   almeno  6   anni  di    esperienza   nella  Polizia  giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissario  capo  (classe  10)  Art.  26  La  funzione  di    commissario  capo  attesta  la    capacità  ad  assumere  i  ruoli  e   le funzioni  con  responsabilità  di  condotta  o  specialistiche  definiti    dagli  organigrammi.  Possono    accedere  al  concorso  gli  agenti  con   almeno  8   anni  di    esperienza   nella  Polizia  giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissario  sostituto  capo  specialista  (classe  11)  Art.  27  La  funzione  di    commissario  sostituto  capo  specialista,   riservata  a candidati  in    possesso  di  titoli  di    studio  di grado   terziario  specifici,   attesta   la capacità  ad  assumere  i ruoli   e   le funzioni   con  responsabilità  di    condotta  o specialistiche  definiti  dagli   organigrammi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissario  capo  specialista  (classe  12)  Art.  28  La  funzione  di    commissario  capo  specialista,  riservata   a candidati   in    possesso  di titoli  di  studio  di  grado    terziario  specifici,  attesta  la  capacità  ad  assumere  i   ruoli  e  le  funzioni    con  responsabilità  di    condotta  o specialistiche  definiti  dagli   organigrammi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficiale  subalterno  (classe  12)  Art.  29  La  nomina    a  ufficiale  subalterno,  con  il  grado  di  tenente,  avviene  previo  concorso  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficiale  (classe  13)  Art.  30  La  nomina  a  ufficiale,    con  il  grado  di  capitano,  avviene  previo  concorso  pubblico.  All’interno  di    ogni  area  un  ufficiale  è   designato  formalmente  quale  sostituto   del  capo   area.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficiale  capo  area  (classe  14)  Art.  31  La  nomina  a    ufficiale  capo    area,  con  il   grado  di  maggiore,    avviene  previo  concorso  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sostituto  Comandante  (classe   16)
                        
                        
                    
                    
                    
                14
                            Cpv.  modificato  dal   R    15.3.2023;  in    vigore  dal   24.3.2023  - BU  2023,  114.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Art.  modificato  dal  R    15.3.2023;   in vigore  dal  24.3.2023  - BU  2023,  114.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  32  La  nomina   a   Sostituto  Comandante,  con  il grado  di  tenente  colonnello,  avviene  previo  concorso  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Comandante  (classe  19)  Art.  33  La  nomina  a   Comandante,  con  il   grado  di colonnello,  avviene  previo  concorso  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  transitoria  Art.  34  I  gendarmi  promossi  senza  aver  svolto  l’anno   di    gendarme   in    formazione  sono  promossi  appuntati  di    regola  dopo  4 anni  dalla  promozione  a   gendarme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  abrogativa  Art.  35  Il   presente  regolamento  annulla  la    risoluzione  governativa  n.    839  del  4 marzo  2015.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  36  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed  entra  in vigore  il  1°  gennaio  2018.  Pubblicato  nel   BU  2017  ,  445.