Regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia
                            Regolamento  che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia  (dell’11 novembre 2003  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  in  applicazione  dell’art.  16  della  Legge  federale  sugli  stranieri  del  16  dicembre  2005,  dell’art.  18  dell’Ordinanza  federale  sull’ammissione,  il  soggiorno  e  l’attività  lucrativa  del  24  ottobre  2007,  dell’art. 53 cpv. 3 della Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 e l’art. 20 cpv. 2 lett. a  della Legge sui campeggi del 26 gennaio 2004;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Principio
                            I. In generale  2  Art. 1  3  Il datore di alloggio notifica alla Polizia cantonale l’arrivo di ogni ospite:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Mediante il programma informatico
                            Art. 1a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   notifiche   sono   trasmesse   alla   Polizia   cantonale   mediante   un   programma  accessibile via internet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono esonerati dall’utilizzo di tale programma:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Notifica
I. Per le famiglie
Art. 2
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  famiglie  (marito,  moglie,  figli)  sono  notificate  con  un  unico  bollettino  o  inserendo  una sola volta i dati del capo famiglia, indipendentemente dall’età dei figli, indicando il numero dei  congiunti e il numero di questi ultimi con più e rispettivamente meno di 14 anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tutti gli altri parenti o accompagnatori devono essere notificati separatamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Per le comitive
Art. 3
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per  le  comitive  e  le  scuole  sono  da  registrare  i  dati  personali  del  capogruppo,  indicando il numero dei componenti e il numero di questi ultimi con più e rispettivamente meno di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14 anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  aggiunta  ai  dati  del  capogruppo,  va  compilato  l’ulteriore  modulo  con  le  generalità  dei  componenti la comitiva o scuola, che dev’essere conservato dal datore di alloggio, a disposizione  della Polizia e degli enti turistici, per almeno 5 anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Documenti di legittimazione
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  di legittimazione che gli viene riconsegnato una volta registrati i dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Viene registrato anche il numero e il genere del documento.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Consegna dei bollettini alle autorità di Polizia
1
                            Ingresso modificato dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Nota  marginale  modificata  dal  R  9.9.2008;  in  vigore  dal  14.7.2009  -  BU  2009,  326;  BU  2008,  524  e
                        
                        
                    
                    
                    
                660.
                            3    Art. modificato dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art. introdotto dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art. modificato dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Art. modificato dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art. modificato dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Il  datore  di  alloggio  deve  spedire  il  primo  foglio  del  bollettino  alla  Polizia  cantonale,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   datore  di  alloggio,  per  la  consegna  o  spedizione,  deve  attenersi  alle  istruzioni  impartite  dalla  Polizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Polizia  cantonale  può  prescrivere  modalità  di  trasmissione  elettronica  dei  dati  contenuti  nei  bollettini di notifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                E. Indicazioni da parte del datore di alloggio
Art. 6
                            1  Sul  secondo foglio del  bollettino di  notifica,  il datore di  alloggio deve indicare  il totale  dei pernottamenti soggetti alla tassa di soggiorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Trattandosi  di  una  comitiva  o  di  una  scuola,  il  totale  dei  pernottamenti  soggetti  alla  tassa  di  soggiorno dell’intero gruppo dev’essere indicato sul bollettino del capogruppo responsabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il secondo foglio del bollettino della notifica va conservato, a disposizione della Polizia e degli enti  turistici, dal datore di alloggio per almeno 5 anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                F. Modelli dei bollettini e distribuzione
Art. 7
                            1  I  modelli  ufficiali  dei  bollettini  per  le  notifiche  degli  ospiti  sono  depositati  presso  la  Cancelleria dello Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Polizia cantonale provvede alla stampa e distribuzione gratuita, agli enti turistici, dei blocchetti  per le notifiche degli ospiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli enti turistici distribuiscono i bollettini ai datori di alloggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le spese per la stampa supplementare della denominazione del datore di alloggio sono a carico  dell’interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                G. Responsabilità
Art. 8
                            8  Il datore di alloggio è responsabile della trasmissione di dati completi, esatti e leggibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                H. Sanzioni
Art. 9
                            Le  infrazioni  al  presente  regolamento  sono  punite  dal  Dipartimento  delle  istituzioni,  Polizia cantonale.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Entrata in vigore
Art. 10
                            1  Il  decreto  esecutivo  che  disciplina  le  notifiche  degli  ospiti  alla  Polizia  del  14  febbraio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1990 è abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  presente  Regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  ed  entra in vigore immediatamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Pubblicato nel BU  2003  , 326.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art. modificato dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Denominazione modificata in Polizia cantonale dal R 29.4.2009; in vigore dal 1.5.2009 - BU 2009, 194.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    Entrata in vigore: 21 novembre 2003 - BU 2003, 326.