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Decreto esecutivo concernente le tasse e il recupero spese in materia di protezione delle acque

1 Decreto esecutivo concernente le tasse e il recupero spese in materia di protezione delle acque (del 3 dicembre 1991) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamato il Decreto legislativo concernente le tasse in materia di protezione delle acque del 31 marzo 1982 (detto in seguito decreto legislativo), d e c r e t a : CAPITOLO I Collaudo di impianti Art. 1 Sono considerati impianti ai sensi dell’art. 1 lett. a) del decreto legislativo: a) gli impianti di evacuazione e di depurazione delle acque, compresi gli impianti di pretrattamento delle acque industriali, artigianali o agricole, i separatori di oli, benzina, grassi e solventi; b) gli impianti adibiti al deposito, al travaso ed al trasporto di sostanze nocive alle acque, come pure alla loro fabbricazione, al trattamento, all’utilizzazione ed alla trasformazione; c) gli impianti per l’eliminazione dei residui di sostanze nocive alle acque. Art. 2 1 Per il collaudo degli impianti menzionati all’articolo precedente sono prelevate le seguenti tasse: a) per gli impianti di evacuazione e di depurazione delle acque luride: - fino a 30 abitanti equivalenti fr. 130.-- - da 31 a 100 abitanti equivalenti fr. 200.-- - oltre i 100 abitanti equivalenti fr. 260.-- b) per gli impianti di pretrattamento delle acque industriali, artigianali o agricole, da fr. 100.-- a fr. 1’000.-- a seconda dell’entità dell’impianto. Per gli impianti particolari si applica la lettera e. Eventuali spese per analisi o perizie specialistiche sono conteggiate separatamente; c) per i separatori di oli, benzina, grassi e solventi da fr. 100.-- a fr. 500.-- a seconda dell’entità dell’impianto; d) per gli impianti di deposito di liquidi nocivi: - fino a 2’000 l fr. 80.-- - da 2’001 l a 20’000 l fr. 130.-- - da 20’001 l a 50’000 l fr. 200.-- e) per tutti gli altri impianti è prelevata una tassa pari all’ammontare delle spese effettive di collaudo, calcolate secondo i disposti di cui all’art. 7 del decreto legislativo.
2 Fatta eccezione per i casi previsti dalla lettera e) del Capitoloverso precedente, nelle tasse sopra indicate sono comprese le spese di trasferta. CAPITOLO II Permessi Art. 3 1 Per il rilascio di permessi di competenza del Dipartimento o del Servizio tecnico secondo l’art . 1 lett. c) del decreto legislativo, è prelevata una tassa di cancelleria conformemente all’art. 5 dello stesso decreto.
2 Sottostanno segnatamente al pagamento di una tassa: a) il rilascio di un permesso conformemente all’art. 80 della legge 2 aprile 1975 d’applicazione della Legge federale contro l’inquinamento delle acque dell’8 ottobre 1971 (LALIA-LIA); b) l’approvazione di una domanda preliminare (art. 85 LALIA); c) l’approvazione di un progetto in conformità degli art. 45, 46, 48, 50 LALIA;

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d) l’autorizzazione e le disposizioni per l’eliminazione di rifiuti speciali (art. 71 e 72 LALIA); e) l’estrazione di materiale inerte dalle acque superficiali (art. 44 LPAc);
1 f) l’autorizzazione e le disposizioni per il deposito e l’eliminazione di materiali e detriti fluttuanti (art.
74 LALIA); g) l’approvazione di un progetto per l’uso comune di un impianto (art. 60 LALIA); h) le autorizzazioni e le disposizioni in genere del Dipartimento o del Servizio tecnico, rilasciate nell’esercizio delle rispettive competenze in materia di protezione delle acque.
3 La tassa è prelevata anche nei casi di decisione negativa.
4 Eventuali spese per analisi o perizie specialistiche vengono conteggiate separatamente. CAPITOLO III Analisi del laboratorio del Servizio tecnico Art. 4 1 Per tutte le analisi effettuate dal laboratorio del Servizio tecnico secondo l’art. 1 lett. d) del decreto legislativo, vengono conteggiate le spese seguenti: a) Determinazioni analitiche
2 fr. acido silicico, per spettrofotometria 30.-- alcalinità, titolazione diretta 20.-- azoto ammoniacale, per spettrofotometria 30.-- azoto Kjeldahl 45.-- azoto nitrico, per spettrofotometria 30.-- azoto nitroso, per spettrofotometria 30.-- biossido di cloro, per spettrofotometria 60.-- calcio, per cromatografia ionica 40.-- carbonio organico disciolto, per infrarosso (UV/persolfato) 50.-- carbonio organico particellato, per combustione (cond. termica) 30.-- carbonio organico totale 80.-- cianuro diretto, per spettrofotometria 30.-- cianuro totale, per spettrofotometri 40.-- cloro attivo 20.-- cloruro, per cromatografia ionica 30.-- conduttanza elettrica 15.-- detergenti anionici, per spettrofotometria 55.-- domanda biochimica di ossigeno (BOD) per diluizione 130.-- domanda biochimica di ossigeno (BOD) senza diluizione 55.-- cromo esavalente, per spettrofotometria 30.-- fluoruro, per cromatografia ionica 30.-- fosforo ortofosfato, per spettrofotometria 30.-- fosforo totale, per spettrofotometria 55.-- grassi e oli saponificabili, per gravimetria 80.-- idrocarburi volatili clorati, per gascromatografia capillare 110.-- idrocarburi totali, per infrarosso 160.-- idrocarburi aromatici monociclici (BTEX) per gascromatografia metalli diversi, per assorbimento atomico alla fiamma 110.-- o per emissione al plasma (ICP) 60.-- magnesio, per cromatografia ionica 40.-- mercurio, per assorbimento atomico del vapore 80.-- metalli diversi, per assorbimento atomico alla fiamma 60.-- metalli diversi, per assorbimento atomico in forno di grafite 80.-- ossidabilità da bicromato, per spettrofotometria 40.-- ossidabilità di permanganato, per titolazione 30.-- ossigeno disciolto, metodo di Winkler o elettrometrico 30.--

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Lett. modificata dal DE 11.6.2002; in vigore dal 14.6.2002 - BU 2002, 142.

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Lett. modificata dal DE 11.6.2002; in vigore dal 14.6.2002 - BU 2002, 142.

3 pH, elettrometria 15.-- potassio, per cromatografia ionica 40.-- residuo di calcinazione 50.-- residuo di essicazione a 105° C 30.-- sodio, per cromatografia ionica 40.-- solfato, per cromatografia ionica 30.-- solfito, per cromatografia ionica 55.-- solfuro, per spettrofotometria 40.-- sostanze in sospensione 30.-- sostanze sedimentabili 15.-- temperatura 10.-- tensione superficiale, metodo dell’anello 30.-- torbidità, nefelometria 15.-- trasparenza, cilindro di Snellen 10.-- b) Preparazione dei campioni filtrazione su membrana 15.-- mineralizzazione acida 65.-- diluizione 10.--
2 Le analisi vengono, di regola, eseguite secondo i metodi previsti dalle vigenti direttive federali per lo scarico delle acque di rifiuto.
3 Per le analisi che necessitano, per importanza o difficoltà di esecuzione, metodi o durata inusuali e per quelle non contemplate al Capitoloverso 1, i costi sono calcolati in base al tempo impiegato, secondo la tariffa di cui all’art. 10 del decreto legislativo, ed ai costi effettivi del materiale impiegato.
4 Per serie di analisi vengono concessi ribassi fino ad un massimo del 50%.
5 Il costo totale delle analisi è formato dalla somma delle tasse delle determinazioni indicate nel certificato di analisi aumentate di un emolumento di cancelleria di fr. 50.--.
6 I campioni da analizzare sono prelevati dai funzionari del Servizio tecnico o da persone da quest’ultimo autorizzate. Per la trasferta è prelevata una tassa di fr. 50.--, valida per ogni località del Cantone.
7 Se per ragioni di verifica, in caso di contestazione, poi infondata, un’analisi deve essere eseguita due volte, si percepisce una doppia tassa. CAPITOLO IV Controlli Art. 5
1 I controlli di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. a) del decreto legislativo sono fatturati in base alle spese effettive sostenute e conformemente all’art. 7 dello stesso decreto.
2 Le spese per le analisi vengono conteggiate separatamente. CAPITOLO V Tariffe per prestazioni orarie Art. 6
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1 Le tariffe per prestazioni orarie conformemente all’art. 10 del decreto legislativo sono così fissate: a) funzionario con titolo accademico fr. 109.-- b) funzionario o ingegnere tecnico fr. 78.-- c) disegnatore o assistente fr. 54.-- d) operaio specializzato e laboratorista fr. 47.--
2 L’indice nazionale dei prezzi al consumo (1977 = 100) si fissava alla fine di settembre 2001 a 185,7 punti. CAPITOLO VI Pubblicazione ed entrata in vigore
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Art. modificato dal DE 11.6.2002; in vigore dal 14.6.2002 - BU 2002, 142.

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Art. 7

Il decreto esecutivo 25 maggio 1982 concernente le tasse ed il recupero spese in materia di protezione delle acque è abrogato e sostituito dal presente decreto. Art. 8 Il presente decreto entra in vigore 4 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e atti esecutivi. Pubblicato nel BU 1991 , 367.
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Entrata in vigore: 6 dicembre 1991 - BU 1991, 367.

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