Legge sul finanziamento della rinaturazione dei corsi d’acqua e delle rive lacustri
1 Legge sul finanziamento della rinaturazione dei corsi d’acqua e delle rive lacustri (del 10 ottobre 2005) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - - d e c r e t a :
Scopo
Art. 1
La presente legge disciplina il finanziamento di progetti, studi, interventi e attività il cui fine sia il miglioramento della situazione ecologica di corsi d’acqua e di rive lacustri (rinaturazione).
Campo d’applicazione
Art. 2
1 Sono rinaturazioni e possono beneficiare di un contributo, in particolare: a) b) c) d) e) f) g) h)
2 Non sono ritenute rinaturazioni e non possono quindi beneficiare di contributo: a) b) c) d) e)
3 Possono inoltre beneficiare di un contributo misure ed interventi sulle acque transfrontaliere o realizzati in altri Cantoni, che portano benefici alle acque ticinesi.
Finanziamento
Art. 3
1 Il Cantone assicura un adeguato finanziamento delle opere di rinaturazione dei corsi d’acqua e delle rive lacustri mediante crediti quadro quadriennali.
2 I crediti sono iscritti al conto investimenti del Dipartimento del territorio, compatibilmente alle disponibilità finanziarie e ai limiti di Piano finanziario.
Competenze e compiti
Art. 4
1 Le decisioni relative al contributo sono di competenza del Consiglio di Stato.
2 Il Gruppo di lavoro per il recupero degli ecosistemi acquatici compromessi, designato dal Consiglio di Stato (in seguito: Gruppo di lavoro) esegue compiti di promozione e di coordinamento delle attività di rivitalizzazione definiti dal Consiglio di Stato.
Contributo
a) Domanda e obblighi d’informazione
2
Art. 5
1 Le domande di contributo vanno presentate in forma scritta al Consiglio di Stato per il
2 Il richiedente deve fornire al Consiglio di Stato tutte le informazioni necessarie, autorizzandolo ad esaminare gli atti pertinenti e ad accedere ai luoghi.
3 Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione del contributo.
b) Ordine di priorità
Art. 6
1 Qualora le domande di contributo ricevute eccedano le disponibilità finanziarie il Consiglio di Stato stabilisce un ordine di priorità per la loro valutazione e decisione.
2 L’ordine di priorità viene comunicato ai richiedenti.
c) Beneficiari
Art. 7
1 Possono beneficiare di un contributo tutte le persone giuridiche di diritto pubblico e le persone giuridiche di diritto privato esplicanti compiti di diritto pubblico che realizzino interventi di rivitalizzazione ai sensi della presente legge.
2 Il Cantone può assumere in proprio studi di base, progetti preliminari e la tenuta a giorno dei rilievi ecomorfologici. Esso può inoltre farsi carico di promuovere l’informazione e di pubblicare materiale inerente al recupero dei corsi d’acqua e delle rive lacustri.
d) Entità
Art. 8
1 1 Il contributo è calcolato in modo tale da garantire il finanziamento del progetto, esaurite tutte le consuete fonti di finanziamento (sussidi cantonali, federali, comunali e contributi da sponsor privati, associazioni, consorzi, ...).
2 Il contributo può essere definito in modo percentuale o forfetario qualora questo sistema di calcolo consenta di raggiungere lo scopo prefissato e di assicurare un’esecuzione razionale e economica del progetto.
3 Il contributo è composto da una parte federale e da una parte cantonale.
4 Di regola, il contributo totale massimo non deve superare l’80% dell’importo sussidiabile. Per gli studi di base e le progettazioni preliminari può invece raggiungere il 100%.
5 Il committente partecipa al finanziamento con un contributo equo.
6 Contributi inferiori ai 5000.-- franchi non vengono assegnati.
f) Decisione
Art. 9
1 Il contributo viene attribuito mediante decisione del Consiglio di Stato.
2 La decisione indica la base legale, la natura e l’importo del contributo, l’oggetto e l’ammontare delle spese computate e delle altre fonti di finanziamento considerate.
g) Condizioni e oneri
Art. 10
1 Il contributo può essere concesso solo nel caso in cui vi siano garanzie che i lavori vengano gestiti e realizzati da studi e imprese specializzate e referenziate.
2 I progetti devono contenere le necessarie verifiche idrauliche ai fini della sicurezza.
3 I beneficiari devono fornire un consuntivo sull’utilizzazione dei contributi speciali ricevuti.
h) Versamento
Art. 11
1 Il versamento del contributo è esigibile nel momento in cui i consuntivi di spesa sono approvati dal Consiglio di Stato e dalle istanze preposte al collaudo tecnico e a saldo dei lavori avvenuto da parte della committenza.
2 Il Consiglio di Stato può autorizzare il versamento di acconti sino ad un ammontare massimo del
80% dell’importo del contributo concesso.
i) Prescrizione
Art. 12
1 Il diritto al versamento del contributo si prescrive se i lavori non sono iniziati entro due anni dalla crescita in giudicato della decisione di concessione del contributo.
2 In particolari circostanze, il Consiglio di Stato può accordare un rinvio.
Rimedi giuridici
Art. 13
Contro le decisioni del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
1
Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 716.
3
Norme sussidiarie
Art. 14
Ove non sia diversamente stabilito dalla presente legge, sono applicabili le norme della Legge sui sussidi cantonali.
Entrata in vigore
Art. 15
Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore.
2 Pubblicata nel BU 2005 , 419.
2
Entrata in vigore: 1° gennaio 2006 - BU 2005, 421.
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