Legge sul finanziamento della rinaturazione dei corsi d’acqua e delle rive lacustri (723.200)
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Legge sul finanziamento della rinaturazione dei corsi d’acqua e delle rive lacustri

1 Legge sul finanziamento della rinaturazione dei corsi d’acqua e delle rive lacustri (del 10 ottobre 2005) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - - d e c r e t a :

Scopo

Art. 1

La presente legge disciplina il finanziamento di progetti, studi, interventi e attività il cui fine sia il miglioramento della situazione ecologica di corsi d’acqua e di rive lacustri (rinaturazione).

Campo d’applicazione

Art. 2

1 Sono rinaturazioni e possono beneficiare di un contributo, in particolare: a) b) c) d) e) f) g) h)
2 Non sono ritenute rinaturazioni e non possono quindi beneficiare di contributo: a) b) c) d) e)
3 Possono inoltre beneficiare di un contributo misure ed interventi sulle acque transfrontaliere o realizzati in altri Cantoni, che portano benefici alle acque ticinesi.

Finanziamento

Art. 3

1 Il Cantone assicura un adeguato finanziamento delle opere di rinaturazione dei corsi d’acqua e delle rive lacustri mediante crediti quadro quadriennali.
2 I crediti sono iscritti al conto investimenti del Dipartimento del territorio, compatibilmente alle disponibilità finanziarie e ai limiti di Piano finanziario.

Competenze e compiti

Art. 4

1 Le decisioni relative al contributo sono di competenza del Consiglio di Stato.
2 Il Gruppo di lavoro per il recupero degli ecosistemi acquatici compromessi, designato dal Consiglio di Stato (in seguito: Gruppo di lavoro) esegue compiti di promozione e di coordinamento delle attività di rivitalizzazione definiti dal Consiglio di Stato.

Contributo

a) Domanda e obblighi d’informazione

2

Art. 5

1 Le domande di contributo vanno presentate in forma scritta al Consiglio di Stato per il
2 Il richiedente deve fornire al Consiglio di Stato tutte le informazioni necessarie, autorizzandolo ad esaminare gli atti pertinenti e ad accedere ai luoghi.
3 Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione del contributo.

b) Ordine di priorità

Art. 6

1 Qualora le domande di contributo ricevute eccedano le disponibilità finanziarie il Consiglio di Stato stabilisce un ordine di priorità per la loro valutazione e decisione.
2 L’ordine di priorità viene comunicato ai richiedenti.

c) Beneficiari

Art. 7

1 Possono beneficiare di un contributo tutte le persone giuridiche di diritto pubblico e le persone giuridiche di diritto privato esplicanti compiti di diritto pubblico che realizzino interventi di rivitalizzazione ai sensi della presente legge.
2 Il Cantone può assumere in proprio studi di base, progetti preliminari e la tenuta a giorno dei rilievi ecomorfologici. Esso può inoltre farsi carico di promuovere l’informazione e di pubblicare materiale inerente al recupero dei corsi d’acqua e delle rive lacustri.

d) Entità

Art. 8

1 1 Il contributo è calcolato in modo tale da garantire il finanziamento del progetto, esaurite tutte le consuete fonti di finanziamento (sussidi cantonali, federali, comunali e contributi da sponsor privati, associazioni, consorzi, ...).
2 Il contributo può essere definito in modo percentuale o forfetario qualora questo sistema di calcolo consenta di raggiungere lo scopo prefissato e di assicurare un’esecuzione razionale e economica del progetto.
3 Il contributo è composto da una parte federale e da una parte cantonale.
4 Di regola, il contributo totale massimo non deve superare l’80% dell’importo sussidiabile. Per gli studi di base e le progettazioni preliminari può invece raggiungere il 100%.
5 Il committente partecipa al finanziamento con un contributo equo.
6 Contributi inferiori ai 5000.-- franchi non vengono assegnati.

f) Decisione

Art. 9

1 Il contributo viene attribuito mediante decisione del Consiglio di Stato.
2 La decisione indica la base legale, la natura e l’importo del contributo, l’oggetto e l’ammontare delle spese computate e delle altre fonti di finanziamento considerate.

g) Condizioni e oneri

Art. 10

1 Il contributo può essere concesso solo nel caso in cui vi siano garanzie che i lavori vengano gestiti e realizzati da studi e imprese specializzate e referenziate.
2 I progetti devono contenere le necessarie verifiche idrauliche ai fini della sicurezza.
3 I beneficiari devono fornire un consuntivo sull’utilizzazione dei contributi speciali ricevuti.

h) Versamento

Art. 11

1 Il versamento del contributo è esigibile nel momento in cui i consuntivi di spesa sono approvati dal Consiglio di Stato e dalle istanze preposte al collaudo tecnico e a saldo dei lavori avvenuto da parte della committenza.
2 Il Consiglio di Stato può autorizzare il versamento di acconti sino ad un ammontare massimo del
80% dell’importo del contributo concesso.

i) Prescrizione

Art. 12

1 Il diritto al versamento del contributo si prescrive se i lavori non sono iniziati entro due anni dalla crescita in giudicato della decisione di concessione del contributo.
2 In particolari circostanze, il Consiglio di Stato può accordare un rinvio.

Rimedi giuridici

Art. 13

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

1

Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 716.
3

Norme sussidiarie

Art. 14

Ove non sia diversamente stabilito dalla presente legge, sono applicabili le norme della Legge sui sussidi cantonali.

Entrata in vigore

Art. 15

Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore.
2 Pubblicata nel BU 2005 , 419.

2

Entrata in vigore: 1° gennaio 2006 - BU 2005, 421.
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