Decreto legislativo concernente la modifica del sistema di sussidiamento a enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome
                            10.2.7.2  Decreto legislativo  concernente la modifica del sistema di sussidiamento a enti, istituti,  associazioni, fondazioni e aziende autonome  (del 16 dicembre 1999)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  -  visto il messaggio 15 ottobre  1999 no. 4929 del Consiglio di Stato;  -  visto  il  rapporto  30  novembre  1999  no.  4929  R  della  Commissione  della  gestione  e  delle  finanze,  d e c r e t a :  Art. 1  Il finanziamento da parte del Cantone di prestazioni fornite da enti, istituti, associazioni,  fond  azioni  e aziende autonome dall’  Amministrazione  cantonale  -  finora  assicurato  attraverso  la  copertura  del  fabbisogno  d’  esercizio  o  attraver  so  contributi  stabiliti  con  un’  aliquota  minima  e  massima  -  verrà garantito in futuro tramite un contributo globale, calcolat  o annualmente sulla base  dei mandati di prestazione e della relativa attività, o tramite un contributo fisso.  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I messaggi per la modifica delle singole basi legali saranno presentati entro il 31 luglio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2000.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  nuove  basi  legali,  che  introdurranno  contributi  globali  per  mandati  di  prestazione,  saranno  corredate da norme transitorie valide  fino all’  entrata in vigore dei mandati di prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per il Preventivo 2000 rimangono applicabili le norme di sussidiamento attuali.  Art. 3  1  Successiva  mente,  i contributi di cui all’  art.  1  saranno  bloccati  al  livello  del  Preventivo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2000 fino alla presentazione dei messaggi concernenti la modific  a delle basi legali di cui all’  art. 2  cpv. 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  e norme transitorie di cui all’  art. 2 cpv. 2 stabiliranno i criteri p  e  r limitare i crediti fino all’  entrata in  vigore dei mandati di prestazione.  Art. 4  1  Rimangono  riservati  i  casi  particolari,  segnatamente  quelli  disciplinati  da  norme  federali, concordati intercantonali o norme di altri Cantoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato  pres  enterà  unitamente  al  Preventivo  2001  la  lista  dei  contributi,  contenuti  nell’  elenco  allegato  al  Messaggio  n.  4929  del  15  ottobre  1999,  ch  e  non  soggiaceranno  al  campo  d’  applicazione del presente decreto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Art. 5  Trascorsi  i  termini  per  l’  esercizio  del  diritto  di  referendum,  il  presente  decreto  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  ed  entra  immediatamente  in  vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pubblicato nel BU  2000  , 41.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Cpv. modificato dalla L 5.6.2001; in vigo  re dal 3.8.2001  -  BU 2001, 255.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Entra  ta in vigore: 11 febbraio 2000.