Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione
                            Legge  di applicazione della legge federale sull’armonizzazione  dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione  1  (del 5 giugno 2000)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  d e c r e t a :  Capitolo primo  3  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo e campo di applicazione
                            4  Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  presente  legge  disciplina  l’applicazione  della  legislazione  federale  in  materia  di  armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa persegue lo scopo:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essa si applica:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità competenti  6  Art. 2  7  Il Consiglio di Stato designa:  a)  b)  Capitolo secondo  8  Armonizzazione dei registri
                        
                        
                    
                    
                    
                Consiglio di Stato
                            Art. 2a  9  1  Il Consiglio di Stato può ordinare la raccolta di informazioni supplementari necessarie o  utili allo svolgimento dei compiti che la legislazione federale o cantonale assegna al Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Titolo modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Ingresso modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                Servizio
                            Art. 2b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Il Servizio è competente per il coordinamento, la realizzazione e il controllo della qualità  dell’armonizzazione, in particolare:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Comuni
                            Art. 2c  11  Le  autorità  comunali  collaborano  con  le  autorità  federali  e  cantonali  nell’applicazione  delle normative sull’armonizzazione dei registri, e in particolare:  a)  b)  c)  Capitolo terzo  12  Banca dati Movimento della popolazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Consiglio di Stato
                            13  Art. 3  Il Consiglio di Stato è l’autorità di vigilanza sul Movpop e definisce in particolare:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Proprietà dei dati  17  Art. 4  1  ...  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I dati sono proprietà del Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’iscrizione  a  Movpop  non  si  sostituisce  al  valore  dei  registri  pubblici  e  delle  procedure  stabilite  per legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Origine, aggiornamento e scambio dei dati
                            19  Art. 5  20  1  I  dati  di  Movpop  provengono  dal  controllo  abitanti  dei  Comuni,  mentre  altri  soggetti  amministrativi (federali o cantonali) possono proporre modifiche, che divengono effettive solo con il  consenso del Comune proprietario dei dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato  può  autorizzare  servizi  dell’amministrazione  cantonale  ad  aggiornare  dati  di  cui i Comuni non sono in possesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                14
                            Frase modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                15
                            Lett. abrogata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                16
                            Lett. modificata dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 83.
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                18
                            Cpv. abrogato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                19
                            Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                20
                            Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  Comuni  aggiornano  tempestivamente  i  dati  raccolti  in  Movpop,  nel  rispetto  delle  segnalazioni  giunte da altri servizi amministrativi federali o cantonali, e dei contenuti, delle modalità tecniche e  dei tempi di trasmissione fissati dal servizio Movpop.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In caso di cambiamento di domicilio, viene assicurato lo scambio informatizzato e criptato dei dati  di base della persona tra il Comune di provenienza e quello di destinazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lo scambio di dati tra Comuni, amministrazione cantonale e amministrazione federale è gratuito.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazione d’accesso:
1. ai Comuni
Art. 6
                            21  1  Il Consiglio di Stato regola l’accesso dei Comuni ai dati di Movpop.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I Comuni non possono fornire a terzi dati ai quali hanno accesso per il tramite della banca dati e  che concernono persone domiciliate presso altri Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. all’amministrazione cantonale
Art. 7
                            1  Il   Consiglio   di   Stato   regola   l’accesso   a   Movpop   degli   utilizzatori   appartenenti  all’amministrazione cantonale, nei limiti della LPDP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Comuni  non  sono  tenuti  a  fornire  separatamente  agli  utilizzatori  di  Movpop  i  dati  ai  quali  essi  possono accedere tramite Movpop.
                        
                        
                    
                    
                    
                3. a terzi
Art. 8
                            22  1  Il  Consiglio  di  Stato  conferisce  in  via  eccezionale  a  terzi  l’autorizzazione  d’accesso  a  Movpop.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  presuppone  lo  svolgimento  di  un  compito  pubblico  previsto  dalla  legge  e  un  interesse legittimo importante a svolgerlo utilizzando Movpop.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  diritto  all’autorizzazione  esiste  soltanto  per  i  consorzi  di  Comuni  e  per  le  amministrazioni  patriziali. Negli altri casi, il Consiglio di Stato decide a propria discrezione e definitivamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorizzazione a scopi di ricerca scientifica è possibile anche a privati, se è garantita l’anonimità  dei dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazione tecnica
Art. 9
                            Le  applicazioni  informatiche  dei  Comuni  e  di  terzi  che  interfacciano  Movpop  devono  essere autorizzate dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimedi giuridici
                            23  Art. 10  24  Contro le decisioni del Consiglio di Stato riguardanti Movpop è dato ricorso al Tribunale  cantonale amministrativo.  Capitolo quarto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Protezione dei dati  26  Art. 11  27   Rimangono  riservate  le  disposizioni  federali  e  cantonali  sulla  protezione  dei  dati  personali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni esecutive
                            Art. 11a  28  Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione e di organizzazione necessarie  all’applicazione della presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 12
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  è  pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                21
                            Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                22
                            Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                23
                            Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                24
                            Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                25
                            Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                26
                            Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                27
                            Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                28
                            Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne fissa la data d’entrata in vigore.  29  Pubblicata nel BU  2001  , 281.
                        
                        
                    
                    
                    
                29
                            Entrata in vigore: 1° ottobre 2001 - BU 2001, 281.