Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concer... (144.100)
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Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione

Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione 1 (del 5 giugno 2000) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - -
2 d e c r e t a : Capitolo primo 3 Disposizioni generali

Scopo e campo di applicazione

4 Art. 1
5
1 La presente legge disciplina l’applicazione della legislazione federale in materia di armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone.
2 Essa persegue lo scopo: a) b) c)
3 Essa si applica: a) b) c)
Autorità competenti 6 Art. 2 7 Il Consiglio di Stato designa: a) b) Capitolo secondo 8 Armonizzazione dei registri

Consiglio di Stato

Art. 2a 9 1 Il Consiglio di Stato può ordinare la raccolta di informazioni supplementari necessarie o utili allo svolgimento dei compiti che la legislazione federale o cantonale assegna al Cantone.
2

1

Titolo modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

2

Ingresso modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

3

Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

4

Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

5

Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

6

Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

7

Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

8

Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

9

Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Servizio

Art. 2b
10 Il Servizio è competente per il coordinamento, la realizzazione e il controllo della qualità dell’armonizzazione, in particolare: a) b) c)

Comuni

Art. 2c 11 Le autorità comunali collaborano con le autorità federali e cantonali nell’applicazione delle normative sull’armonizzazione dei registri, e in particolare: a) b) c) Capitolo terzo 12 Banca dati Movimento della popolazione

Consiglio di Stato

13 Art. 3 Il Consiglio di Stato è l’autorità di vigilanza sul Movpop e definisce in particolare:
14 a) b)
15 c) d) e) f)
16
Proprietà dei dati 17 Art. 4 1 ... 18
2 I dati sono proprietà del Comune.
3 L’iscrizione a Movpop non si sostituisce al valore dei registri pubblici e delle procedure stabilite per legge.

Origine, aggiornamento e scambio dei dati

19 Art. 5 20 1 I dati di Movpop provengono dal controllo abitanti dei Comuni, mentre altri soggetti amministrativi (federali o cantonali) possono proporre modifiche, che divengono effettive solo con il consenso del Comune proprietario dei dati.
2 Il Consiglio di Stato può autorizzare servizi dell’amministrazione cantonale ad aggiornare dati di cui i Comuni non sono in possesso.

10

Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

11

Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

12

Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

13

Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

14

Frase modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

15

Lett. abrogata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

16

Lett. modificata dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 83.

17

Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

18

Cpv. abrogato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

19

Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

20

Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
3 I Comuni aggiornano tempestivamente i dati raccolti in Movpop, nel rispetto delle segnalazioni giunte da altri servizi amministrativi federali o cantonali, e dei contenuti, delle modalità tecniche e dei tempi di trasmissione fissati dal servizio Movpop.
4 In caso di cambiamento di domicilio, viene assicurato lo scambio informatizzato e criptato dei dati di base della persona tra il Comune di provenienza e quello di destinazione.
5 Lo scambio di dati tra Comuni, amministrazione cantonale e amministrazione federale è gratuito.

Autorizzazione d’accesso:

1. ai Comuni

Art. 6

21 1 Il Consiglio di Stato regola l’accesso dei Comuni ai dati di Movpop.
2 I Comuni non possono fornire a terzi dati ai quali hanno accesso per il tramite della banca dati e che concernono persone domiciliate presso altri Comuni.

2. all’amministrazione cantonale

Art. 7

1 Il Consiglio di Stato regola l’accesso a Movpop degli utilizzatori appartenenti all’amministrazione cantonale, nei limiti della LPDP.
2 I Comuni non sono tenuti a fornire separatamente agli utilizzatori di Movpop i dati ai quali essi possono accedere tramite Movpop.

3. a terzi

Art. 8

22 1 Il Consiglio di Stato conferisce in via eccezionale a terzi l’autorizzazione d’accesso a Movpop.
2 L’autorizzazione presuppone lo svolgimento di un compito pubblico previsto dalla legge e un interesse legittimo importante a svolgerlo utilizzando Movpop.
3 Un diritto all’autorizzazione esiste soltanto per i consorzi di Comuni e per le amministrazioni patriziali. Negli altri casi, il Consiglio di Stato decide a propria discrezione e definitivamente.
4 L’autorizzazione a scopi di ricerca scientifica è possibile anche a privati, se è garantita l’anonimità dei dati.

Autorizzazione tecnica

Art. 9

Le applicazioni informatiche dei Comuni e di terzi che interfacciano Movpop devono essere autorizzate dal Consiglio di Stato.

Rimedi giuridici

23 Art. 10 24 Contro le decisioni del Consiglio di Stato riguardanti Movpop è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Capitolo quarto
25 Disposizioni finali
Protezione dei dati 26 Art. 11 27 Rimangono riservate le disposizioni federali e cantonali sulla protezione dei dati personali.

Disposizioni esecutive

Art. 11a 28 Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione e di organizzazione necessarie all’applicazione della presente legge.

Entrata in vigore

Art. 12

1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

21

Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

22

Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

23

Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

24

Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

25

Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

26

Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

27

Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

28

Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data d’entrata in vigore. 29 Pubblicata nel BU 2001 , 281.

29

Entrata in vigore: 1° ottobre 2001 - BU 2001, 281.
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