Statuto dell’Ordine dei farmacisti del Cantone Ticino
Statuto dell’Ordine dei farmacisti del Cantone Ticino del 16 aprile 2024 (stato 8 novembre 2024) TITOLO I Generalità
Base legale Art. 1 L’Ordine dei farmacisti del Cantone Ticino (OFCT) è una corporazione di diritto pubblico istituita a norma dell’articolo 30 capoverso 2 lettera c della legge sulla promozione della salute e del coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan) e dell’articolo 59 del Codice civile svizzero.
Durata e sede dell’OFCT Art. 2 1 L’OFCT è costituito per durata indeterminata.
2 L’OFCT ha la propria sede a Lugano. TITOLO II Scopi e compiti
Scopi
Art. 3
1 L’OFCT collabora in particolare con lo Stato, alla promozione ed alla salvaguardia della salute della popolazione come all’esecuzione dei compiti assegnatigli dalla legislazione sanitaria o che gli vengono delegati.
2 L’OFCT tutela e rappresenta gli interessi professionali, morali, economici e sociali dei suoi membri nell’esercizio della professione nel Cantone Ticino, promuovendo l’adozione di condizioni quadro adeguate all’esercizio della professione.
3 L’OFCT può aderire ad altre organizzazioni attive nel settore in cui opera, e meglio con organizzazioni della Confederazione, dei Cantoni come pure con istituti internazionali gli sono professionalmente e culturalmente contigui .
Compiti specifici Art. 4 L’OFCT in particolare: a) rapporti di collegialità fra i suoi membri; b) il mantenimento del rapporto di fiducia fra i suoi membri e la loro utenza e clientela, nell’ambito delle sue competenze professionali; c) quale interlocutore nei rapporti con le autorità, le istituzioni pubbliche e private del sanitario come nei riguardi della popolazione; d) all’indirizzo del Legislatore il proprio avviso prima dell’adozione di modifiche di norme legge o di esecuzione riguardanti il settore sanitario come di importanti provvedimenti di generale; e) sul rispetto delle norme deontologiche approvate dal Consiglio direttivo; f) e/o sviluppa ogni altra utile iniziativa, in osservanza alle leggi come ai suoi statuti, a dei propri interessi come di quelli della popolazione, della prevenzione come della della salute. TITOLO III Membri
Adesioni
Art. 5 1 Sono membri dell’OFCT tutti i farmacisti in possesso di diploma federale o di diploma equipollente riconosciuto dall’Ufficio federale della sanità pubblica.
2 I membri dell’OFCT si suddividono nelle categorie seguenti: a) autorizzati all’esercizio dell’attività sotto la propria responsabilità professionale, e – sanitari, e – con libero esercizio; b) autorizzati all’esercizio dell’attività sotto la responsabilità professionale di terzi, e – (pratica per il conseguimento per il titolo di specialità); – senza libero esercizio; c) impiegati negli ospedali, in cliniche, nell’industria, nell’amministrazione od altro, e
d) non attivi.
Iscrizioni all’Albo Art. 6 L’esercizio delle attività dei membri dell’OFCT, nell’ambito dell’esercizio della LSan, soggiace a regime autorizzativo da parte del Consiglio di Stato del Cantone Ticino (Ufficio di sanità), e meglio alle condizioni poste dal diritto cogente.
Obblighi dei farmacisti responsabili sanitari Art. 7
1 I farmacisti responsabili sanitari sono tenuti a sottoscrivere il contratto di lavoro tipo previsto dall’OFCT, annesso allo Statuto e che ne costituisce parte integrante.
2 Ogni contratto di lavoro tipo – dopo essere stato perfezionato dai contraenti – viene sottoposto dal farmacista responsabile sanitario alle Autorità cantonali di vigilanza come all’OFCT. Nel caso di nuova apertura di farmacia tale verifica viene esperita in occasione della visita preliminare.
3 L’eventuale violazione degli obblighi che precedono è sanzionabile a norma di quanto disciplinato dagli articoli 28 e seguenti.
Membri ordinari Art. 8
1 Sono membri ordinari dell’OFCT i farmacisti titolati a norma dell’articolo 6 che svolgono od hanno svolto la professione nel Cantone Ticino.
2 I membri ordinari hanno tutti i diritti e gli obblighi che spettano ed incombono loro secondo lo Statuto.
Membri straordinari Art. 9 1 Possono essere membri straordinari dell’OFCT, a loro richiesta, i farmacisti, già membri ordinari, che hanno rinunciato definitivamente all’esercizio della professione nel Cantone Ticino per anzianità o per altri motivi.
2 I membri straordinari sono destinatari di tutte le comunicazioni sociali. Essi partecipano alle assemblee senza diritto di voto, senza essere eleggibili quali organi e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
Membri onorari Art. 10 1 L’Assemblea generale può nominare quali membri onorari che si sono distinti nel campo della farmacia e della salute pubblica o che hanno acquisito particolari meriti.
2 I membri onorari sono destinatari di tutte le comunicazioni sociali. Essi possono partecipare alle assemblee con diritto di voto, sono eleggibili e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. TITOLO IV Organizzazione
Organi
Art. 11 Gli organi dell’OFCT sono: a) generale (AG); b) direttivo (CD); c) di revisione (UR), e d) A. L’Assemblea generale
Principi
Art. 12 1 L’Assemblea generale è l’organo supremo dell’OFCT.
2 L’Assemblea ordinaria ha luogo ogni anno nel corso del secondo trimestre.
3 L’ Assemblea è un’occasione di incontro, di discussione, di confronto e di informazione alla quale hanno diritto di partecipare tutti i membri dell’OFCT.
4 L’Assemblea detiene ed esercita tutte le competenze che la legge e lo Statuto le conferiscono. In ispecie l’Assemblea è competente per: a) come per la modifica dello Statuto; b) del Consiglio direttivo, del suo Presidente, come dell’Ufficio di revisione; c) e l’approvazione del rapporto del Consiglio direttivo, del resoconto finanziario al 31 dicembre dell’esercizio precedente, così come del rapporto dei Revisori; d) quale membro collettivo dell’OFCT a pharmaSuisse – Società svizzera dei farmacisti per la nomina dei delegati e supplenti di sua competenza presso di questa;
e) dell’ammontare della tassa annua (art. 23 segg.) dei membri; f) afferenti agli eventuali contributi straordinari dovuti, rispettivamente alle retribuzioni, onorari ed alle indennità di spettanza dei componenti del Consiglio direttivo come dei delle Commissioni; g) di membri onorari; h) altra questione all’ordine del giorno.
Convocazione
Art. 13
1 L’Assemblea ordinaria è convocata per iscritto o per posta elettronica previa osservanza del termine di almeno due settimane precedenti alla sua tenuta.
2 La convocazione include l’ordine del giorno, e meglio l’indicazione dei temi trattandi.
3 L’Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo su sua stessa iniziativa oppure a richiesta di almeno 1/5 dei membri dell’OFCT con la preventiva indicazione da parte dei richiedenti delle richieste trattande. La convocazione di Assemblea straordinaria deve pervenire ai membri previa osservanza di un termine di dieci giorni almeno.
Funzionamento dell’Assemblea generale Art. 14 1 L’ Assemblea (ordinaria e straordinaria) convocata in osservanza dello Statuto è valida a condizione che sia presente almeno 1/5 dei membri OFCT. Se tale quorum, all’inizio dell’Assemblea, non fosse raggiunto, decorsi almeno quindici minuti dall’ora della sua convocazione, si potrà validamente procedere, senza alcun riguardo per il numero dei membri presenti.
2 L’Assemblea si tiene sotto la direzione del Presidente o, in assenza di questi, dal vice-presidente o, in assenza dell’uno come dell’altro, di altro membro del Consiglio direttivo.
3 L’Ufficio di presidenza, in sede assembleare, è completato su designazione del direttore dell’Assemblea, da due scrutatori come da un segretario del giorno, tenuto questi nel protocollarne i lavori.
4 Ogni membro ha diritto di intervenire su ogni argomento all’ordine del giorno. Tale diritto è limitato a due interventi per tema.
5 L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti, per alzata di mano. A parità di voti espressi, il voto del Presidente o di chi ne fa le veci è dirimente. Lo scrutinio segreto è ammissibile a richiesta di almeno 1/10 dei presenti.
6 La revoca di decisione già emanata dall’Assemblea esige la maggioranza dei 2/3 dei votanti, al pari di ogni delibera afferente alla modifica come all’approvazione dello Statuto OFCT e la revoca del mandato di uno o più membri del CD.
7 Per le nomine degli organi, al primo scrutinio, è richiesta la maggioranza assoluta, mentre che al secondo scrutinio è bastante la maggioranza relativa.
8 Ogni membro può delegarne altro che lo rappresenti in sede assembleare. Sono ammesse al massimo due deleghe per portatore. Le deleghe vanno esibite al Consiglio direttivo prima dell’inizio dell’Assemblea.
9 L’Assemblea ordinaria e straordinaria può validamente deliberare solo sulle trattande indicate nell’ordine del giorno. Eventuali oggetti e temi non indicati nella convocazione costituiranno oggetto di attenzione da parte del Consiglio direttivo che ne porrà la trattazione assembleare in occasione di successiva adunanza.
10 Il Consiglio direttivo provvede alla tenuta di verbale, firmato dal Presidente dell’assemblea e dal segretario del giorno.
11 La partecipazione all’Assemblea è riservata ai membri dell’OFCT. Il Consiglio direttivo può autorizzare terzi ad assistervi. B. Il Consiglio direttivo (CD)
Composizione
Art. 15 Il Consiglio direttivo è composto: a) presidente, b) vice-presidente, c) segretario, e d) due altri membri. La ripartizione delle cariche di vice-presidente e segretario è di competenza del CD.
Durata della carica
Art. 16 La durata della carica è di tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Competenze
Art. 17 1 Il CD è l’organo esecutivo dell’OFCT.
2 Sono di competenza del CD tutti gli oggetti che la legge e lo Statuto non attribuiscono o delegano ad altri organi.
3 Il CD detiene segnatamente le seguenti competenze: a) gli interessi dell’OFCT come dei suoi membri; b) le iniziative come i provvedimenti imposti dalle circostanze o ritenuti idonei per promozione, immagine e difesa della professione come dell’OFCT; c) ed implementa le decisioni dell’Assemblea generale; d) l’OFCT negli ambiti attribuitigli dalla legislazione sanitaria e collabora con le in tutte le incombenze attinenti alla vigilanza come all’esercizio della professione; e) l’OFCT nei confronti delle organizzazioni professionali a livello nazionale, in anche se non solo con pharmaSuisse – Società svizzera dei farmacisti; f) l’OFCT nei confronti delle istituzioni pubbliche, delle casse malati ed altri enti nessun altro escluso; g) in via preliminare le questioni professionali che dovessero insorgere tra uno o più con medici, clienti come con ogni altro terzo; h) l’osservanza dello Statuto come delle Norme deontologiche; i) il patrimonio dell’OFCT, facendo oculato impiego dei contributi dei membri; j) le proposte di revisione dello Statuto come delle Norme deontologiche; k) le retribuzioni e gli onorari disciplinati dagli articoli 23 e seguenti; l) il rapporto annuale ed il resoconto finanziario, elabora proprie proposte all’indirizzo e preavvisa a quelle sottopostegli; m) fra i suoi membri il rappresentante ed il sostituto dell’OFCT presso la Commissione di sanitaria (ex art. 24 LSan); n) i suoi consulenti.
Funzionamento e competenze Art. 18 1 Il CD è convocato dal presidente ogni qualvolta che la conduzione dell’OFCT lo richieda, rispettivamente a richiesta congiunta della maggioranza dei suoi membri.
2 L’avviso di convocazione, unitamente all’elenco delle trattande, deve pervenire ai membri del CD almeno cinque giorni prima della sua seduta.
3 Le sedute del CD sono valide solo se almeno la maggioranza dei suoi membri è presente.
4 Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è dirimente.
5 I membri del CD che, senza valida giustificazione, mancano tre volte consecutivamente alle sedute, sono presunti essere dimissionari.
6 Ogni seduta del CD è protocollata con firma del Presidente e del verbalista.
7 Il segretario del CD – a disposizione dei membri del CD - è per altro responsabile: a) disbrigo delle incombenze amministrative dell’OFCT, senza escludere che questi possa coadiuvato da un/una segretario/a congruamente retribuito/a; b) cassa e dei beni dell’OFCT, senza escludere che l’incasso della tassa annua, dei contributi dei pagamenti per conto dell’OFCT come la tenuta della contabilità possano essere a terzi; c) tenuta dell’archivio dell’OFCT. C. L’Ufficio di revisione
Composizione
Art. 19 1 L’Ufficio di revisione è composto da due persone, non necessariamente membri dell’OFCT.
2 L’Ufficio di revisione può essere costituito anche da persone giuridiche.
Nomina e durata della carica Art. 20 1 L’Ufficio di revisione è nominato dall’Assemblea.
2 L’Ufficio di revisione resta in carica un anno i suoi membri sono rieleggibili.
Competenze e poteri
Art. 21 1 L’Ufficio controlla la gestione del patrimonio dell’OFCT e redige annualmente un generalmente riconosciuti.
2 All’Ufficio è garantito l’accesso a tutti i libri contabili, nulla escluso, necessari all’esercizio delle proprie incombenze statutarie.
3 L’Ufficio preavvisa le proposte del CD in ordine alla retribuzione, agli onorari come alle indennità di cui agli articoli 25 e seguenti. D. Commissioni
Nomina, composizione e rappresentanza Art. 22
1 Il CD, di propria iniziativa come su proposta dell’Assemblea, può istituire Commissioni.
2 I componenti delle Commissioni sono designati fra i membri specialmente competenti in materia.
3 Ogni Commissione deve far capo ad un membro del CD.
4 Le Commissioni rappresentano l’OFCT nei confronti di terzi limitatamente alla materia di loro attribuzione, fatte salve le competenze del CD. TITOLO V Quote sociali, contributi straordinari e retribuzioni
Quota sociale Art. 23 1 I membri dell’OFCT che esercitano regolarmente la professione sono tenuti al pagamento della quota sociale. L’ ammontare di tale tassa è stabilito annualmente dall’Assemblea generale ordinaria.
2 I membri dell’OFCT che non esercitano regolarmente la professione possono richiedere di pagare metà della tassa annuale se la loro attività è inferiore al 50%.
3 I membri straordinari e i membri onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
4 La tassa annuale deve essere onorata entro la fine del mese successivo a quello della sua richiesta di pagamento.
5 Il mancato pagamento della tassa annuale entro i termini statutari giustificherà sollecitatoria all’indirizzo del membro inadempiente da parte del CD; eventuale persistita inadempienza legittimerà l’OFCT all’avvio di procedura esecutiva.
Contributi straordinari Art. 24 1 L’ Assemblea generale può imporre dei contributi straordinari, fatta salva la facoltà del CD di definirli durante l’anno sociale in funzione delle necessità finanziarie, facoltà quest’ultima che, se esercitata, deve essere oggetto di successiva ratifica assembleare.
2 Il contributo straordinario deve essere onorato dai membri secondo le modalità stabilite dall’Assemblea generale; in caso di inadempienza vale quanto disciplinato dall’articolo 23 capoverso
5.
Retribuzioni e rimborsi Art. 25 1 I membri del CD, dell’Ufficio di revisione come i componenti delle Commissioni, per l’adempimento delle loro funzioni, hanno diritto al rimborso delle spese effettive.
2 Per il disbrigo delle pratiche di amministrazione ordinaria, ai membri costituenti gli organi è riconosciuta una retribuzione proporzionata al lavoro da loro svolto.
3 Per prestazioni particolarmente impegnative quali l’esperimento di ricerche, la redazione di rapporti e relazioni eseguite su incarico del CD, essi hanno diritto alla corresponsione di adeguato onorario.
4 L’ammontare delle retribuzioni e degli onorari è stabilito dal CD con successiva ratifica dell’Assemblea generale e previo avviso dell’Ufficio di revisione. TITOLO VI Circoli regionali e loro competenze
Composizione
Art. 26 1 I membri attivi in una determinata regione del Cantone costituiscono un Circolo dei farmacisti a carattere regionale.
2 Ogni Circolo si dota di uno Statuto e di organi propri, col rilievo che lo Statuto del Circolo, prima della sua entrata in vigore e ad ogni modifica, deve essere approvato dall’OFCT.
3 I Circoli sono tenuti ad assicurare il collegamento fra i membri della regione interessata con il CD dell’OFCT.
Competenze
Art. 27 I Circoli detengono ogni competenza relativa all’esercizio dell’attività professionale avente carattere prettamente locale quali, ad esempio, le disposizioni inerenti al servizio notturno e festivo (picchetto). TITOLO VII Osservanza dello Statuto, delle norme deontologiche e diritto disciplinare
Principio
Art. 28 I membri dell’OFCT sono tenuti dello Statuto, delle decisioni e direttive emanate dagli organi come delle cogenti norme deontologiche.
Violazione del principio e sanzionabilità disciplinare, recidiva Art. 29
1 Fatte salve le norme e le disposizioni di legge, l’eventuale violazione delle consegne di cui all’articolo 28, legittima il CD alla pronuncia di ammonimento.
2 In casi gravi o di recidiva, ai membri inadempienti può essere comminata la multa fino a 500 franchi senza escludere, se del caso, il loro deferimento alla Commissione di vigilanza sanitaria. TITOLO VIII Disposizioni finali Art. 30 Per quanto non previsto dal presente Statuto fanno stato le disposizioni del Codice civile svizzero, del Codice delle obbligazioni, della LSan e del regolamento concernente l’esercizio delle professioni sanitarie con formazione accademica, null’altro escluso. Art. 31 Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea straordinaria del 16 aprile 2024 ed entra in vigore immediatamente, riservata la sua preliminare approvazione da parte del Consiglio di Stato 1 ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 lettera e LSan. Esso abroga e sostituisce lo Statuto previgente del 29 aprile 1974 come le relative modifiche che fossero successivamente intervenute. Per l’Ordine dei Farmacisti del Cantone Ticino (OFCT) Il Presidente: Peter Burkard Il Segretario: Saverio Della Torre Pubblicato nel BU 2024 , 278. Allegato Contratto di gerenza (vedi BU 2024 , 286)
1 Statuto approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione governativa n. 4205 del 28 agosto 2024.
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