Ordinanza sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all’assicurazione per l... (831.131.12)
Ordinanza sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all’assicurazione per l... (831.131.12)
Ordinanza sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OR-AVS 1)
(OR-AVS) ¹ del 29 novembre 1995 (Stato 1° gennaio 2025) ¹ RU 1996 1532
² RS 830.1 ³ RS 831.10 ⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 ( RU 2002 3717 ).
Art. 1 Principio
¹ Gli stranieri originari di Paesi con i quali non è stato concluso alcun accordo, nonché i loro superstiti, possono chiedere il rimborso dei contributi pagati all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, conformemente alle disposizioni che seguono, se questi contributi sono stati pagati complessivamente per almeno un anno intero e non danno origine ad un diritto alla rendita.
² Determinante è la cittadinanza al momento della domanda di rimborso.
Art. 2 ⁵ Momento del rimborso
¹ Il rimborso dei contributi può essere chiesto appena l’interessato non è più affiliato all’assicurazione, presumibilmente in modo definitivo, ed egli stesso nonché il suo coniuge e i suoi figli d’età inferiore ai 25 anni non abitano più in Svizzera.
² Qualora figli maggiorenni d’età inferiore ai 25 anni rimangano in Svizzera, il rimborso dei contributi può nondimeno essere chiesto se tali figli hanno concluso la loro formazione.
⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 ( RU 2002 3344 ).
Art. 3 Diritto dei superstiti
In caso di decesso il diritto al rimborso spetta alla vedova o al vedovo. Qualora il decesso non dia diritto ad una rendita per vedovi, gli orfani possono chiedere il rimborso.
Art. 4 Ammontare del rimborso
¹ Sono rimborsati soltanto i contributi effettivamente pagati. Non sono concessi interessi; è salvo l’articolo 26 capoverso 2 LPGA.⁶
² Nei casi di cui all’articolo 29quinquies capoverso 3 lettera c LAVS, la domanda di rimborso dà luogo a una ripartizione dei redditi. Determinanti per la fissazione dell’importo rimborsabile sono i contributi conteggiati in base alla ripartizione dei redditi.⁷
³ I contributi versati dagli stranieri dopo il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS che avrebbero comportato un aumento della rendita di vecchiaia vengono rimborsati. Le rendite già percepite sono dedotte dall’ammontare del rimborso.⁸
⁴ Il rimborso può essere rifiutato qualora superi il valore attuale delle prestazioni future dell’AVS che potrebbero spettare ad una persona che ha diritto a una rendita e si trova nella stessa situazione.
⁵ I contributi versati dall’ente pubblico agli stranieri non sono rimborsati. Essi saranno restituiti su richiesta all’ente pubblico.⁹
⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 ( RU 2002 3717 ).
⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 ( RU 2002 3344 ).
⁸ Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 ( RU 2023 506 ).
⁹ Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1996 2764 ).
Art. 5 ¹⁰
¹⁰ Abrogato dal n. I dell’O del 20 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 ( RU 2002 3344 ).
Art. 6 ¹¹ Effetto
I contributi rimborsati e i corrispondenti periodi di contribuzione non danno più alcun diritto nei confronti dell’AVS e dell’AI. I contributi non possono essere nuovamente versati.
¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 ( RU 2002 3344 ).
Art. 7 ¹² Estinzione
Il diritto al rimborso si estingue con la morte dell’avente diritto.
¹² Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 202 4 465).
Art. 8 ¹³ Competenza e procedura
¹ La domanda di rimborso è presentata presso la Cassa svizzera di compensazione.¹⁴
² ... ¹⁵
³ Gli articoli 122, 123 e 125 dell’ordinanza del 31 ottobre 1947¹⁶ sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) si applicano per analogia alla determinazione e al versamento dei contributi rimborsabili.
⁴ I contributi rimborsabili sono versati soltanto se tutti i redditi dell’attività lucrativa del richiedente sono registrati nel conto individuale (art. 138 e 139 OAVS).
⁵ Le spese derivanti dal trasferimento di contributi all’estero sono a carico del destinatario.
¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 ( RU 2002 3344 ).
¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2024 465 ).
¹⁵ Abrogato dal n. I dell’O del 28 ago. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 ( RU 2024 465 ).
¹⁶ RS 831.101
Art. 9 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 14 marzo 1952¹⁷ sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è abrogata.
¹⁷ [ RU 1952 289 ; 1957 431 ; 1972 2338 n. IV; 1978 420 n. II 5; 1996 208 art. 2 lett. p.]
Art. 10 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.