Regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari
Regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari del 2 ottobre 2024 (stato 4 ottobre 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO decreta:
Autorità competente Art. 1 Il Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, svolge i compiti descritti nella legge, preavvisando inoltre al Consiglio di Stato il riconoscimento dei consultori matrimoniali-familiari gestiti da enti privati.
Requisiti dell’operatore del consultorio matrimoniale-familiare
a) in generale Art. 2 L’operatore del consultorio deve essere specializzato quale consulente matrimoniale- familiare o quale mediatore familiare e disporre di una comprovata esperienza nell’ambito della sua specializzazione.
b) formazione Art. 3 1 Il consulente matrimoniale-familiare deve disporre di una formazione di base e di una specializzazione nell’ambito della coppia e della famiglia che corrisponda ai criteri e agli standard minimi della Federazione romanda e ticinese dei servizi di consultazione coniugale (Couple+) o di formazioni equivalenti.
2 Il mediatore familiare deve disporre di una formazione di base e di una specializzazione in mediazione familiare rilasciata dalla Federazione Svizzera di Mediazione (FSM).
Riconoscimento e notifiche Art. 4 1 L’istanza per il riconoscimento dei consultori matrimoniali-familiari deve essere inoltrata alla Divisione della giustizia corredata dalle indicazioni e dai documenti seguenti: a) degli operatori del consultorio e il loro grado d’occupazione; b) ogni operatore, il curriculum vitae e i relativi attestati di formazione; c) ogni operatore, l’estratto del casellario giudiziale specifico per privati; d) i cittadini svizzeri, un certificato di stato civile aggiornato, per i cittadini stranieri, l’atto di e) designazione della sede del consultorio.
2 Ogni modifica dei dati comunicati con l’istanza per il riconoscimento deve essere immediatamente notificata.
Istanze per il sussidio
a) delle strutture Art. 5 Le istanze per il sussidio per l’ampliamento e l’ammodernamento di strutture, come pure per l’arredamento e l’acquisto di attrezzature destinate al consultorio devono essere presentate alla Divisione della giustizia corredate dal preventivo di spesa.
b) delle attività Art. 6 1 Le istanze per il sussidio delle attività del consultorio devono essere presentate alla Divisione della giustizia ogni tre anni entro il 31 marzo, a contare dal 31 marzo 2025.
2 Le istanze devono essere corredate dai conti preventivi del triennio successivo, dai conti consuntivi del triennio precedente e dalla distinta degli emolumenti incassati dal consultorio.
3 Il finanziamento e le spese computabili sono definite nel contratto di prestazione triennale.
Abrogazione
Art. 7 Il regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari dell’11 novembre 2003 è abrogato.
Entrata in vigore
Art. 8 Il presente regolamento entra in vigore immediatamente. 1 Pubblicato nel BU 2024 , 225.
1 Entrata in vigore: 4 ottobre 2024 - BU 2024, 225.
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