Legge sull’EOC (Ente ospedaliero cantonale)
Legge sull’EOC (Ente ospedaliero cantonale) del 19 dicembre 2000 (stato 1° ottobre 2024) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982; visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 4965 del 19 gennaio 2000; visto il rapporto della Commissione della gestione e delle finanze n. 4965R del 5 dicembre 2000, decreta: TITOLO I Generalità
Ragione sociale, personalità giuridica, sede Art. 1 Sotto la denominazione “EOC” è istituita una azienda cantonale, indipendente dall’Amministrazione dello Stato, avente personalità giuridica propria di diritto pubblico e sede a Bellinzona.
Scopi
Art. 2 1 L’EOC provvede alla direzione e alla gestione di ospedali pubblici garantendo alla popolazione le strutture stazionarie e i servizi medici necessari.
2 L’EOC gestisce gli ospedali con criteri di efficienza e economicità nel rispetto della promozione continua della qualità delle cure e dell’equità d’accesso alle cure.
Missione e mandati di prestazioni Art. 3
1 La missione e i mandati di prestazione all’EOC sono definiti dalla pianificazione ospedaliera cantonale ai sensi della legislazione federale in materia di assicurazione malattia.
2 Altri mandati speciali possono essergli attribuiti dal Consiglio di Stato.
Ospedali pubblici Art. 4 L’EOC gestisce gli regionali di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio e gli ospedali di zona di Blenio, Leventina e Vallemaggia.
Assistenza sanitaria Art. 5 Gli ospedali dell’EOC garantiscono, conformemente alla pianificazione ospedaliera e ai mandati di prestazione, a ogni paziente: a) qualità di assistenza medica e sanitaria indipendentemente dal tipo di contratto b) trattamento sanitario conforme allo stato della scienza ed adeguato ai mezzi disponibili, nel della propria dignità e libertà e nell’ossequio del principio dell’informazione e del c) urgenti il diritto di essere curato nelle strutture stazionarie e ambulatoriali degli ospedali
Assistenza sanitaria negli ospedali di zona Art. 5a
1
1 Gli ospedali di zona, accessibili 24 ore su 24, dispongono di a) reparto di medicina interna generale e di un’offerta di cure stazionarie in ambito riabilitativo di cure post e sub-acute; b) servizio di Primo Soccorso aperto 7 giorni su 7 gestito in maniera complementare ai servizi rete sanitaria del territorio; c) di consultazioni specialistiche a cadenza settimanale a complemento dell’offerta esistente nella regione.
2 I comparti di cura di cui al capoverso 1 lettera a) sono dimensionati in modo tale da garantire un’adeguata copertura del fabbisogno e il rispetto dei criteri di qualità e di economicità.
3 Il medico responsabile dell’ospedale di zona è presente in loco e assicura la necessaria compenetrabilità tra i reparti di cura dei pazienti degenti.
1 Art. introdotto dalla L 13.12.2023; in vigore dal 1.10.2024 - BU 2024, 190.
Formazione
Art. 5b 2
1 L’EOC organizza, promuove e assicura la formazione in ambito sanitario universitario e non universitario in tutte le sue sedi.
2 In particolare, l’EOC favorisce il perfezionamento in medicina interna generale dei medici in formazione post-diploma negli ospedali di zona, al fine di incoraggiare un possibile futuro professionale nell’ambito della medicina di famiglia.
Patrimonio
Art. 6 1 Il patrimonio dell’EOC è costituito dai beni di sua proprietà.
2 Lo Stato ne garantisce gli impegni.
Esenzione fiscale Art. 7 L’EOC è esente da imposte e tasse cantonali e comunali.
Rapporti di lavoro Art. 8
1 I rapporti di lavoro dell’EOC con i medici e il personale sono retti dal diritto privato.
2 Nell’assunzione del personale, l’EOC, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, dà la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Esso tiene in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza. 3 TITOLO II Organizzazione Capitolo I Organi
Organi
Art. 9 Gli organi dell’EOC sono: a) di amministrazione; b) generale; c) locali. A. Il Consiglio di amministrazione
Composizione
Art. 10
1 Il Consiglio di amministrazione si compone di 7 membri tra i quali un rappresentante del Consiglio di Stato.
2 Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente e il vice-presidente.
Incompatibilità
Art. 11 Non sono eleggibili nel Consiglio di amministrazione: a) dell’EOC e i loro rappresentanti; b) dello Stato; c) gli azionisti, i proprietari di stabili, i medici e il personale di strutture concorrenti; d) dei grossi fornitori; e) del Gran Consiglio. 4
Collisione d’interesse Art. 12 Un membro del Consiglio di amministrazione non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo interesse personale, quello dei suoi parenti, ai sensi della LOC, o quello di persone giuridiche di cui è proprietario, amministratore o dipendente.
Nomina e durata Art. 13 1 I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Gran Consiglio su proposta del Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni.
2 Art. introdotto dalla L 13.12.2023; in vigore dal 1.10.2024 - BU 2024, 190.
3
Cpv. introdotto dalla L 21.2.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 118.
4 Lett. introdotta dalla L 9.4.2018; in vigore dal 5.6.2018 - BU 2018, 200.
2 Il mandato scade entro sei mesi dal rinnovo dei poteri cantonali e può essere riconfermato al Art. 14 ... 5
Competenze
Art. 15 Il Consiglio di amministrazione esercita l’alta direzione dell’EOC, gestisce l’azienda e decide su qualunque oggetto che la legge od i regolamenti non demandano esplicitamente ad altra autorità o ad altri organi dell’azienda.
Compiti generali Art. 16 Il Consiglio di amministrazione in particolare: a) la politica e la strategia dell’EOC; b) i regolamenti relativi all’organizzazione e alla gestione dell’EOC; c) le deleghe di competenza e le attribuzioni alla Direzione generale e agli altri organi; d) i diritti di firma.
Compiti amministrativi Art. 17 Il Consiglio di amministrazione in particolare: a) i contratti tipo di lavoro con il personale; b) sospende, revoca i membri della Direzione generale, i membri delle Direzioni locali, del controllo, i medici primari e vice-primari; c) l’alta sorveglianza sulle persone incaricate della gestione.
Compiti finanziari Art. 18 Il Consiglio di amministrazione in particolare: a) con il Consiglio di Stato i mandati di prestazione; b) con il Consiglio di Stato il contratto relativo all’ammontare annuale del contributo globale; c) la relazione annuale sulla gestione all’attenzione del Gran Consiglio; d) i prestiti necessari; e) circa l’alienazione di beni; f) l’accettazione di donazioni.
Convocazione e sedute Art. 19 1 Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedono o a seguito di una richiesta scritta e motivata di almeno due membri del Consiglio o del Direttore.
2 Il Consiglio può validamente se sono presenti almeno quattro membri.
3 Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti.
4 In caso di parità decide il voto del Presidente.
5 Le deliberazioni del Consiglio sono consegnate in un verbale.
Responsabilità
Art. 20 In deroga alla legge sulla responsabilità civile degli agenti dello Stato gli articoli da 752 a 761 CO sono applicabili a titolo di diritto pubblico suppletivo. B. La Direzione generale
Compiti
Art. 21
1 La Direzione generale provvede alla gestione operativa dell’EOC e assume le funzioni che le vengono delegate dal Consiglio di amministrazione sulla base del regolamento interno.
2 Istruisce le pratiche di competenza del Consiglio di amministrazione formulando il suo preavviso.
3 Esegue le decisioni del Consiglio di amministrazione.
4 La Direzione generale vigila sull’attività dei singoli ospedali ed adotta i provvedimenti urgenti. C. La direzione locale
Compiti
Art. 22 1 La Direzione locale esegue i compiti che le sono assegnati dal Consiglio di amministrazione e dalla Direzione generale dell’EOC.
5 Art. abrogato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.2.2013 - BU 2013, 13.
2 La Direzione locale dipende dalla Direzione generale dell’EOC.
3 La Direzione locale consulta regolarmente i rappresentanti del personale. Capitolo II Revisione dei conti
Competenze
Art. 23 Il Consiglio di Stato designa l’organo preposto alla revisione esterna che: a) la conformità della contabilità, del conto annuale e delle operazioni di gestione alle vigenti in materia; b) annualmente il suo rapporto al Gran Consiglio parallelamente ai conti consuntivi. TITOLO III Autorità superiori
Autorità
Art. 24 Le autorità superiori dell’EOC sono: a) Consiglio; b) di Stato.
Competenze del Gran Consiglio Art. 25 Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato: a) i membri del Consiglio di amministrazione dell’EOC; b) l’ammontare del contributo globale ai sensi dell’articolo 66d della legge di applicazione legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal). 6 c) la relazione annuale sulla gestione dell’EOC.
Competenze del Consiglio di Stato - Generali Art. 26 Il Consiglio di Stato: a) sull’attività dell’EOC; b) l’EOC di fronte al Gran Consiglio.
Competenze finanziarie Art. 27 Il Consiglio di Stato: a) all’EOC i mandati di prestazione nell’ambito della pianificazione ospedaliera; b) con l’EOC il contratto di prestazione relativo all’ammontare annuale del contributo c) all’EOC le fideiussioni necessarie.
Competenze di nomina Art. 28 Il Consiglio di Stato: a) l’organo di revisione; b) l’organo del Dipartimento preposto al controlling dei mandati di prestazione; c) gli emolumenti e le indennità dei membri del Consiglio di amministrazione. TITOLO IIIA 7 Rimedi di diritto
Autorità di ricorso Art. 28a 8 Contro le decisioni di diritto amministrativo dell’EOC è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. TITOLO IV Finanziamento
Principi
6 Lett. modificata dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307.
7
Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.
8 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.
Art. 29
9
1 Il finanziamento delle prestazioni dell’EOC ai sensi dell’articolo 66c LCAMal è
2 Il finanziamento delle altre attività dell’EOC, in ambito stazionario e ambulatoriale, è assicurato dalle entrate d’esercizio ad esse relative, compresi gli utili delle gestioni estranee. Art. 30 ...
10 TITOLO V Disposizioni finali
Abrogazione
Art. 31 La legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982, il decreto legislativo concernente le assunzioni di ospedali da parte dell’Ente ospedaliero cantonale del 20 dicembre 1983, il decreto legislativo concernente l’organico del personale dell’Ente ospedaliero cantonale del 20 dicembre
1993 e il decreto legislativo concernente i contratti con i medici e l’organico del personale dell’Ente ospedaliero cantonale del 22 aprile 1986 sono abrogati. Art. 32 ...
11
Entrata in vigore Art. 33 1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, questa legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. 12 Pubblicata nel BU 2001 , 33 e 50.
9 Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307.
10 Art. abrogato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307.
11 Art. abrogato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307; precedente modifica: BU 2001,
33.
12 Entrata in vigore: 13 febbraio 2001 - BU 2001, 37.
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