Regolamento sulla viticoltura
Regolamento sulla viticoltura (RViti) dell’11 settembre 2024 (stato 13 settembre 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002 (LAgr); vista l’ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino del 14 novembre 2007 (ordinanza sul vino), decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Campo di applicazione Art. 1 1 Il presente regolamento disciplina l’esecuzione della legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002 (LAgr) in materia viti-vinicola.
2 Nel campo di applicazione del presente regolamento sono applicabili in via sussidiaria le disposizioni del regolamento sull’agricoltura del 23 dicembre 2003 (RAgr).
Competenza decisionale Art. 2 1 L’esecuzione del presente regolamento e della legislazione federale e cantonale in materia viti-vinicola è affidata alla Sezione dell’agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell’economia fatto salvo per determinate competenze espressamente riservate ad altri organi o servizi.
2 La Sezione può emanare direttive che disciplinano ulteriori dettagli segnatamente l’ammissione alla produzione commerciale di vino, il certificato di produzione, l’attestato di controllo della vendemmia, la denominazione di origine controllata, i vini a indicazione geografica tipica e la gestione e assegnazione dei marchi di garanzia.
3 L’Ufficio dello sviluppo agricolo (USA) è competente per i preavvisi nell’ambito delle procedure edilizie tendenti al rilascio delle licenze, ivi compresa l’estirpazione delle viti.
4 Per determinate categorie di dati e cerchie di interessati l’Ufficio della gestione dei dati agricoli (UGDA) può esigere che i dati relativi al catasto viticolo, nonché all’attestato di controllo e al resoconto delle uve, vengano gestiti e/o inviati tramite sistemi elettronici prestabiliti.
5 L’Interprofessione della vite e del vino ticinese (IVVT) è competente per il disciplinamento, la gestione e il controllo dell’utilizzo della denominazione di origine controllata (DOC). Lo statuto è approvato dalla Sezione.
6 A complemento del presente regolamento, l’IVVT, oltre alle misure previste dalle norme federali e cantonali, può prevedere altre misure volte a garantire l’uso, la gestione e il controllo ottimali delle DOC; in particolare può: a) direttive; b) obblighi, restrizioni o vincoli sulle forme di produzione, smercio e annuncio; c) normative per l’uso di denominazioni e indicazioni geografiche particolari, termini o laudativi; d) controlli e analisi; e) registri di produttori, fruitori, imbottigliatori e commercianti.
Definizioni
Art. 3
1 Per viticoltore si intende il gestore dei vigneti ai sensi dell’articolo 2 dell’ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda del 7 dicembre 1998 (OTerm).
2 Sono considerate superfici viticole ai sensi dell’ordinanza sul vino anche le superfici coltivate tradizionalmente in modo estensivo che raggiungono una densità di impianto di almeno 1’000 ceppi per ettaro.
3 Per nuovo impianto, oltre a quanto previsto dall’ordinanza sul vino, si intende anche l’ampliamento di superfici vitate esistenti e l’intensificazione o la sostituzione di ceppi di vite non iscritti nel catasto viticolo.
4 Per ricostituzione di vigneti si intende la sostituzione totale o di almeno il 10% dei ceppi esistenti o il sovrainnesto di vigneti soggetti all’iscrizione nel catasto viticolo.
Capitolo secondo Autorizzazione e catasto viticolo
Autorizzazione
Art. 4 1 I nuovi impianti viticoli, così come il rifacimento dell’impianto di sostegno o la risistemazione del terreno, a tappe o immediata, sono soggetti ad autorizzazione dell’USA ai sensi dell’ordinanza sul vino che viene concessa nell’ambito della procedura di domanda di costruzione tendete al rilascio della licenza edilizia.
2 Per l’ottenimento dell’autorizzazione e della licenza edilizia vanno indicati anche: a) della superficie e metri quadrati che si intendono vitare con indicazione dei confini del e l’orientamento dei filari; b) di allevamento; c) totale previsto di ceppi per varietà; e d) prevista dell’uva per varietà.
3 Per la ricostituzione di vigneti non è necessaria una licenza edilizia ma è sufficiente un’istanza all’UGDA per il rilascio dell’autorizzazione.
4 Al più tardi alla fine della piantumazione, è necessario presentare all’UGDA una copia del passaporto fitosanitario delle varietà previste o piantate.
Vigneti per produzione a uso personale Art. 5 Chi intende piantare un vigneto per produzione unicamente a uso personale ai sensi dell’ordinanza sul vino, oltre al rispetto delle procedure di cui alla legge edilizia, è tenuto ad annunciare l’inizio dei lavori all’UGDA con almeno 30 giorni di anticipo.
Vigneti o viti impiantati illecitamente Art. 6
1 L’USA preavvisa l’ordine di estirpazione delle viti piantate senza aver ottenuto la licenza edilizia.
2 L’UGDA può ordinare l’estirpazione delle viti piantate in violazione alle disposizioni federali e cantonali in materia vitivinicola. In casi di inottemperanza dell’ordine entro 12 mesi dalla sua notificazione, può applicare l’esecuzione forzata ai sensi della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).
Catasto viticolo Art. 7 1 L’UGDA tiene il catasto viticolo nel quale, oltre ai dati previsti dalla legislazione federale, può rilevare: a) di ceppi per varietà e classe di età; b) di allevamento; c) di impianto o ricostituzione; d) prevista delle uve; e) necessarie al rilascio dei certificati di produzione.
2 Entro la fine del secondo anno d’impianto, il gestore o il proprietario annunciano all’UGDA per l’iscrizione nel catasto le superfici vitate a partire da 100 ceppi o 200 m2, quelle con dimensioni inferiori le cui uve o i relativi derivati sono commercializzati o elaborati presso terzi, o per le quali vengono chiesti i pagamenti diretti.
3 Annualmente, il gestore rispettivamente il proprietario, devono comunicare all’UGDA i dati di cui al catasto viticolo, ritornando i relativi formulari di rilevamento entro 30 giorni dalla loro ricezione. Modifiche intervenute dopo tale termine e che comportano correzioni dei dati necessari al rilascio dei certificati di produzione vanno comunicate immediatamente.
4 Chi pianta, ricostituisce o sovrainnesta ceppi di vite tiene a disposizione dell’autorità, per almeno sei anni, la documentazione che riguarda queste operazioni, nonché la documentazione riguardante l’origine del materiale vegetale utilizzato, segnatamente: a) e indirizzo presso chi è stato acquistato il materiale vegetale; b) delle barbatelle per varietà, relativo clone e nome del portainnesto; c) del passaporto fitosanitario; d) termici a cui è stato sottoposto il materiale vegetale; e) dei fondi dov’è stato messo a dimora il materiale vegetale e corrispondente numero e f) precedente l’impianto.
Capitolo terzo Produzione
Ammissione alla produzione commerciale di vino Art. 8 1 Sentita l’IVVT, la Sezione può fissare tramite direttive limiti di produzione inferiori (rese massime per unità di superficie) a quelli previsti dall’ordinanza sul vino per le uve DOC.
2 L’uva prodotta sui vigneti piantati per produzione unicamente a uso personale può essere destinata alla produzione di vino commerciale solo previa autorizzazione dell’UGDA sulla base dell’ordinanza sul vino.
Certificato di produzione Art. 9
1 L’UGDA rilascia i certificati di produzione sulla base del catasto viticolo.
2 Di principio, per gestore e destinatario, è rilasciato un certificato di produzione se vi è uva destinata alla produzione di vino commerciale o vinificazione unicamente a uso personale presso terzi.
3 Nessuna fornitura ed elaborazione d’uva può avvenire senza che una copia del certificato di produzione sia stata depositata in precedenza presso chi ritira o trasforma le uve.
4 La Sezione può fissare tramite direttive ulteriori dettagli.
Attestato di controllo della vendemmia Art. 10
1 Chi compera o elabora uve allestisce immediatamente alla ricezione un attestato di controllo della vendemmia per ogni partita di uva.
2 Il tenore in zucchero e il peso dell’uva intera vanno determinati immediatamente alla ricezione prima di una qualsiasi elaborazione, compresi trattamenti volti a concentrare il tenore in zucchero o a ridurre il peso dell’uva.
3 Il viticoltore è tenuto a notificare immediatamente e in forma scritta all’UGDA tutti i dati relativi alle partite di uva elaborate o cedute per essere elaborate al di fuori del territorio del Cantone Ticino o della Mesolcina.
4 I dati degli attestati di controllo devono giungere nei seguenti termini e secondo le modalità definite e messe a disposizione dall’UGDA: a) 4 giorni dall’emissione se emessi sugli appositi moduli cartacei; b) se registrati nell’apposito portale informatico della Confederazione; c) a fine vendemmia, ma in ogni caso non oltre la fine di ottobre, se vengono in formato elettronico secondo le indicazioni dell’UGDA.
5 In caso di trasmissione elettronica dei dati le copie cartacee non devono essere spedite ma vanno conservate dagli interessati.
6 La necessità di ricezione di un attestato di controllo non si applica alle uve provenienti dai vigneti piantati per produzione unicamente a uso personale a condizione che l’elaborazione avvenga in locali o stabilimenti nei quali non sia trasformata o conservata altra uva o vino.
7 I dati riguardanti uve non ancora tassate e non provenienti dal Cantone Ticino e dalla Mesolcina vanno trasmessi direttamente alle autorità definite dai cantoni di produzione delle uve, nei modi e tempi da esse stabiliti, con copia all’UGDA.
8 La Sezione può fissare tramite direttive ulteriori dettagli.
Resoconto delle uve rosse vinificate in bianco e delle uve tassate e cedute a terzi Art. 11 1 I vinificatori inviano all’UGDA entro 10 giorni dall’ultima elaborazione delle uve vendemmiate, ma al più tardi entro il 15 novembre, un resoconto delle uve rosse vinificate in bianco sulla base degli attestati di controllo emessi e delle uve tassate e cedute a terzi.
2 Nel resoconto vanno indicati: a) b) (categoria); d) vinificati espressi in kg; d) naturale in zucchero in % Brix.
Controllo ufficiale Art. 12 L’UGDA vigila sulla corretta esecuzione dei controlli in base al rischio e può verificare a campione la compilazione degli attestati di controllo.
Conseguenze dell’inosservanza Art. 13 1 In caso di superamento dei limiti di produzione fanno stato le norme di declassamento previste dalle disposizioni federali e cantonali.
2 La consegna di miscele di uve implica il declassamento di tutta la partita. Nel caso di varietà declassate ad una categoria inferiore, sempreché siano adempite le condizioni della categoria inferiore.
3 Per consegne a più vinificatori il declassamento avviene in proporzione ai quantitativi consegnati.
4 Laddove, sulla base dei dati inoltrati, si rileva un dei limiti di produzione, l’UGDA può ordinare il declassamento delle partite di uva in questione dandone informazione ai vinificatori.
Commercio di uve e derivati Art. 14 1 L’uva oggetto di transazioni e trasferimenti è accompagnata dalla relativa copia dell’attestato di controllo.
2 L’uva e i suoi sottoprodotti provenienti da vigneti per produzione unicamente a uso personale e da vigneti piantati senza autorizzazione o illecitamente non possono essere messi in commercio.
3 Il prodotto ottenuto da uva trasformata senza l’emissione e trasmissione tempestiva del relativo attestato di controllo della vendemmia è da ritenersi come privo di tracciabilità ai sensi della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso del 20 giugno 2014 (LDerr).
Conservazione della documentazione Art. 15 Chi produce e commercia prodotti viti-vinicoli è tenuto a conservare una documentazione chiara e ordinata sulle quantità di uva, vino, grappa e acquavite prodotti e acquistati, nonché sulla loro origine e destinazione. Capitolo quarto Classificazione dei vini
Denominazione di origine controllata Art. 16 1 Qualsiasi riferimento ad aree geografiche e indicazioni geografiche di località o quelle riferite a parti del Cantone è riservato ai vini di denominazione di origine controllata (DOC) di cui all’ordinanza sul vino.
2 La Sezione può fissare tramite direttive ulteriori dettagli.
Vini a indicazione geografica tipica Art. 17 Per la produzione di vino con indicazione geografica tipica (IGT) possono essere usate tutte le varietà registrate nel catasto viticolo come varietà coltivate in Ticino o Mesolcina, sovrainnesti compresi, a eccezione di quelle stabilite dalla Sezione tramite direttive.
Vini a indicazione geografica tipica con denominazione tradizionale “Nostrano” Art. 18 Per la produzione di vino a indicazione geografica tipica (IGT) con la denominazione tradizionale “Nostrano” possono essere usate tutte le varietà che siano registrate nel catasto viticolo. Capitolo quinto Disposizioni finali
Ricorso
Art. 19 Contro le decisioni che toccano produzioni o produttori mesolcinesi sono applicabili i rimedi di diritto previsti dalla legislazione del Cantone dei Grigioni.
Abrogazione
Art. 20 Il regolamento sulla viticoltura dell’8 luglio 2015 è abrogato.
Entrata in vigore Art. 21 Il presente regolamento entra in vigore immediatamente 1 . Pubblicato nel BU 2024 , 209.
1 Entrata in vigore: 13 settembre 2024 - BU 2024, 209.
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