Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore
Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 1° dicembre 1992 (stato 1° settembre 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la legge sulle imposte e tasse di circolazione del 9 febbraio 1977 e relative modifiche, decreta: TITOLO I Imposte di circolazione
Autorità competente Art. 1 Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione (in seguito: Sezione circolazione) è l’autorità competente a prelevare le imposte di circolazione. Art. 1a, 1b ... 1 Art. 1c, 1d, 1e ... 2 Art. 1f ... 3
Esonero dall’imposta di circolazione Art. 2 La Sezione della circolazione concede l’esonero parziale o totale dell’imposta di circolazione per i veicoli: 4 a) Stato b) Corpi pompieri c) alla protezione civile d) Corpi di polizia comunale e) posti consolari consoli generali, consoli, vice-consoli o agenti consolari di carriera impiegati consolari di carriera, in possesso della carta d’identità rilasciata dal Dipartimento degli affari esteri f) infermi di modeste condizioni finanziarie g) Associazioni samaritane destinate al servizio di autoambulanze h) Società di salvataggio destinate agli interventi di pronto soccorso i) Enti o Associazioni senza scopo di lucro destinati a servizi di pubblica utilità l) con tecniche di trazione o combustibili alternativi che permettono una migliore efficienza e ambientale, ad eccezione delle automobili e delle automobili pesanti. 5
Tecniche di trazione o combustibile alternativi Art. 2a 6 1 I seguenti tipi di veicoli, ad eccezione delle automobili e delle automobili pesanti, sono esonerati dall’imposta di circolazione: 7 a) elettrici, al 100%;
1 Art. abrogati dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 410; precedenti modifiche: BU 2008,
659; BU 2013, 548; BU 2022, 325.
2 Art. abrogati dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 548; precedente modifica: BU 2008,
659.
3
Art. abrogato dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 325; precedenti modifiche: BU 2008,
659; BU 2013, 548.
4 Frase modificata dal R 24.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 112; precedenti modifiche: BU 2013,
548; BU 2023, 410.
5 Lett. modificata dal R 24.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 112; precedenti modifiche: BU 2008,
659; BU 2023, 410.
6
Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 548; precedente modifica: BU 2008,
659.
7 Frase modificata dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 410.
b) ibridi con elettrico, al 50%; c) a gas naturale o GPL la cui prima immatricolazione è successiva al 31 dicembre 2008,
25%. 8
2 ...
3 L’imposta dei veicoli ibridi viene calcolata secondo la potenza più elevata.
9
4
...
Infermi di modeste condizioni finanziarie:
a) Definizione Art. 3 Sono considerati infermi di modeste condizioni finanziarie, secondo l’art. 6 lett. c) della legge, quelle persone che a causa di una menomazione o durevole infermità necessitano per i loro spostamenti di un veicolo a motore ed il cui reddito determinante non supera i limiti per il diritto ai sussidi stabiliti dalla legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie.
b) Istanza e documentazione Art. 4 Chi intende beneficiare dell’esonero per il proprio veicolo deve presentare istanza su apposito formulario alla Sezione circolazione, allegando: a) certificato medico attestante l’infermità del richiedente nonché la sua necessità di dover per normali suoi spostamenti del mezzo di locomozione per il quale ha chiesto b) dichiarazione della competente Cassa Malati attestante che il richiedente beneficia dei previsti dalla legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Targhe temporanee
a) Imposta di circolazione Art. 4a 10 1 Per il rilascio delle licenze e targhe temporanee sono previste, oltre ai premi per l’assicurazione obbligatoria ed un importo di base di fr. 30.–, le seguenti imposte di circolazione: Per la durata di Motoveicoli / macchine da lavoro Autoveicoli peso sino a
35 q a pieno carico Autocarri / autobus del peso oltre 35 q a pieno carico
24 ore fr. 10.– fr. 25.– fr. 30.–
48 ore fr. 15.– fr. 30.– fr. 45.–
72 ore fr. 20.– fr. 35.– fr. 60.–
96 ore fr. 25.– fr. 40.– fr. 75.– Per un ulteriore periodo di 24 ore, oltre le 96 ore fr. 15. – fr. 30.– fr. 45.–
2 Le licenze e le targhe temporanee per i veicoli agricoli sono esenti da imposta di circolazione. Per i rimorchi è dovuta l’imposta di circolazione stabilita per il veicolo trainante. Non è tuttavia prelevato il premio per l’assicurazione responsabilità civile.
3 Gli importi di cui al cpv. 1 devono essere versati al momento del ritiro delle targhe. Se il rilascio avviene da parte di una polizia comunale l’importo della tassa base spetta al Comune.
b) Deposito di garanzia Art. 4b 11
1 Chi chiede la licenza temporanea deve depositare fr. 200. – a titolo di garanzia: 12 a) – se si tratta di viaggi in Svizzera; b) – se si tratta di viaggi all’estero.
2 La somma depositata è restituita integralmente soltanto se le targhe sono consegnate alla data della loro scadenza.
c) Supplementi Art. 4c 13 1 Chi non restituisce le licenze e le targhe di controllo temporanee entro il termine stabilito, è tenuto a versare i supplementi dell’imposta di circolazione e del premio di assicurazione come previsto dall’art. 21 cpv. 2 OAV.
2 Se la licenza e le targhe di controllo scadute non sono restituite, la Sezione circolazione, provvede al loro formale annullamento.
8 Cpv. modificato dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 325.
9 Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 410.
10 Art. introdotto dal R 23.12.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 505.
11
Art. introdotto dal R 23.12.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 505.
12 Frase modificata dal R 19.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 472.
13 Art. introdotto dal R 23.12.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 505.
d) Perdita o furto Art. 4d 14
1 In caso di perdita o di furto di una o di ambedue le targhe, il detentore deve notificare il fatto all’autorità di rilascio.
2 Dall’importo del deposito è dedotta la somma di fr. 100. – per spese di procedura, di annullamento e di ristampa. TITOLO II Tasse di circolazione CAPITOLO I Disposizioni concernenti i conducenti
Tasse concernenti i conducenti, competenza e importi Art. 5 15 La Sezione della circolazione riscuote le seguenti tasse: a) Esami di guida fr.
1. Esame teorico - scritto 40.– - scritto (OAut) 60.– Supplemento per: - forma singola 30.– - revisione errori 50.–
2. Esame pratico - cat. B, BE, B1, C1E, DE, D1E, F Trasporto professionale di persone con veicolo leggero
100.– - cat. C, C1, D, D1, CE, Filobus 180.– - corsa di controllo 20.– - esame effettuato fuori sede da 20.– a 100.–
3. Test attitudinale per ammissione alla ripetizione di esami
130.– b) Licenze di condurre
1. Apertura incarto: 20.–
2. Rilascio: – della licenza per allievo conducente 50.– – della licenza di condurre 60.– – del permesso internazionale di condurre o rinnovo 50.– – della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre in sostituzione di una licenza di altri Cantoni o federale
30.– – del certificato di capacità per conducenti 35.–
3. Conversione di una licenza estera ed emissione: – della licenza di condurre 150.– – della licenza di condurre (categorie professionali) 200.–
4.
5. Rilascio di un’ulteriore licenza di condurre (duplicato o modifica, ad eccezione del cambiamento di indirizzo) 30.–
6. Emissione di un duplicato della licenza per allievo conducente 30.–
7. Modifica della licenza per allievo conducente o del permesso internazionale di condurre, ad eccezione del cambiamento di indirizzo 10.–
8. Aggiunta nella licenza di condurre svizzera di una o più categorie supplementari sulla base di una licenza estera 60.–
9. Restituzione della licenza di condurre estera a seguito di conversione 10.–
14 Art. introdotto dal R 23.12.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 505.
15
Art. modificato dal R 26.6.2024; in vigore dal 1.9.2024 - BU 2024, 152; precedenti modifiche: BU 1996,
505; BU 2003, 120; BU 2009, 678; BU 2011, 515; BU 2012, 586; BU 2013, 450 e 548; BU 2016, 521; BU
2024, 112.
c) Libretti di lavoro
1. Rilascio del libretto di lavoro 20.–
2. Decisione ed emissione della dispensa di compilazione (art. 19 OLR) 30.– CAPITOLO II Disposizioni concernenti i veicoli
Tasse concernenti i veicoli, competenza e importi
a) Sezione circolazione Art. 6 16 La Sezione della circolazione riscuote le seguenti tasse: a) Esami dei veicoli fr.
1. Motoveicolo e motoleggera 55.–
2. Triciclo e quadriciclo a motore 60.–
3. Slitta a motore 80.–
4. Monoasse 40.–
5. Monoasse agricolo 40.–
6. Autoveicolo leggero (art. 11 cpv. 3 prima frase OETV) 80.–
7. Autoveicolo pesante (art. 11 cpv. 3 prima frase OETV) 150.–
8. Automobile 80.–
9. Furgoncino 80.–
10. Autobus 150.–
11. Autofurgone 80.–
12. Autocarro 150.–
13. Carro a motore 70.–
14. Carro a motore agricolo 60.–
15. Trattore 150.–
16. Trattore agricolo 75.–
17. Trattore a sella leggero 80.–
18. Trattore a sella pesante 150.–
19. Autoarticolato leggero 170.–
20. Autoarticolato pesante 210.–
21. Autosnodato 210.–
22. Macchina semovente 130.–
23. Carro di lavoro 90.–
24. Carro di lavoro agricolo 90.–
25. Veicolo agricolo combinato 40.–
26. Rimorchio trainato da motoveicolo o da motoleggera 30.–
27. Rimorchio trainato da veicolo leggero 50.–
28. Rimorchio trainato da veicolo pesante 80.–
29. Semirimorchio 80.–
30. Supplemento per l’esame di un veicolo speciale, di un veicolo non omologato o parzialmente omologato o che ha subito delle aggiunte o modifiche, secondo il genere del veicolo e il tempo impiegato da 20.– a 500.–
30a. Supplemento per l’esame di un veicolo importato, secondo il genere del veicolo e il tempo impiegato da 20.– a 500.–
31. Supplemento per l’esame di un veicolo cisterna adibito al trasporto di merci pericolose o di un veicolo adibito al trasporto di merce esplosiva 50.–
31a. Supplemento per l’esame di un veicolo effettuato fuori sede (applicabile fino ad un massimo di 5 veicoli) da 20.– a 100.–
32. Misurazione dei rumori o controllo dei gas di scarico o del fumo, secondo il genere del veicolo ed il da 20.– a 500.–
16
Art. modificato dal R 26.6.2024; in vigore dal 1.9.2024 - BU 2024, 152; precedenti modifiche: BU 1996,
505; BU 2003, 120; BU 2008, 678; BU 2011, 515; BU 2012, 586; BU 2013, 450 e 548; BU 2014, 596; BU
2016, 521; BU 2017, 128; BU 2018, 472; BU 2024, 112.
tempo consacrato
33. Prova di frenaggio, di accelerazione, di decelerazione, taratura del tachimetro, ripartizioni supplementari di peso o altri controlli tecnici secondo il genere del veicolo, le apparecchiature utilizzate ed il tempo consacrato da 20.– a 500.–
34. Ogni pesatura di controllo 10.–
35. Conferma di riparazione 20.–
36. Conversione tardiva della conferma di riparazione in collaudo 20.– b) Licenza di circolazione
1. Rilascio: - della licenza di circolazione, della licenza di circolazione collettiva o della licenza di circolazione per un veicolo di riserva 50.– - del certificato internazionale per autoveicolo, rimorchio, semirimorchio o rinnovo 40.– - della licenza di circolazione per ciclomotori 20.–
2. Rilascio: - del certificato di capacità per conducenti 35.–
3. Sostituzione o emissione di un duplicato: - della licenza di circolazione, della licenza di circolazione collettiva, della licenza di circolazione per un veicolo di riserva 30.– - della licenza di circolazione per ciclomotori 15.–
4. Modifica della licenza di circolazione, della licenza di circolazione collettiva, della licenza di circolazione per un veicolo di riserva o della licenza di circolazione per ciclomotori ad eccezione del cambiamento di indirizzo. 20.– c) Targhe
1. Rilascio: - di una coppia di targhe o relativa ristampa 40.– - di una targa singola o relativa ristampa 20.– - di una targa di ciclomotore 10.– - di targhe CC (tassa d’uso) 30.– - di targhe depositate 15.–
1a ...
1b Per la ristampa urgente di una targa viene percepito un supplemento di fr. 30.–
1c Cessione delle targhe, all’interno della famiglia (coniugi, partner registrati, fratelli, discendenti in linea retta) supplemento di 50.– Cessione delle targhe, negli altri casi supplemento di 120.–
1d Proroga del periodo di deposito della targa, all’anno 50.–
1e Mancato ritiro di una targa acquistata all’asta o a prezzo fisso da 50.– a 500.–
2. Esame e decisione concernente il sequestro di targhe 100.– d) Tassa di prima immatricolazione
1. Tassa per ogni veicolo alla prima immatricolazione 30.– e) Permessi speciali Permesso unico fr. Permesso annuale fr.
1. Tassa base per l’emissione di un permesso speciale in deroga alle indicazioni stabilite dalle leggi o segnali 20. – 80.– Nel caso si rendesse necessario un esame tecnico, la Divisione delle costruzioni preleva, per ogni singolo
permesso: - casi semplici (esame segnaletica, geometria, presenza cantieri) 100. – - casi da approfondire (portanza strutture stradali) 300. – 2000.– - in casi particolari e complicati, come pure per gli eventuali riesami tecnici in casi di permessi annuali, verranno fatturati i costi effettivi in base al tempo impiegato.
2. Alla tassa base sono aggiunte in modo cumulativo le seguenti tasse: - per la lunghezza 40. – 240.– - per la larghezza 50. – 300.– - per l’altezza 50. – 300.– - per il peso 50. – 300.– - per la pressione sugli assi 100. – - per lo sbalzo anteriore 40. – 240.– - per lo sbalzo posteriore 40. – 240.– - per il permesso festivo 10. – 60.– - per il permesso notturno 20. – 360.– - per le richieste tardive di trasporti eccezionali (art. 21 cpv. 1 RLACS) da 150. – a 500.– - per le altre eccezioni non elencate 10. – 60.–
3. Rilascio di un permesso speciale: - per gatto delle nevi o motoslitta 20.– - per veicoli agricoli equipaggiati di calla neve 20.– - per veicoli allegorici 20.– - per veicoli d’epoca 20.–
4. Modifica, sostituzione del permesso speciale o emissione del duplicato durante la validità del permesso 30.–
b) Imprese o organizzazioni private Art. 7 Nell’ambito della loro delega per gli esami successivi, le imprese o organizzazioni riscuotono la tassa corrispondente al genere di veicolo collaudato fissata nel presente Regolamento. TITOLO III Disposizioni diverse
Tasse diverse, competenza e importi Art. 8 17 La Sezione della circolazione riscuote le seguenti tasse: a) Maestri conducenti e scuole di guida fr.
1. Esame di controllo per maestro conducente 300.–
2. Omologazione di una sala di teoria 200.–
3. Ispezione periodica o supplementare di una scuola guida fino a
200.–
4. Registrazione e/o aggiornamento dei dati di corsi obbligatori - tassa base (presa a carico della pratica) 40.– - tassa per allievo da trattare 5.–
5. Noleggio infrastruttura per esami teorici fino a 400. b) Informazioni fr.
1. Informazioni sull’identità del detentore di una targa o del suo assicuratore 5.–
2. Altre informazioni da 10. – a 100.–
3. Abbonamento forfettario annuale per la fornitura di informazioni alle compagnie di assicurazione o da 10. – a 10000.–
17 Art. modificato dal R 26.6.2024; in vigore dal 1.9.2024 - BU 2024, 152; precedenti modifiche: BU 2011,
515; BU 2013, 548; BU 2016, 521.
professionali del ramo, secondo contratto
4. Ricerche, analisi, programmazioni diverse, statistiche e altre comunicazioni analoghe, secondo i mezzi utilizzati ed il tempo consacrato da 10. – a 3000.– c) Tasse diverse
1. Esame e decisione concernente una manifestazione sportiva o altro, soggetta ad un’autorizzazione secondo l’art. 52 LCS da 50. – a 1000.–
2. Esame e decisione concernente il rilascio o l’aggiornamento di licenze di circolazione collettive o di altre deleghe previste dall’OETV da 20. – a 300.–
3. Ispezioni/sopralluogo nell’ambito della gestione delle licenze di circolazione collettive o di altre deleghe previste dall’OETV da 100. – a 200.–
4. Perizia ordinata dall’autorità giudiziaria penale da 100. – a 10000.–
5. Decisioni, dichiarazioni, autorizzazioni ed attestazioni diverse da 10. – a 1000.–
6. Tassa di richiamo 20.–
7. Scansioni e fotocopie diverse, per pagina da 0.50 a 1.50
8. Corsi di formazione da 50. – a 1000.–
9. Abbonamenti forfettari annuali per servizi online da 50. – a 100.–
10. Esame e decisione concernente una manifestazione sportiva podistica, di velocità con animali o veicoli a trazione animale secondo l’art. 2 RLACS da 50. – a 500.–
11. Controllo amministrativo o ispezione in loco di un’azienda nell’ambito della sorveglianza riguardante l’ordinanza sugli addetti alla sicurezza (OSAS) da 20. – a 300.–
12. Utilizzo spazi (piazzale o altro) della Sezione per corsi o attività di terzi da 100. – a 150.–
13. Tassa amministrativa per l’invio del modulo cartaceo “richiesta visita medica” (e-Medko) da parte del medico abilitato di livello 1 o 2 20.– Art. 8a 18 Per i compiti previsti all’art. 23 del regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 2 marzo
1999, l’Area del supporto e del coordinamento della Divisione delle costruzioni preleva le tasse e fattura le spese seguenti: a) tassa di esame da un minimo di fr. 50.– ad un massimo di fr. 2000. – a dipendenza della dell’incarto; b) alla tassa di cui alla lettera a), per casi particolarmente difficoltosi nei quali si necessari sopralluoghi, trasferte, perizie ecc., possono essere messe a carico del le spese effettive in base al tempo impiegato.
Tassa per mancata presentazione Art. 9 19
1 Per la mancata presentazione, senza valida giustificazione, agli esami di guida o agli esami dei veicoli, può essere riscossa interamente o parzialmente la tassa dovuta.
2 Se gli esami di guida o gli esami dei veicoli non possono essere svolti per cause da ascrivere all’utente, può essere riscossa interamente o parzialmente la tassa dovuta.
3 L’ufficio tecnico della Sezione della circolazione emana le direttive di applicazione.
Tassa per l’allestimento della licenza di condurre Art. 10 1 All’emissione della licenza per allievo conducente viene riscosso l’importo totale delle tasse corrispondenti alla procedura per l’ottenimento della categoria scelta dall’interessato
18
Art. introdotto dal R 10.6.2005; in vigore dal 17.6.2005 - BU 2005, 192.
19 Art. modificato dal R 26.6.2024; in vigore dal 1.9.2024 - BU 2024, 152; precedente modifica: BU 2013,
450.
(rilascio della licenza per allievo conducente, esame teorico, esame pratico, rilascio della licenza di condurre).
2 Se l’interessato non completa la procedura per l’ottenimento della licenza di condurre desiderata, su esplicita richiesta gli viene restituita la somma corrispondente alla differenza tra l’importo iniziale versato e la somma delle tasse per le prestazioni ricevute.
Tassa per permessi speciali duraturi Art. 11
1 La tassa annuale per permessi speciali è prelevata in dodicesimi, proporzionalmente ai mesi che intercorrono dal rilascio del permesso alla fine del periodo di computo.
2 Le frazioni di mese contano per mese intero.
Rimborso della tassa Art. 12 1 In caso di restituzione anticipata del permesso speciale, è rimborsato l’importo della tassa annuale corrispondente al periodo durante il quale il veicolo non necessita più del permesso.
2 La tassa base e le frazioni di mese non sono bonificate.
Esonero dalle tasse Art. 13 1 È concesso l’esonero dalle tasse per i veicoli dello Stato. 20
2 È concesso l’esonero delle tasse per il rilascio del permesso speciale per i veicoli di enti privati chiamati ad intervenire da parte di un’Autorità cantonale. TITOLO IV Disposizioni finali
Norma abrogativa Art. 14 Il presente regolamento abroga il regolamento di applicazione alla legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 26 giugno 1984 e successive modifiche.
Entrata in vigore Art. 15 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1993. Pubblicato nel BU 1992 , 407. Allegato 21
20
Cpv. modificato dal R 24.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 112.
21 Allegato abrogato dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 325; precedenti modifiche: BU
2013, 548; BU 2016, 522; BU 2017, 479; BU 2018, 472.
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