Statuti dell’Ordine dei veterinari del Cantone Ticino
                            Statuti  dell’Ordine   dei   veterinari   del  Cantone  Ticino  dell’11  maggio  2006   (stato   11  maggio  2006)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Costituzione,  denominazione,   scopi  e   organi  Art.  1  1  L’Ordine  dei    veterinari  del  Canton  Ticino  (OVT),  una  sezione    regionale  della  Società  delle  Veterinarie  e  dei  Veterinari  Svizzeri  (SVS)  è  una  corporazione  di  diritto  pubblico,  istituita    a  norma  dell’articolo   30   capoverso   2   lettera  d   della  legge  sanitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ordine  è   costituito  per   una  indeterminata.   L’esercizio  sociale   corrisponde  all’anno   civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ordine  ha   sede  presso  il   suo  presidente.  Art.  2  Gli  scopi   dell’Ordine  sono:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  un  comportamento   etico  e   collegiale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.   e   salvaguardare   gli interessi   della   professione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  la formazione   continua
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  per  la salute  dell’uomo  e   dell’animale  e   per  una  qualità   irreprensibile  delle  derrate  di    origine  animale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.   il   servizio   di    picchetto,  segnatamente  notturno  e   festivo.  Art.  3  Gli  organi   dell’Ordine  sono:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  generale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.   Commissione  di revisione  dei  conti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  per  la    deontologia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.   Commissione  ricorsi  animali  da  compagnia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.   Commissione  ricorsi  animali  da  reddito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    L’assemblea  generale,  le sue  competenze  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assemblea  generale  è   l’organo   supremo  dell’Ordine  e si riunisce  annualmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assemblea   generale  è convocata  dal  comitato  mediante  circolare  con   l’elenco   delle   trattande  a  tutti  i  membri    dell’Ordine,  con  un  anticipo  di  almeno  10  giorni.  Eventuali  assemblee    straordinarie  possono  esser   convocate  indicando  l’elenco  delle   trattande  su  richiesta   scritta   e   motivata  di almeno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  membri  o   qualora  il   comitato  lo    reputasse  necessario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’assemblea   generale  è   presieduta  dal  presidente   o in caso   di impedimento  dal  vicepresidente.  Art.  5  1  L’assemblea  generale  è   considerata   valida  se  almeno  1/3  dei  membri  è presente.  Se  il  numero  dei  membri  è insufficiente  l’assemblea  si    riconvoca   un’ora  dopo  nello  stesso  locale   e   con  lo  stesso  ordine  del   giorno   e le    sue  decisioni  sono  considerate  valide  indipendentemente   dal  numero  dei  presenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni   assemblea  decide  del  metodo  di    votazione  a   maggioranza  di voti;   a parità  di    voti  il   presidente  ha  voto  preponderante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nelle  assemblee  si  discutono  unicamente  le  trattande  all’ordine  del  giorno.  Se    vi  sono  nuove  proposte  di  trattande    che  non  sono  urgenti,  queste  sono    sottoposte  al  comitato  per  esame  e  preavviso  e,    se  del  caso,  discusse  all’assemblea  successiva.  Art.  6  L’assemblea  generale  ha  le    seguenti  competenze:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  del  comitato  e   del  presidente  nonché  della   Commissione  di    revisione  dei  conti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  e   approvazione  dei  rapporti   del  comitato  e   della  Commissione   di    revisione  dei  conti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  del  contributo  annuo  per  la    gestione  dell’Ordine
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  del  responsabile  per  la    deontologia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  dei  membri  della  Commissione  ricorsi  animali  da  compagnia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  dei  membri  della  Commissione  ricorsi  animali  da  reddito
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  e   modifica  degli  statuti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  di ammissione  di    nuovi   membri
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  delle  sanzioni  previste  dall’art.   16  dei  presenti  statuti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  di    delegati  ufficiali   all’assemblea  generale  della  SVS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  di  commissioni    e   delegazioni  ad  hoc  per  temi    particolari  o   a  scopo  di  consulenza  e  delle   stesse  quando  il   loro  compito  giunge   a   termine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    Il   comitato,   la Commissione   di  revisione  dei  conti,  le    loro  competenze  Art.  7  1  Il  comitato  è composto  da   5 membri:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   presidente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   vice-presidente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   cassiere
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   segretario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   membro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   presidente  e il   segretario   impegnano  validamente  l’Ordine  di    fronte   a   terzi  con  firma   collettiva  a  due.  Art.  8  Il   Comitato:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  sugli  interessi  professionali  dell’Ordine   e   dei  suoi  membri
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  e prepara  l’assemblea  generale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.   un  programma  scientifico   per  la formazione   continua  dei  membri  dell’Ordine
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    le  proposte  di  modifica  di  leggi  e  regolamenti  concernenti  l’esercizio  della  medicina  da   sottoporre  alle  autorità  o   si   esprime   su  proposte  di    modifica  di leggi  e regolamenti  dalle   autorità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  le  tariffe   professionali  per  gli animali   da  reddito  i cui   proprietari  hanno   aderito  alle  veterinarie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  per  conto  dei  membri  dell’Ordine   tutti  i  contratti  con   le    condotte   veterinarie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  un  rapporto  annuale  all’assemblea  generale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  la candidatura  di    un  membro   dell’Ordine  ad  una  carica  pubblica   federale,  cantonale  comunale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  in  prima    istanza  le  contestazioni    di  carattere  professionale  tra    membri  dell’Ordine  o  tra    membri    dell’Ordine  e  clienti,  riservate  le  competenze  del  responsabile  per  la  della  Commissione  piccoli  animali    e  della  Commissione  grossi    animali.  Se  decide  di pronunciare  sanzioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  il   ricorso  a periti  in    circostanze  particolari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  quadriennale  del  delegato  presso  l’Unione  dei   contadini  ticinesi.  Art.  9  1  La  Commissione  di    revisione  dei  conti  è   composta  da  2 membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  deve   presentare   un   rapporto   annuale   all’assemblea  generale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  membri  della  Commissione  di    revisione   dei  conti  restano  in    carica  per  3   anni  e sono  rieleggibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    Membri,  statuti,  obblighi,  dimissioni  Art.  10  1  Tutti  i  veterinari    diplomati,    membri  della    SVS,  domiciliati  nel  cantone  o  autorizzati  al  libero  esercizio  nel  cantone  possono   divenire   membri  attivi  dell’Ordine  ai    sensi  dell’art.  5   degli  Statuti  SVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  divenire  membri  ospiti  le    persone  che  mostrano  un  interesse   particolare  per   la    professione  e  la scienza  nel  campo  della  veterinaria  ai    sensi  dell’art.  11  degli   Statuti  SVS.  Art.  11  Ogni  membro   dell’Ordine  è   tenuto  a   sostenere  i miglioramenti  professionali,   rispettare  gli  statuti  e   le    disposizioni  deontologiche.  Art.  12  1  Le  dimissioni  dell’Ordine  devono  essere  presentate  al  presidente  in  forma  scritta  ed  hanno  effetto   dalla  fine  dell’anno  civile   nel  corso  del  quale  sono  state   comunicate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  membri  dimissionari  sono  tenuti  a   pagare  il contributo  per  tutto  l’anno  corrente  e non   hanno   alcun  diritto  sugli  averi  dell’Ordine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.    Responsabile  per   la    deontologia,   Commissione  ricorsi  animali  da  compagnia,  Commissione  ricorsi  animali  da   reddito  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  veterinario  può  denunciare  al    responsabile  per  la    deontologia   una  violazione  del  codice  deontologico  della  SVS  da  parte  di    uno  o   più  colleghi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  primo  luogo  il   responsabile  per  la    deontologia   effettua   un  tentativo  di    conciliazione  fra  le parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di    fallimento  del  tentativo  di    conciliazione  il responsabile  per  la    deontologia   trasmette  il   suo  Art.  14  1  La  Commissione  ricorsi  animali   da  compagnia  è   costituita  da   3   membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni    cliente    può  denunciare  una    violazione    del  codice  deontologico    della    SVS  da  parte  di  un  veterinario  membro    dell’Ordine  alla    Commissione  ricorsi  piccoli  animali.  In  primo  la  commissione  effettua  un  tentativo  di    conciliazione  tra  le    parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso    di  fallimento  del  tentativo  di  conciliazione  la  commissione  trasmette  il   suo  preavviso  al  comitato.  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Commissione  ricorsi  animali   da  reddito  è   costituita  da   3   membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni    cliente    può  denunciare  una    violazione    del  codice  deontologico    della    SVS  da  parte  di  un  veterinario  membro  dell’Ordine  alla  Commissione  ricorsi  grossi    animali.  In  primo  luogo  la  commissione  effettua  un  tentativo  di    conciliazione  tra  le    parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso    di  fallimento  del  tentativo  di  conciliazione  la  commissione  trasmette  il   suo  preavviso  al  comitato.  Art.  16  Le  sanzioni    che  possono  essere  pronunciate  contro  membri    dell’Ordine  che  non  si  attengono  al    codice  deontologico  SVS  sono:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.   temporanea   per  un  massimo  di    3   anni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.   definitiva
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  fino  a   fr.  5000.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.    Finanze  Art.  17  Il    contributo    annuo  è  fissato  dall’assemblea  generale.  Il    cassiere  presenta  i   conti  all’assemblea  generale.  Art.  18  I   membri  del    comitato  e    i   delegati  hanno  diritto  all’indennità    di  presenza,  inclusa  la  trasferta  ferroviaria  in    Ia    classe  ogni   qualvolta   devono  recarsi  fuori  cantone  per  conto   dell’Ordine.  Art.  19  L’assemblea  generale  decide  la  destinazione  del  capitale  dell’Ordine  nel  caso  di  scioglimento  dello  stesso.  In    nessun  caso  verrà   suddiviso   tra   i  membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.    Disposizioni   finali  Art.  20  I  membri  dell’Ordine    sono  esentati  da  qualsiasi  responsabilità  personale  nei  confronti  delle  finanze  dell’Ordine.  Art.  21  I  presenti  statuti  sono  stati  ratificati   dall’assemblea  generale  dell’11   maggio  2006,  dalla  SVS  e   dal  Consiglio  di    Stato  ai    sensi  dell’art.  22  cpv.   1   lett.  e della  legge  sanitaria.   Entrano   in vigore  da  subito  e   sostituiscono   e   abrogano   gli statuti   in vigore  fino  a   questo  giorno.  Pubblicato  nel   BU  2009  ,  512,  529.