Statuti dell’Ordine dei veterinari del Cantone Ticino (813.755)
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Statuti dell’Ordine dei veterinari del Cantone Ticino

Statuti dell’Ordine dei veterinari del Cantone Ticino dell’11 maggio 2006 (stato 11 maggio 2006)
1. Costituzione, denominazione, scopi e organi Art. 1 1 L’Ordine dei veterinari del Canton Ticino (OVT), una sezione regionale della Società delle Veterinarie e dei Veterinari Svizzeri (SVS) è una corporazione di diritto pubblico, istituita a norma dell’articolo 30 capoverso 2 lettera d della legge sanitaria.
2 L’Ordine è costituito per una indeterminata. L’esercizio sociale corrisponde all’anno civile.
3 L’Ordine ha sede presso il suo presidente. Art. 2 Gli scopi dell’Ordine sono:
1. un comportamento etico e collegiale
2. e salvaguardare gli interessi della professione
3. la formazione continua
4. per la salute dell’uomo e dell’animale e per una qualità irreprensibile delle derrate di origine animale
5. il servizio di picchetto, segnatamente notturno e festivo. Art. 3 Gli organi dell’Ordine sono:
1. generale
2.
3. Commissione di revisione dei conti
4. per la deontologia
5. Commissione ricorsi animali da compagnia
6. Commissione ricorsi animali da reddito.
2. L’assemblea generale, le sue competenze Art. 4
1 L’assemblea generale è l’organo supremo dell’Ordine e si riunisce annualmente.
2 L’assemblea generale è convocata dal comitato mediante circolare con l’elenco delle trattande a tutti i membri dell’Ordine, con un anticipo di almeno 10 giorni. Eventuali assemblee straordinarie possono esser convocate indicando l’elenco delle trattande su richiesta scritta e motivata di almeno
3 membri o qualora il comitato lo reputasse necessario.
3 L’assemblea generale è presieduta dal presidente o in caso di impedimento dal vicepresidente. Art. 5 1 L’assemblea generale è considerata valida se almeno 1/3 dei membri è presente. Se il numero dei membri è insufficiente l’assemblea si riconvoca un’ora dopo nello stesso locale e con lo stesso ordine del giorno e le sue decisioni sono considerate valide indipendentemente dal numero dei presenti.
2 Ogni assemblea decide del metodo di votazione a maggioranza di voti; a parità di voti il presidente ha voto preponderante.
3 Nelle assemblee si discutono unicamente le trattande all’ordine del giorno. Se vi sono nuove proposte di trattande che non sono urgenti, queste sono sottoposte al comitato per esame e preavviso e, se del caso, discusse all’assemblea successiva. Art. 6 L’assemblea generale ha le seguenti competenze:
1. del comitato e del presidente nonché della Commissione di revisione dei conti
2. e approvazione dei rapporti del comitato e della Commissione di revisione dei conti
3. del contributo annuo per la gestione dell’Ordine
4. del responsabile per la deontologia
5. dei membri della Commissione ricorsi animali da compagnia
6. dei membri della Commissione ricorsi animali da reddito
7. e modifica degli statuti
8. di ammissione di nuovi membri
9. delle sanzioni previste dall’art. 16 dei presenti statuti
10. di delegati ufficiali all’assemblea generale della SVS
11. di commissioni e delegazioni ad hoc per temi particolari o a scopo di consulenza e delle stesse quando il loro compito giunge a termine.
3. Il comitato, la Commissione di revisione dei conti, le loro competenze Art. 7 1 Il comitato è composto da 5 membri:
1 presidente
1 vice-presidente
1 cassiere
1 segretario
1 membro.
2 Il presidente e il segretario impegnano validamente l’Ordine di fronte a terzi con firma collettiva a due. Art. 8 Il Comitato:
1. sugli interessi professionali dell’Ordine e dei suoi membri
2. e prepara l’assemblea generale
3. un programma scientifico per la formazione continua dei membri dell’Ordine
4. le proposte di modifica di leggi e regolamenti concernenti l’esercizio della medicina da sottoporre alle autorità o si esprime su proposte di modifica di leggi e regolamenti dalle autorità
5. le tariffe professionali per gli animali da reddito i cui proprietari hanno aderito alle veterinarie
6. per conto dei membri dell’Ordine tutti i contratti con le condotte veterinarie
7. un rapporto annuale all’assemblea generale
8. la candidatura di un membro dell’Ordine ad una carica pubblica federale, cantonale comunale
9. in prima istanza le contestazioni di carattere professionale tra membri dell’Ordine o tra membri dell’Ordine e clienti, riservate le competenze del responsabile per la della Commissione piccoli animali e della Commissione grossi animali. Se decide di pronunciare sanzioni
10. il ricorso a periti in circostanze particolari
11. quadriennale del delegato presso l’Unione dei contadini ticinesi. Art. 9 1 La Commissione di revisione dei conti è composta da 2 membri.
2 Essa deve presentare un rapporto annuale all’assemblea generale.
3 I membri della Commissione di revisione dei conti restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili.
4. Membri, statuti, obblighi, dimissioni Art. 10 1 Tutti i veterinari diplomati, membri della SVS, domiciliati nel cantone o autorizzati al libero esercizio nel cantone possono divenire membri attivi dell’Ordine ai sensi dell’art. 5 degli Statuti SVS.
2 Possono divenire membri ospiti le persone che mostrano un interesse particolare per la professione e la scienza nel campo della veterinaria ai sensi dell’art. 11 degli Statuti SVS. Art. 11 Ogni membro dell’Ordine è tenuto a sostenere i miglioramenti professionali, rispettare gli statuti e le disposizioni deontologiche. Art. 12 1 Le dimissioni dell’Ordine devono essere presentate al presidente in forma scritta ed hanno effetto dalla fine dell’anno civile nel corso del quale sono state comunicate.
2 I membri dimissionari sono tenuti a pagare il contributo per tutto l’anno corrente e non hanno alcun diritto sugli averi dell’Ordine.
5. Responsabile per la deontologia, Commissione ricorsi animali da compagnia, Commissione ricorsi animali da reddito Art. 13
1 Ogni veterinario può denunciare al responsabile per la deontologia una violazione del codice deontologico della SVS da parte di uno o più colleghi.
2 In primo luogo il responsabile per la deontologia effettua un tentativo di conciliazione fra le parti.
3 In caso di fallimento del tentativo di conciliazione il responsabile per la deontologia trasmette il suo Art. 14 1 La Commissione ricorsi animali da compagnia è costituita da 3 membri.
2 Ogni cliente può denunciare una violazione del codice deontologico della SVS da parte di un veterinario membro dell’Ordine alla Commissione ricorsi piccoli animali. In primo la commissione effettua un tentativo di conciliazione tra le parti.
3 In caso di fallimento del tentativo di conciliazione la commissione trasmette il suo preavviso al comitato. Art. 15
1 La Commissione ricorsi animali da reddito è costituita da 3 membri.
2 Ogni cliente può denunciare una violazione del codice deontologico della SVS da parte di un veterinario membro dell’Ordine alla Commissione ricorsi grossi animali. In primo luogo la commissione effettua un tentativo di conciliazione tra le parti.
3 In caso di fallimento del tentativo di conciliazione la commissione trasmette il suo preavviso al comitato. Art. 16 Le sanzioni che possono essere pronunciate contro membri dell’Ordine che non si attengono al codice deontologico SVS sono:
1.
2.
3. temporanea per un massimo di 3 anni
4. definitiva
5. fino a fr. 5000.--.
6. Finanze Art. 17 Il contributo annuo è fissato dall’assemblea generale. Il cassiere presenta i conti all’assemblea generale. Art. 18 I membri del comitato e i delegati hanno diritto all’indennità di presenza, inclusa la trasferta ferroviaria in Ia classe ogni qualvolta devono recarsi fuori cantone per conto dell’Ordine. Art. 19 L’assemblea generale decide la destinazione del capitale dell’Ordine nel caso di scioglimento dello stesso. In nessun caso verrà suddiviso tra i membri.
7. Disposizioni finali Art. 20 I membri dell’Ordine sono esentati da qualsiasi responsabilità personale nei confronti delle finanze dell’Ordine. Art. 21 I presenti statuti sono stati ratificati dall’assemblea generale dell’11 maggio 2006, dalla SVS e dal Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 lett. e della legge sanitaria. Entrano in vigore da subito e sostituiscono e abrogano gli statuti in vigore fino a questo giorno. Pubblicato nel BU 2009 , 512, 529.
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