Regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia cantonale
                            Regolamento  che  disciplina  le notifiche  degli  ospiti alla   Polizia cantonale  del  5 giugno   2024  (stato  7 giugno  2024)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   sugli  esercizi   alberghieri   e sulla  ristorazione  del  15  marzo  2023  (LEAR);  vista  la legge   federale  sugli   stranieri   e   la loro  integrazione   del  16  dicembre  2005   (LStrI);  vista  l’ordinanza   sull’ammissione,  il soggiorno   e   l’attività  lucrativa  del  24  ottobre  2007   (OASA);  vista  la legge   sui  campeggi  del  26  gennaio  2004,  decreta:  Capitolo  primo  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competente  Art.  1  Il  Dipartimento  delle  istituzioni,  Polizia      cantonale,  Servizi      generali,  Servizio  autorizzazioni,  commercio   e giochi  è l’autorità  competente   per  l’applicazione  delle  norme  di  cui  al  presente  regolamento.  Capitolo   secondo  Notifica
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  2  1  Il  datore  di alloggio  entro   24   ore  notifica  al    Servizio  l’arrivo  di    ogni   ospite:  a)   intende   pernottare  in    campeggio,  in    esercizio  pubblico  con   alloggio  o   in    azienda  agricola  b)   intende  pernottare   a   pagamento   in    altre  destinate  all’alloggio;  c)   pernotta  gratuitamente  per  una  durata  superiore  ai    30   giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non   sottostanno  all’obbligo   di    notifica  le capanne  e   i  rifugi   di    montagna  nonché  gli  alloggi  per   gruppi  ai  sensi  dell’articolo   3   capoverso   1   lettera  g   LEAR.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modalità
                            Art.  3  1  Le  notifiche     sono  trasmesse  al  Servizio     in  forma  elettronica  tramite  l’apposita  piattaforma  su  internet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Eccezionalmente,  previa  richiesta  scritta  e    debitamente  motivata,  il   Servizio  può  autorizzare  la  notifica  degli   ospiti  in forma   cartacea,  tramite  appositi  blocchetti  forniti  gratuitamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Notifica  delle  famiglie  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Di  principio,  tutti   gli  ospiti  devono  essere  registrati   sulla  base  di    un   documento  d’identità  valido.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   famiglie  (marito,  moglie,  partner  registrato  e   figli  maggiorenni)  sono  notificate  separatamente  con  una  notifica   per   persona.  I  figli  minori   di    18  anni  vengono  notificati  con   uno  dei  genitori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Notifica  di comitive,  scuole,  colonie   e gruppi  Art.  5  1  Per   le comitive,  le    scuole,  le colonie  e   i  gruppi  devono  essere  registrati  i dati   personali  del  capogruppo,  indicando  il   numero  dei  componenti  e   il   numero  di questi  ultimi  rispettivamente  con  più  e   meno   di    14  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  aggiunta   ai dati  del   capogruppo,  dev’essere  compilato  l’ulteriore   modulo  con   le    generalità   (nome,  cognome,  data  di  nascita    e    nazionalità)    dei  componenti  della  comitiva  o  la  scuola;  lo  stesso  dev’essere  conservato  dal  datore    di  alloggio  e   rimanere    per    5  anni  a   disposizione  del  Servizio  e  delle  organizzazioni  turistiche  regionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  gruppo   si intende  un  minimo  di 6 persone   compreso   il   capogruppo.  Capitolo   terzo  Disposizioni   diverse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Documenti  di identità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  identità  valido  che  gli  viene  restituito  una  volta  registrati  i  dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Viene  registrato  anche   il   numero  e   il   genere  del  documento,  senza  procedere  alla  fotocopia  dello  stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  minori  di  18  anni,  non  accompagnati,  devono    inoltre    presentare    un’autorizzazione  scritta  dei  genitori.  I  datori  di    alloggio  devono  tenere  copia   di    questo   documento  per  5   anni.  In  assenza  di tale  dichiarazione  il datore   di    alloggio  deve  avvisare  senza   indugio  la    Polizia  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Responsabilità  e vigilanza  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  datore  di alloggio  è responsabile  dell’esattezza  e   della  completezza  dei  dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella  notifica   di polizia  devono  essere  obbligatoriamente  compilati   i  seguenti  campi:  –  e nome;  –   di nascita;  –  –   di arrivo   e   data  di partenza;  –   del   datore  di    alloggio  e   indirizzo   della   struttura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Servizio   vigila  sul  corretto  funzionamento  delle  notifiche  da  parte  dei  datori   di    alloggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Infrazioni
                            Art.  8  1  Le  infrazioni  alle  disposizioni  del    presente  regolamento  sono  perseguite  e   punite  dal  Servizio.  Sono   punibili  il   datore  di    alloggio   o il   gerente  in    applicazione  degli  articoli  42  e 43  LEAR.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Municipio  persegue  e punisce  il   gerente  per  le infrazioni   commesse  nell’ambito  della  legge   sui  campeggi.  Capitolo  quarto  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  9  Il   regolamento  che  disciplina  le notifiche  degli  ospiti  alla  Polizia  dell’11  novembre   2003  è  abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  10  Il   presente  regolamento  entra  in vigore  immediatamente  1  .  Pubblicato  nel   BU  2024  ,  138.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata   in vigore:  7 giugno  2024  -  BU  2024,  138.