Regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia cantonale (942.120)
    CH - TI

    Regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia cantonale

    Regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia cantonale del 5 giugno 2024 (stato 7 giugno 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 (LEAR); vista la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI); vista l’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA); vista la legge sui campeggi del 26 gennaio 2004, decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
    Autorità competente Art. 1 Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi è l’autorità competente per l’applicazione delle norme di cui al presente regolamento. Capitolo secondo Notifica

    Principio

    Art. 2 1 Il datore di alloggio entro 24 ore notifica al Servizio l’arrivo di ogni ospite: a) intende pernottare in campeggio, in esercizio pubblico con alloggio o in azienda agricola b) intende pernottare a pagamento in altre destinate all’alloggio; c) pernotta gratuitamente per una durata superiore ai 30 giorni.
    2 Non sottostanno all’obbligo di notifica le capanne e i rifugi di montagna nonché gli alloggi per gruppi ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera g LEAR.

    Modalità

    Art. 3 1 Le notifiche sono trasmesse al Servizio in forma elettronica tramite l’apposita piattaforma su internet.
    2 Eccezionalmente, previa richiesta scritta e debitamente motivata, il Servizio può autorizzare la notifica degli ospiti in forma cartacea, tramite appositi blocchetti forniti gratuitamente.
    Notifica delle famiglie Art. 4
    1 Di principio, tutti gli ospiti devono essere registrati sulla base di un documento d’identità valido.
    2 Le famiglie (marito, moglie, partner registrato e figli maggiorenni) sono notificate separatamente con una notifica per persona. I figli minori di 18 anni vengono notificati con uno dei genitori.
    Notifica di comitive, scuole, colonie e gruppi Art. 5 1 Per le comitive, le scuole, le colonie e i gruppi devono essere registrati i dati personali del capogruppo, indicando il numero dei componenti e il numero di questi ultimi rispettivamente con più e meno di 14 anni.
    2 In aggiunta ai dati del capogruppo, dev’essere compilato l’ulteriore modulo con le generalità (nome, cognome, data di nascita e nazionalità) dei componenti della comitiva o la scuola; lo stesso dev’essere conservato dal datore di alloggio e rimanere per 5 anni a disposizione del Servizio e delle organizzazioni turistiche regionali.
    3 Per gruppo si intende un minimo di 6 persone compreso il capogruppo. Capitolo terzo Disposizioni diverse
    Documenti di identità
    1 identità valido che gli viene restituito una volta registrati i dati.
    2 Viene registrato anche il numero e il genere del documento, senza procedere alla fotocopia dello stesso.
    3 I minori di 18 anni, non accompagnati, devono inoltre presentare un’autorizzazione scritta dei genitori. I datori di alloggio devono tenere copia di questo documento per 5 anni. In assenza di tale dichiarazione il datore di alloggio deve avvisare senza indugio la Polizia cantonale.
    Responsabilità e vigilanza Art. 7
    1 Il datore di alloggio è responsabile dell’esattezza e della completezza dei dati.
    2 Nella notifica di polizia devono essere obbligatoriamente compilati i seguenti campi: – e nome; – di nascita; – – di arrivo e data di partenza; – del datore di alloggio e indirizzo della struttura.
    3 Il Servizio vigila sul corretto funzionamento delle notifiche da parte dei datori di alloggio.

    Infrazioni

    Art. 8 1 Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono perseguite e punite dal Servizio. Sono punibili il datore di alloggio o il gerente in applicazione degli articoli 42 e 43 LEAR.
    2 Il Municipio persegue e punisce il gerente per le infrazioni commesse nell’ambito della legge sui campeggi. Capitolo quarto Disposizioni finali

    Abrogazione

    Art. 9 Il regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia dell’11 novembre 2003 è abrogato.
    Entrata in vigore Art. 10 Il presente regolamento entra in vigore immediatamente 1 . Pubblicato nel BU 2024 , 138.
    1 Entrata in vigore: 7 giugno 2024 - BU 2024, 138.
    Markierungen
    Leseansicht
    Verwendung von Cookies.

    Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

    Akzeptieren