Decreto esecutivo sulle basi di calcolo 2024/2025 della legge sugli aiuti allo studio
Decreto esecutivo sulle basi di calcolo 2024/2025 della legge sugli aiuti allo studio del 13 marzo 2024 (stato 1° giugno 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli articoli 8 capoverso 2, 9 capoverso 4 e 14 capoverso 2 della legge sugli aiuti allo studio del
23 febbraio 2015 (LASt), decreta: Art. 1
1 Per l’anno scolastico 2024/2025 il periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento è l’anno 2021.
2 Reddito e sostanza che risultano da situazioni tributarie straordinarie, come pure rendite e prestazioni fiscalmente non imponibili, possono essere presi in considerazione per meglio tener conto della disponibilità effettiva.
3 Se un accertamento successivo del reddito disponibile di riferimento sulla base del periodo fiscale
2024 consente di determinare un diritto alla borsa di studio più favorevole al richiedente rispetto a quello risultante dall’applicazione del capoverso 1, gli eventuali prestiti concessi e versati, per un importo massimo di 10'000 franchi, sono convertiti parzialmente o totalmente in borsa di studio sulla base del nuovo calcolo.
4 Il calcolo del prestito di cui al capoverso 3 è eseguito, per studi terziari, su richiesta e sulla base dei dati forniti dal richiedente tramite un apposito modulo; per analogia si applica quanto previsto dall’articolo 34 LASt.
5 La richiesta di cui al capoverso 4 deve essere inoltrata di regola entro il termine di 15 giorni concesso per il reclamo previsto dall’articolo 39 capoverso 1 LASt. Art. 2 Per l’anno scolastico 2024/2025 la quota da considerare quale importo a disposizione della famiglia per il finanziamento dell’istruzione dei figli è definita secondo i seguenti parametri progressivi: a) sui primi 30'000 franchi; b) sui successivi 50'000 franchi; c) sul rimanente. Art. 3 1 Per l’anno scolastico 2024/2025 la borsa di studio per il richiedente che segue un master è convertita nella misura di un quarto in prestito.
2 L’importo del prestito è arrotondato al centinaio più vicino.
3 Ricevuta la decisione sul prestito, il beneficiario decide se richiedere l’ammontare previsto o solo una frazione; quest’ultima non potrà successivamente essere modificata.
4 Sono applicabili per analogia gli articoli 16 e seguenti LASt. Art. 4 Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° giugno 2024. Pubblicato nel BU 2024 , 87.
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