Legge sugli aiuti allo studio (431.100)
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Legge sugli aiuti allo studio

Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015 (stato 21 giugno 2024) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 25 giugno 2014 n. 6955 e il messaggio aggiuntivo 23 dicembre 2014 n. 6955A del Consiglio di Stato, decreta: Capitolo primo Disposizioni generali

Scopo

Art. 1 1 Il Cantone favorisce l’accesso alla formazione scolastica e professionale postobbligatoria nonché il perfezionamento e la riqualificazione professionali tramite gli aiuti allo studio.
2 Essi contemplano i sostegni allo studio, i sostegni della formazione professionale ed altri aiuti alle condizioni particolari previste dalla presente legge.
3 Gli aiuti allo studio sono concessi quando la capacità finanziaria della persona interessata, quella dei suoi genitori, del coniuge o partner registrato, del partner convivente, così come prestazioni provenienti da terzi, è insufficiente.
Definizioni relative ai sostegni allo studio Art. 2
1 I sostegni allo studio sono costituiti dalle borse di studio e dai prestiti di studio per formazioni che si tengono, tranne casi eccezionali, in scuole ticinesi di grado secondario II e in istituti di grado terziario. La borsa è la prestazione principale e il prestito quella secondaria.
2 È borsa di studio il contributo che può essere concesso per la frequenza di una scuola, di regola a tempo pieno, sino al conseguimento di un certificato o titolo di studio dopo l’obbligo scolastico.
3 È prestito di studio l’aiuto finanziario da rimborsare che può essere concesso in aggiunta ad una borsa di studio o in sua sostituzione, di regola solo per gli studi di grado terziario.
Definizioni relative ai sostegni della formazione professionale Art. 3
1 I sostegni della formazione professionale sono costituiti dagli assegni di tirocinio e dagli assegni di riqualificazione per formazioni che si tengono, tranne casi eccezionali, in scuole ticinesi.
2 È assegno di tirocinio il contributo che può essere concesso per l’assolvimento di un tirocinio professionale, sino al conseguimento di un attestato federale di capacità o di un certificato federale di formazione pratica, oppure per la frequenza di una formazione parificata al tirocinio.
3 È assegno di riqualificazione il contributo che può essere concesso a richiedenti che già hanno conseguito un attestato federale di capacità, un certificato federale di formazione pratica, oppure a persone non qualificate con un’esperienza lavorativa adeguata e che intendono assolvere un nuovo tirocinio professionale (formazione duale in azienda).
Definizioni relative agli altri aiuti particolari Art. 4 1 È aiuto sociale speciale il contributo che può essere concesso per la frequenza di scuole dell’obbligo private parificate all’allievo che non è in grado di frequentare la scuola dell’obbligo pubblica per comprovati motivi sociali.
2 È assegno per sportivi d’élite o talenti artistici il contributo che può essere concesso a giovani di talento che per l’esercizio della loro attività sportiva o artistica sono tenuti a frequentare fuori Cantone una scuola pubblica o privata con statuto particolare.
3 È aiuto al perfezionamento professionale il contributo che può essere concesso, di regola, per la frequenza di un corso di perfezionamento previsto dalla legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998, se il richiedente già possiede una prima qualifica professionale.
4 È aiuto al perfezionamento linguistico il prestito o l’assegno che può essere concesso per l’apprendimento di una lingua seconda. 1
5 È assegno di formazione terziaria sociosanitaria il contributo che può essere concesso per la frequenza di scuole ticinesi di grado terziario del settore sociosanitario e delle cure infermieristiche. 2

Beneficiari

Art. 5 1 Possono beneficiare degli aiuti allo studio, a condizione che il domicilio determinante si trovi nel Cantone Ticino: a) di cittadinanza svizzera non domiciliate all’estero; b) attinenti del Ticino i cui genitori vivono all’estero o le persone attinenti del Ticino che all’estero senza i loro genitori, per formazioni seguite in Svizzera, solo se nel luogo di all’estero non ne hanno diritto per carenza di competenza; c) di cittadinanza straniera che in materia di sussidi all’istruzione sono parificate alle di cittadinanza svizzera in virtù di trattati internazionali, in particolare i cittadini dei dell’Unione europea (UE) e i cittadini dei Paesi dell’Associazione europea di libero (AELS); d) di cittadinanza straniera al beneficio di un permesso di domicilio o di dimora annuale almeno cinque anni; e) o gli apolidi riconosciuti e residenti.
2 Le persone straniere al beneficio di permessi di soggiorno esclusivamente per motivi di formazione non hanno diritto agli aiuti allo studio.
3 Il regolamento definisce i dettagli relativi al domicilio determinante ai sensi della presente legge. Capitolo secondo Calcolo e criteri determinanti
Calcolo dell’aiuto Art. 6 1 L’aiuto allo studio corrisponde alla tra i costi di formazione e la quota di partecipazione personale, dei genitori, dell’eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente, ritenuto un massimo annuo di 20'000 franchi. 3
2 Per ogni figlio a carico della persona in formazione l’importo è aumentato di 4'000 franchi.
3 L’aiuto è versato solo se risulta di almeno 250 franchi. 4
Costi di formazione Art. 7 I costi di formazione sono costituiti dai seguenti parametri: a) vitale, secondo modalità definite dal regolamento, per il richiedente che durante la vive fuori dall’abitazione dell’unità di riferimento; b) d’integrazione, secondo modalità definite dal regolamento, se il richiedente è convivente o vincolato da un’unione domestica registrata, per il richiedente che la formazione vive fuori dall’abitazione dell’unità di riferimento; c) per l’alloggio, secondo modalità definite dal regolamento; d) fuori casa, secondo modalità definite dal regolamento; e) di viaggio con modalità più conveniente e con i mezzi pubblici; f) scolastica, con un importo massimo definito dal regolamento per studi all’estero; g) e materiale scolastico, secondo modalità definite dal regolamento.
Quota di partecipazione Art. 8 1 Dal reddito disponibile di riferimento viene dedotto il fabbisogno di ogni membro dell’unità di riferimento che vive nell’abitazione familiare, ovvero: a) vitale, secondo modalità definite dal regolamento; b) supplemento d’integrazione, secondo modalità definite dal regolamento; c) per l’alloggio, secondo modalità definite dal regolamento.
2 Dell’ammontare risultante, il Consiglio di Stato decide annualmente con decreto esecutivo la quota considerata quale importo a disposizione della famiglia per il finanziamento dell’istruzione dei figli secondo i seguenti parametri progressivi: a) il 20% e il 40% sui primi 30'000 franchi; b) il 40% e il 60% sui successivi 50'000 franchi;
1 Cpv. modificato dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 147.

2

Cpv. introdotto dalla L 23.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 116.
3 Cpv. modificato dalla L 25.6.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 311.
4 Cpv. modificato dalla L 15.4.2024; in vigore dal 21.6.2024 - BU 2024, 143.
c) il 60% e l’80% sul rimanente.
3 Il regolamento determina la percentuale del l’importo di cui al cpv. 2 che il genitore che non vive con il richiedente può destinare ad esso .
Reddito disponibile di riferimento Art. 9 1 Il reddito disponibile di riferimento (RD) è calcolato sull’unità di riferimento (UR), composta del richiedente, dei suoi genitori e dei suoi fratelli o sorelle che sono ancora in prima formazione.
2 Il RD è costituito dai seguenti elementi: a) reddito lordo (somma di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la legge tributaria del giugno 1994 - in seguito: LT); b) quota parte sostanza pari a 1/15 della sostanza netta secondo LT; c) premio medio di riferimento dell’anno di competenza, con franchigia ordinaria e rischio infortunio incluso secondo la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione del 26 giugno 1997 al netto della riduzione dei premi; d) Contributi sociali obbligatori secondo LT; e) Pensioni alimentari pagate per figli ed ex-coniuge secondo LT; f) Spese professionali per salariati secondo LT per un importo massimo annuo per UR modalità definite dal regolamento; g) Spese per interessi passivi privati e aziendali secondo LT per un importo massimo per UR secondo modalità definite dal regolamento.
3 Esso è stabilito come segue: RD = [RL + qSOST] - [PMR + CS + ALIM + SPPROF + SPINT]
4 Di principio il RD è determinato a partire dai dati accertati nel periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato. Il regolamento ne fissa le norme e le modalità di accertamento al di fuori o in assenza dei dati relativi al periodo fiscale determinante.
5 Nel caso di fratelli o sorelle che dovessero presentare le richieste in periodi successivi, fanno stato i dati fiscali ed economici utilizzati per il primo calcolo.
Calcolo provvisorio e trasformazione Art. 10
1 Quando non è ancora disponibile una tassazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 4 che tenga conto della nuova situazione socioeconomica, il calcolo può essere effettuato provvisoriamente sulla base dei redditi effettivi accertati secondo modalità definite dal regolamento.
2 Con il calcolo definitivo, la parte eccedente il dovuto del contributo calcolato provvisoriamente sarà trasformata in prestito di studio o ne sarà chiesto in rimborso.
3 Contributi definitivamente calcolati possono pure essere trasformati d’ufficio in prestiti di studio, qualora dalla tassazione successiva risultassero disponibilità di reddito o di sostanza nel periodo sussidiato considerevolmente maggiori rispetto a quelle su cui si fondava la tassazione utilizzata.
Indipendenza economica dai genitori Art. 11 1 L’indipendenza economica è riconosciuta al richiedente che cumulativamente: a) concluso una prima formazione postobbligatoria conseguendo un diploma riconosciuto dalla o dai Cantoni che abilita all’esercizio di una professione; b) lavorato nel Cantone Ticino per almeno due anni, prima dell’inizio della nuova formazione, un salario netto mensile secondo modalità definite dal regolamento; c) compiuto o compia nell’anno scolastico inerente alla richiesta di aiuto allo studio 25 anni
2 Nel caso del richiedente considerato finanziariamente indipendente, la parte del reddito lordo dei genitori non inclusa nel calcolo è di 200'000 franchi.
3 Quattro anni di attività professionale stabile e duratura, o di cura della famiglia con dei minorenni o persone che necessitano di cure, possono essere considerati al pari di una prima formazione.
Casi particolari Art. 12
1 In deroga all’art. 6, in caso di richiedenti coniugati, vincolati da un’unione domestica registrata o conviventi, oppure richiedenti che seguono una formazione a tempo parziale, oppure richiedenti che percepiscono altre entrate, il calcolo dell’aiuto può essere effettuato secondo i criteri previsti per l’assegno di riqualificazione professionale.
2 In questi casi, se può essere ragionevolmente pretesa un’attività lavorativa, è computato un reddito netto annuo secondo modalità definite dal regolamento. Capitolo terzo
Sostegni allo studio Sezione 1 In generale

Principi

Art. 13 1 I sostegni allo studio sono concessi anno per anno e per la durata minima del ciclo di studio; di regola, non vengono sussidiati anni di ripetizione o di formazione di pari grado. Per le formazioni terziarie essi sono prorogati fino a due semestri oltre la durata minima degli studi. Il regolamento può prevedere eccezioni.
2 Il richiedente deve essere in possesso di un certificato di studio adeguato per accedere alla formazione o, se la formazione è all’estero, deve adempiere alle condizioni richieste in Svizzera per una formazione equivalente.
3 Se richiesta quale condizione indispensabile per essere ammessi ad iniziare una formazione, il sostegno viene esteso allo stage preformativo e al corso passerella, secondo le direttive della scuola interessata.
4 La formazione deve aver luogo in scuole di grado secondario II e in istituti di grado terziario che rilasciano un diploma riconosciuto dallo Stato o da un’autorità statale del Paese in cui operano, dalla Confederazione o dai Cantoni.
5 Per la frequenza di scuole, corsi o istituti di grado terziario all’estero il sostegno allo studio viene commisurato alla possibilità meno onerosa se esiste una scuola ticinese o svizzera equivalente che comporta un onere complessivamente minore per lo Stato. Sezione 2 Borse di studio

Limiti

Art. 14
1 Le borse di studio possono essere concesse a richiedenti che, nel corso dell’anno civile d’inizio della formazione per la quale è richiesto il sostegno allo studio, non hanno ancora compiuto o non compiono il cinquantacinquesimo anno d’età. 5
2 Le borse di studio per i richiedenti che seguono un master sono convertite in prestiti almeno in misura di un quarto ma fino a un massimo di un terzo. 6
Condizioni particolari Art. 15 Per le formazioni di grado terziario, il salario netto del richiedente che eccede 6'000 franchi annui viene computato quale suo contributo ai costi dello studio. Sezione 3 Prestiti di studio
In generale Art. 16 1 Il prestito di studio può essere concesso, di regola, solo per studi di grado terziario.
2 Il prestito di studio è concesso per: a) del ciclo minimo di studio; b) secondo ciclo di studio; c) di un dottorato; d) postuniversitari; e) o supplire la borsa di studio; f) che iniziano la formazione dopo il cinquantacinquesimo anno d’età. 7
3 Nello stanziamento del prestito di studio sono presi in considerazione la situazione economica personale e della famiglia, le spese da sostenere ed il credito annuo disponibile .
4 Il prestito di studio sommato con la borsa di studio o altra entrata certa non può superare i costi di formazione riconosciuti ai sensi della presente legge e la tassa scolastica eccedente l’importo massimo riconosciuto per studi all’estero meno l’eventuale importo a disposizione della famiglia per il finanziamento dell’istruzione dei figli. Il regolamento può prevedere eccezioni.

Condizioni

5

Cpv. modificato dalla L 30.5.2022; in vigore dal 5.8.2022 - BU 2022, 199.
6 Cpv. modificato dalla L 25.6.2019; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2019, 311.
7 Lett. modificata dalla L 30.5.2022; in vigore dal 5.8.2022 - BU 2022, 199.
Art. 17 1 Il prestito di studio è concesso per un massimo di tre anni oltre la durata minima prevista per l’intero ciclo di formazione, ritenuto che un determinato anno può essere ripetuto o comportare una formazione di pari grado una sola volta.
2 Il prestito di studio è concesso da un importo minimo di 1'000 franchi annuali fino ad un massimo di 50'000 franchi per l’assolvimento dell’intera formazione. Di regola l’importo annuo non supera i
10'000 franchi.
3 Previo rimborso totale del credito ottenuto, è possibile ottenere un ulteriore prestito di studio per una nuova formazione.
4 Nel caso in cui un richiedente abbia beneficiato di una trasformazione di un prestito di studio in borsa di studio ai sensi della presente legge, è esclusa la concessione di un ulteriore prestito di studio.
5 Il prestito di studio è subordinato all’impegno di restituzione da parte del richiedente, approvato dai genitori se il richiedente è minorenne e dal coniuge, partner registrato o partner convivente negli altri casi, senza che ciò costituisca per loro un impegno solidale.

Restituzione

Art. 18 1 A contare dalla conclusione o dall’interruzione degli studi, di regola entro un anno, sentito il beneficiario, sono definiti con decisione formale l’importo da restituire ed i termini di restituzione.
2 A contare dal 1° gennaio dell’anno successivo alla conclusione o all’interruzione degli studi ed entro sette anni, prorogabili fino a dieci per motivi giustificati, la restituzione deve concludersi.
3 A contare dal 1° gennaio dell’anno successivo alla conclusione o all’interruzione degli studi: a) due anni sono esenti da interesse; b) terzo anno viene conteggiato un interesse sull’importo ancora scoperto al tasso d’interesse ritardo per l’ammontare delle imposte ancora scoperte definito dal Consiglio di Stato. 8
4 Un periodo di tre anni consecutivi fuori corso viene considerato al pari di un’interruzione degli studi.
5 Il reddito percepito durante la formazione può comportare l’inizio del rimborso del prestito di studio.
6 Nel caso di oggettive difficoltà economiche, il prestito di studio può essere trasformato in borsa di studio. La richiesta di trasformazione deve essere presentata al più tardi entro il termine di rimborso originariamente definito. Capitolo quarto Sostegni della formazione professionale Sezione 1 In generale
Limite d’età Art. 19 9 I sostegni della formazione professionale possono essere concessi a richiedenti che, nel corso dell’anno civile d’inizio della formazione per la quale è richiesto il sostegno, non hanno ancora compiuto o non compiono il cinquantacinquesimo anno d’età. Sezione 2 Assegno di tirocinio

Principi

Art. 20 1 L’assegno di tirocinio è concesso annualmente ai richiedenti che seguono un tirocinio nel Cantone Ticino.
2 Eccezionalmente può essere concesso, in giustificate circostanze, per un tirocinio fuori Cantone.
Condizioni particolari Art. 21 1 L’assegno di tirocinio viene concesso secondo i parametri ed i criteri previsti al capitolo secondo.
2 Il salario netto del richiedente che eccede 6'000 franchi annui viene computato quale suo contributo ai costi dello studio. Sezione 3 Assegno di riqualificazione professionale
8 Lett. modificata dalla L 13.12.2018; in vigore dal 5.2.2019 - BU 2019, 36.
9 Art. modificato dalla L 30.5.2022; in vigore dal 5.8.2022 - BU 2022, 199.

Principi

Art. 22
1 L’assegno di riqualificazione è concesso annualmente ai richiedenti che hanno maturato almeno due anni di esperienza lavorativa prima dell’inizio della nuova formazione.
2 Quattro anni d’attività professionale possono essere considerati al pari di un primo attestato federale di capacità.
Condizioni particolari Art. 23 1 L’assegno di riqualificazione può essere concesso sino alla copertura dei costi generali e dei costi della formazione, calcolati secondo i seguenti criteri in deroga a quanto disposto dal capitolo secondo: a) vitale, secondo modalità definite dal regolamento; b) per l’alloggio, secondo modalità definite dal regolamento; c) malattia obbligatoria, al netto delle riduzioni di premio; d) per l’esercizio professionale dell’eventuale coniuge, partner registrato o partner secondo modalità definite dal regolamento; e) di mantenimento e spese per l’istruzione dei figli; f) di formazione del richiedente; g) netto dell’eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente; h) netto del richiedente; i) alimenti percepiti; l) entrate percepite.
2 Della possibilità di contributo dei genitori, del coniuge, del partner registrato o del partner convivente, si tiene conto in misura analoga a quanto previsto nel capitolo secondo. Capitolo quinto Altri aiuti particolari Sezione 1 Aiuto sociale speciale

Principi

Art. 24 1 L’aiuto sociale speciale è concesso annualmente alla famiglia per consentire la frequenza scolastica dei propri figli nelle scuole dell’obbligo private parificate nel Cantone in seguito a comprovate necessità di ordine sociale.
2 Una speciale commissione esamina e preavvisa le richieste al Dipartimento competente, cui spetta la decisione.
Condizioni particolari Art. 25
1 L’aiuto sociale speciale viene concesso secondo i parametri ed i criteri previsti al capitolo secondo.
2 L’aiuto sociale speciale non è concesso nei casi in cui la famiglia beneficia di prestazioni analoghe previste dalla legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 o dall’assicurazione invalidità. Sezione 2 Assegno per sportivi d’élite o talenti artistici

Principi

Art. 26 1 L’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici può essere concesso annualmente per studi fuori Cantone in presenza di comprovate necessità sportive o artistiche che non possono essere soddisfatte con la frequenza in Ticino e, per gli sportivi d’élite, di un’attestazione rilasciata dalle federazioni sportive sullo statuto di sportivo d’élite.
2 Il Dipartimento competente definisce tramite direttive la qualifica di sportivo d’élite e di talento artistico e accerta la necessità di uno studio fuori Cantone.
Condizioni particolari Art. 27
1 L’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici viene concesso secondo i parametri ed i criteri previsti al capitolo secondo.
2 Il salario netto del richiedente che eccede 6'000 franchi annui viene computato quale suo contributo ai costi dello studio. Sezione 3
Aiuto al perfezionamento professionale

Principi

Art. 28 1 L’aiuto al perfezionamento professionale può essere concesso per una qualifica supplementare volta a rinnovare, approfondire e ampliare le qualifiche professionali e di regola si conclude con l’ottenimento di un certificato d’esame.
2 L’aiuto è concesso una volta per l’intero programma di formazione e versato in una o più rate, secondo la durata.
3 L’aiuto è concesso, di regola, anno per anno. Nel caso in cui la formazione si estende su più anni la decisione è resa in forma provvisoria, secondo modalità definite dal regolamento.
Condizioni particolari Art. 29 1 L’importo massimo dell’aiuto corrisponde alla sola tassa del corso, ma non supera in ogni caso 16'000 franchi.
2 Nel calcolo si considera il fabbisogno effettivo durante la formazione secondo il minimo vitale definito dal regolamento, tenendo conto delle entrate dell’economia domestica.
3 Della possibilità di contributo dei genitori, del coniuge, del partner registrato o del partner convivente, si tiene conto in misura analoga a quanto previsto nel capitolo secondo. Sezione 4 Aiuto al perfezionamento linguistico

Principi

Art. 30 1 Il soggiorno linguistico, di regola per l’apprendimento della lingua inglese, francese o tedesca, può essere finanziato con la concessione di un prestito al richiedente che è in possesso di un diploma riconosciuto dalla Confederazione o dai Cantoni che abilita all’esercizio di una professione se: a) all’estero; b) 12 settimane e al massimo 36 settimane; c) tipo intensivo, con almeno 25 lezioni settimanali di 45-50 minuti oppure 20 lezioni di 60 minuti; d) soggiorno il richiedente presenta l’attestato di partecipazione e il certificato d’esame e) è finanziato da altri enti (datore di lavoro, associazioni professionali, enti pubblici o privati
2 In deroga al cpv. 1, per gli studenti in formazione può essere concesso un prestito per il soggiorno linguistico della durata di almeno 4 settimane (3 settimane per chi segue una scuola professionale a tempo parziale) effettuato durante le vacanze estive previste dal calendario scolastico o nella pausa infrasemestrale di studi universitari o universitari professionali.
3 In deroga al cpv. 1, i richiedenti che hanno concluso la scuola media, in attesa d’iniziare gli studi postobbligatori possono seguire soggiorni linguistici in Svizzera tedesca o romanda per la lingua tedesca e francese. Per soggiorni linguistici da 3 a 11 settimane il richiedente deve presentare unicamente l’attestato di partecipazione, mentre a partire dalle 12 settimane dovrà documentare anche il certificato d’esame conseguito.
4 È inoltre possibile richiedere un prestito per l’assolvimento di uno stage professionale all’estero se è concomitante o segue la frequenza di un soggiorno linguistico. La durata del soggiorno linguistico deve essere di almeno 12 settimane e la durata totale (stage + soggiorno) non deve superare le 48 settimane. A fine periodo il richiedente deve documentare l’attestato di partecipazione al soggiorno, allo stage ed il certificato d’esame conseguito.
5 La mancata trasmissione della documentazione richiesta comporta la restituzione immediata del prestito.
Limite d’età Art. 31 10 L’aiuto al perfezionamento linguistico può essere concesso a richiedenti che nel corso dell’anno civile d’inizio della formazione non hanno ancora compiuto o non compiono il cinquantacinquesimo anno d’età.
Condizioni particolari
10 Art. modificato dalla L 30.5.2022; in vigore dal 5.8.2022 - BU 2022, 199.
Art. 32 1 L’importo massimo del prestito corrisponde alla sola tassa del corso, conteggiata quale unico costo nel calcolo, considerando tuttavia il limite della spesa media previsto per un corso equivalente.
2 Della possibilità di contributo dei genitori, del coniuge, del partner registrato o del partner convivente, si tiene conto in misura analoga a quanto previsto al capitolo secondo.
3 Il prestito è concesso in ragione di un importo minimo di 1'000 franchi fino ad un massimo di 15'000 franchi per l’assolvimento di uno o più corsi linguistici.
4 Il prestito concesso a un richiedente minorenne deve essere approvato dai genitori e comporta per essi un impegno solidale di restituzione.
Scambio individuale di allievi Art. 32a 11 L’allievo che partecipa ad uno scambio individuale di allievi tra Cantoni per l’apprendimento del tedesco o del francese organizzato dal servizio di cui all’art. 71 della legge della scuola del 1° febbraio 1990 ha diritto alla copertura della metà dei costi di alloggio alle condizioni definite dal regolamento. Sezione 5
1 2 Assegno di formazione terziaria sociosanitaria

Principi

Art. 32b 13
1 L’assegno di formazione terziaria sociosanitaria è concesso annualmente per consentire la frequenza scolastica nelle scuole del settore sociosanitario e delle cure infermieristiche.
2 È applicabile per analogia l’art. 13.
3 L’elenco delle formazioni riconosciute è stabilito dal Consiglio di Stato.
Limite d’età Art. 32c 14 L’assegno di formazione terziaria sociosanitaria può essere concesso a richiedenti che nel corso dell’anno civile d’inizio della formazione non hanno ancora compiuto o non compiono il cinquantacinquesimo anno d’età.
Condizioni particolari Art. 32d 15 1 L’assegno di formazione terziaria sociosanitaria può essere concesso sino alla copertura dei costi generali e dei costi della formazione, calcolati secondo i seguenti criteri in deroga a quanto disposto dal capitolo secondo: a) vitale, secondo modalità definite dal regolamento; b) per l’alloggio, secondo modalità definite dal regolamento; c) malattia obbligatoria, al netto delle riduzioni di premio; d) per l’esercizio professionale dell’eventuale coniuge, partner registrato o partner secondo modalità definite dal regolamento; e) di mantenimento e spese per l’istruzione dei figli; f) di formazione del richiedente; g) netto dell’eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente; h) netto del richiedente; i) alimenti percepiti; l) entrate percepite.
2 Della possibilità di contributo dei genitori, del coniuge, del partner registrato o del partner convivente, si tiene conto in misura analoga a quanto previsto nel capitolo secondo. Capitolo sesto Procedura
Dipartimento competente
11 Art. introdotto dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 147.
12 Sezione introdotta dalla L 23.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 116.
13 Art. introdotto dalla L 23.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 116.

14

Art. modificato dalla L 30.5.2022; in vigore dal 5.8.2022 - BU 2022, 199; precedente modifica: BU 2022,

116.

15 Art. introdotto dalla L 23.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 116.
Art. 33 1 Le decisioni in materia di concessione, revoca, trasformazione e restituzione di aiuti allo studio, abbandono di crediti, accertamento e modalità di rimborso, competono al Dipartimento designato dal Consiglio di Stato.
2 Una commissione consultiva nominata dal Dipartimento assiste le istanze competenti nell’esame di casi particolari ed esercita il controllo generale sulle finalità e sull’efficacia degli aiuti allo studio.
3 Le unità amministrative cantonali competenti, gli istituti e gli organi scolastici collaborano per informare i possibili richiedenti e le loro famiglie.

Richiesta

Art. 34
1 La richiesta di aiuto allo studio è presentata mediante un formulario secondo modalità definite dal regolamento.
2 La richiesta deve essere presentata prima dell’inizio della formazione per la quale è richiesto l’aiuto.
3 Se la richiesta è presentata a formazione iniziata, l’aiuto sarà calcolato pro rata temporis dal primo giorno del mese in cui è presentata. Le richieste presentate dopo la conclusione della formazione non vengono prese in considerazione.
4 Per le formazioni nel Cantone che iniziano nel mese di agosto il termine è prorogato al 30 settembre dell’anno scolastico in corso.

Accertamenti

Art. 35 1 Alla richiesta devono essere allegate l’ultima tassazione fiscale del richiedente, di entrambi i genitori, dell’eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente.
2 Firmando il formulario di richiesta di aiuto allo studio, il richiedente, i suoi genitori, l’eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente o altro rappresentante legale autorizzano l’autorità competente ad assumere le informazioni necessarie presso l’autorità tributaria o altro ufficio cantonale o comunale e presso l’istituto scolastico frequentato.
3 Nel caso in cui il formulario di richiesta sia incompleto di documentazione o di autorizzazione, l’autorità competente assegna al richiedente un termine di 30 giorni per trasmettere quanto richiesto. Se, scaduto questo termine, la documentazione e le autorizzazioni chieste sono ancora insufficienti, la richiesta viene respinta, salvo per quanto disposto dal cpv. 4.
4 Ove il richiedente fosse oggettivamente impossibilitato a produrre tutta la documentazione e le autorizzazioni chieste, l’Ufficio può chiedere le informazioni mancanti all’autorità tributaria. Qualora ciò fosse inattuabile o la richiesta risultasse infruttuosa, a titolo eccezionale la decisione può essere presa sulla base dei soli dati disponibili.
5 Il richiedente ha l’obbligo di comunicare all’autorità competente ogni cambiamento negli studi o nella condizione economica.
Assistenza amministrativa e procedura di richiamo Art. 36 Le autorità del Cantone e dei Comuni, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano, su richiesta scritta e motivata, o rendono accessibili mediante una procedura di richiamo, le informazioni necessarie per l’esame delle richieste inerenti agli aiuti di studio all’autorità competente per l’esecuzione della presente legge. Il Consiglio di Stato ne disciplina i particolari.
Elaborazione dei dati Art. 37 1 La protezione dei dati è assicurata da appropriate misure tecniche e organizzative definite in una specifica convenzione d’accesso ai dati fiscali.
2 È riservata la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.
Diritto applicabile Art. 38 1 Le decisioni inerenti agli aiuti allo studio sono fondate sul diritto in vigore al momento della decisione.
2 A titolo sussidiario sono applicabili le disposizioni della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno
1994.
Rimedi di diritto Art. 39
1 Contro la decisione in prima istanza è dato reclamo all’autorità che l’ha emanata entro un termine di 15 giorni.
2 Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato.
3 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
4 Ai ricorsi è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Riesame

Art. 40 Una decisione anteriore cresciuta in giudicato è sottoposta a riesame qualora il richiedente sia venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti che non potevano essere prodotti in precedenza. Capitolo settimo Disposizioni finali
Disposizioni esecutive Art. 41 Il Consiglio di Stato emana tramite regolamento le disposizioni di applicazione della presente legge.
Disposizioni transitorie Art. 42 Le richieste presentate dopo l’entrata in vigore della presente legge e del suo regolamento di applicazione sono rette dal nuovo diritto.
Entrata in vigore Art. 43 1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. 16 Pubblicata nel BU 2015 , 184.
16 Entrata in vigore: 1° giugno 2015 - BU 2015, 184.
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