Legge sui campeggi (943.100)
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Legge sui campeggi

Legge sui campeggi del 26 gennaio 2004 (stato 1° gennaio 2024) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - il messaggio 11 marzo 2003 n. 5369 del Consiglio di Stato; - il rapporto 14 gennaio 2004 n. 5369 R della Commissione della legislazione, decreta: Capitolo I Norme generali e definizioni

Scopo

Art. 1 La presente legge disciplina l’utilizzazione delle aree destinate a campeggio.

Principio

Art. 2
1 È possibile campeggiare unicamente nelle aree autorizzate destinate a campeggio.
2 Fa eccezione al principio di cui al cpv. 1 l’attendamento a scopo di bivacco in montagna.
Campeggiare; definizione Art. 3 1 Sono considerati «campeggiare» la sosta e il pernottamento temporaneo al di fuori del proprio domicilio, utilizzando in particolare installazioni mobili quali tende, «roulottes», «motorhomes».
Installazioni mobili Art. 4 2
1 Nei campeggi, è ammesso unicamente lo stazionamento di installazioni mobili, che durante il periodo di permanenza non possono restare inoccupate per di cinque giorni consecutivi. Rimane riservato quanto previsto dall’art. 4a.
2 Il Consiglio di Stato, in casi eccezionali e per un periodo transitorio, può prolungare sino a sette giorni il periodo stabilito dal cpv. 1.
Installazioni fisse Art. 4a
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1 Nei campeggi di vacanza è possibile riservare una porzione dell’area attrezzata e destinata stabilmente al soggiorno di ospiti all’installazione di bungalow fissi (costruzioni leggere o prefabbricati) di proprietà dei campeggi.
2 Quest’area deve risultare complementare rispetto alla parte rimanente del campeggio e, unitamente a quella per le installazioni mobili inoccupate per più giorni, non deve superare la percentuale fissata dall’art. 8 della legge.
Tipi di campeggio; definizioni Art. 5 1 I campeggi si distinguono in campeggi di vacanza e occasionali.
2 Sono campeggi di vacanza le aree attrezzate e destinate stabilmente al soggiorno di ospiti per periodi di riposo e di svago.
3 Sono campeggi occasionali le aree non attrezzate adibite eccezionalmente a tale scopo per una durata limitata. Capitolo II Condizioni e norme di sistemazione
Zone riservate a campeggio Art. 6 1 I campeggi sono ammessi solo in zone riservate a tale scopo da un piano regolatore comunale o piano di utilizzazione cantonale.
2 Fanno eccezione a questo principio i campeggi occasionali.
1 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 553.

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Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 553.
3 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 553.
Domanda di costruzione Art. 7
1 Alla domanda di costruzione dev’essere allegato un piano globale con illustrazioni dettagliate della sistemazione, dell’organizzazione e dell’equipaggiamento del campeggio nonché un rapporto tecnico esplicativo.
2 Il regolamento stabilisce le modalità e precisa il contenuto del piano globale.
Permanenza prolungata Art. 8 4 Quando il piano regolatore e il piano globale di cui all’art. 7 cpv. 1 lo prevedono è possibile destinare un’area del campeggio, non superiore al 40% del numero dei posti totali, allo stazionamento di installazioni mobili che possono restare inoccupate per più giorni o di installazioni fisse ai sensi dell’art. 4a.
Costruzioni o impianti permanenti Art. 9 Costruzioni o impianti permanenti sono ammessi solo se necessari o compatibili per l’esercizio del campeggio e se conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione.
Capienza massima Art. 10 La capienza massima in posti tenda, «roulottes», «motorhomes» è stabilita dal regolamento tenendo conto dell’ubicazione del campeggio.
Aree di svago Art. 11 1 Ogni campeggio deve disporre di aree libere comuni per l’attività di svago e di riposo degli ospiti.
2 Il regolamento ne fissa le superfici minime tenendo conto dell’ubicazione del campeggio.
Chiusura temporanea Art. 12
1 Durante la chiusura temporanea del campeggio i posti tenda, «roulottes» e «motorhomes» devono essere liberi; restano riservate la possibilità del deposito di «roulottes» e «motorhomes» sull’area adibita a questo scopo e indicata sul piano globale, così come le installazioni fisse di cui all’art. 4a. 5
2 Il Municipio competente può concedere, di volta in volta, deroghe a quanto prescritto al cpv. 1 qualora siano date sufficienti garanzie riguardo al mantenimento delle «roulottes» e «motorhomes» in installazioni mobili. Capitolo III Apertura ed esercizio

Autorizzazione

Art. 13 1 L’apertura e l’esercizio di un campeggio sono soggetti ad un’autorizzazione rilasciata dal Municipio, che sente preliminarmente, limitatamente ai campeggi occasionali, il Dipartimento del territorio.
2 Il regolamento stabilisce le modalità ed il contenuto della domanda.
Requisiti del titolare Art. 14 1 Il titolare dell’autorizzazione, rispettivamente il rappresentante delle persone giuridiche o unione di persone, dev’essere solvibile e non condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per reati intenzionali a meno che la condanna non sia eliminata dal casellario giudiziale. 6
2 Il Municipio può assumere presso uffici pubblici ulteriori informazioni.
Assicurazione obbligatoria Art. 15 Il titolare deve stipulare un’assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile. Il regolamento stabilisce le prestazioni minime.
Requisiti del gerente Art. 16 1 Il gerente, in proprio o per conto del titolare, deve possedere i requisiti indicati per il titolare.
4 Art. modificato dalla L 18.9.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 366; precedente modifica: BU 2012,

553.

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Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 553.
6 Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 21.
2 Il gerente per conto del titolare dev’essere legato a quest’ultimo da un contratto di lavoro.
Chiusura temporanea o definitiva e riapertura stagionale Art. 17 La chiusura temporanea o definitiva e la riapertura stagionale di un campeggio devono essere tempestivamente notificate al Municipio.
Sospensione provvisoria Art. 18 L’autorizzazione può essere sospesa, qualora non siano adempiuti i requisiti di legge o di regolamento per l’ottenimento della stessa o quando intervengano temporaneamente situazioni di pericolo.
Estinzione dell’autorizzazione Art. 19 7
1 L’autorizzazione si estingue: a) la morte del titolare o lo scioglimento della persona giuridica o la divisione dell’unione di b) la rinuncia del titolare; c) la revoca.
2 In caso di estinzione dell’autorizzazione ogni struttura fissa, con particolare riferimento all’installazione di bungalow, deve essere rimossa e la situazione iniziale dei fondi ripristinata conformemente allo stato degli stessi prima della realizzazione del campeggio.
3 L’obbligo di rimozione si estende anche a tutte le infrastrutture direttamente correlate, come, in particolare, i viali d’accesso e le canalizzazioni. Capitolo IV Prescrizioni di polizia, di igiene e di sicurezza
Obblighi del gerente Art. 20
1 Il gerente è responsabile del mantenimento dell’ordine, della tutela, della moralità, dell’igiene e della sicurezza del campeggio.
2 Egli è tenuto in particolare: a) effettuare le notifiche prescritte dal regolamento; b) un piano aggiornato dell’area occupata dai campeggiatori.
Limite d’età Art. 21 I giovani d’età inferiore ai 16 anni possono essere ammessi nei campeggi se accompagnati da persone maggiorenni che si rendano garanti del loro comportamento. Per i giovani dai 14 ai 16 anni l’accompagnamento può essere sostituito da un’autorizzazione scritta dai genitori.
Servizi igienici Art. 22 1 Il campeggio deve disporre di servizi igienici sufficienti.
2 Il regolamento di applicazione ne stabilisce il numero e le caratteristiche.

Controlli

Art. 23 8 1 Quando le circostanze lo richiedono, gli agenti e gli assistenti della polizia cantonale e comunale possono: a) i campeggi; b) i dati personali di chi si trova; c) i campeggiatori che provocano disordini.
2 Il titolare rispettivamente il gerente presta la sua collaborazione agli agenti e agli assistenti di polizia nonché ai preposti ai controlli designati dalle autorità cantonali, comunali e dagli Enti turistici. Capitolo V Tasse
Tassa di rilascio Art. 24 Per il rilascio dell’autorizzazione è prelevata una da un minimo di fr. 200.-- ad un massimo di fr. 5000.-- secondo il genere e l’importanza del campeggio.
Tassa d’esercizio

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Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 553.
8 Art. modificato dalla L 14.4.2014; in vigore dal 13.6.2014 - BU 2014, 296.
Art. 25 Per l’esercizio del campeggio è prelevata inoltre una tassa annua da un minimo di fr.
400.-- ad un massimo di fr. 4000.-- secondo il genere, l’importanza e la durata di apertura annua del campeggio.
Tassa campeggio occasionale Art. 26 Per l’esercizio di un campeggio occasionale è prelevata una tassa variante tra i fr. 50.- ed i fr. 500.--. Le associazioni a carattere sociale possono beneficiare dell’esenzione. Capitolo VI Sanzioni

Multa

Art. 27 Le infrazioni alla presente legge ed al suo regolamento sono punite dal Municipio con una multa da un minimo di fr. 50.-- ad un massimo di fr. 10'000.-- giusta le norme della legge organica comunale.

Sospensione

Art. 28 L’autorizzazione può essere sospesa in ogni tempo e per un periodo massimo di tre mesi: a) il titolare o il gerente contravvengono gravemente o ripetutamente alle norme della legge o del regolamento di applicazione; b) il titolare non ha effettuato il pagamento della tassa.

Revoca

Art. 29 L’autorizzazione deve essere revocata: a) per ottenerla, sono state date indicazioni inveritiere; b) dopo un provvedimento di sospensione, si persiste o si ricade nella stessa infrazione la quale era stata sospesa l’autorizzazione o non si provvede a rimuovere il motivo che ha la sospensione.
Autorità di ricorso Art. 30
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1 Contro le decisioni del Municipio l’interessato può ricorrere al Consiglio di Stato.
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Capitolo VII Norme abrogative finali
Norma abrogativa Art. 31 La presente legge abroga la legge sui campeggi del 16 aprile 1985.
Entrata in vigore Art. 32
1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. 10 Pubblicata nel BU 2004 , 199.

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Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
10 Entrata in vigore: 1° giugno 2004 - BU 2004, 202.
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