Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza (462.100)
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Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza

1 Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza (del 17 dicembre 1973) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 8 febbraio 1973 n. 1882 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Capitolo I Promovimento e coordinamento Genere e misure dei sussidi Scopo della legge Art. 1
1 Lo Stato promuove e coordina mediante la concessione di sussidi, nell’ambito della pianificazione cantonale in materia: a) la costruzione, l’ammodernamento e l’ampliamento delle colonie di vacanza riconosciute; b) il finanziamento delle spese di esercizio delle colonie di vacanza per i soggiorni di vacanza riconosciuti promossi da enti pubblici e privati;
1 c) ... 2 d) la formazione e il perfezionamento del personale.
2 I sussidi sono concessi secondo le direttive del Consiglio di Stato. Riconoscimento di colonie di vacanza Art. 2 1 Il Dipartimento competente riconosce le colonie di vacanza che soddisfano le seguenti condizioni: a) accolgono minorenni domiciliati nel Cantone senza discriminazioni di qualsiasi natura; b) dispongono di personale direttivo e educativo in numero sufficiente avente i requisiti morali e professionali richiesti dall’attività svolta dalla colonia; 3 c) dispongono di locali e attrezzature idonei; d) ... 4
2 Per le colonie di vacanza di nuova creazione la domanda di riconoscimento deve essere preventivamente presentata al Dipartimento competente.
3 Contro le decisioni in materia di riconoscimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. 5 Art. 3 ... 6 Sussidi: a) per le colonie montane Art. 4 Lo Stato sussidia, sino ad un massimo del 50% della spesa di preventivo: a) l’acquisto del terreno occorrente, la costruzione, le attrezzature e l’arredamento per la creazione, l’ampliamento e l’ammodernamento di colonie di vacanza site nel Cantone;
1 Lett. modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 514.
2 Lett. abrogata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 514.
3 Lett. modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 514.
4 Lett. abrogata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 514.
5 Cpv. reintrodotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 28; precedente modifica: BU
2006, 514.
6 Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 514.
2 b) l’ammodernamento delle colonie di vacanza riconosciute, site in altri Cantoni, purché i lavori non comportino un aumento di posti-letto.
2 Il sussidio può essere adeguato in caso di sorpassi giustificati.
3 Il sussidio può essere aumentato del 10% per colonie comunali o consortili oppure quando hanno strutture educative e logistiche tali da poter essere messe a disposizione di scuole pubbliche nel periodo scolastico oppure se rivestono, per utilizzazione o specializzazione, un carattere di particolare interesse pubblico.
4 ... 7 b) per le colonie al mare Art. 5 1 Per l’acquisto del terreno e sulla spesa preventiva per la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento delle colonie di vacanza al mare riconosciute il Cantone versa un contributo annuo sino al 3% del capitale investito per un periodo di 20 anni.
2 Viene pure concesso un sussidio sino ad un massimo del 50% per l’acquisto delle attrezzature e dell’arredamento.
3 I sussidi sono deliberati dal Consiglio di Stato per un importo sino a fr. 6’000.- l’anno e dal Gran Consiglio per importi superiori. c) per l’esercizio Art. 6 8 9 1 Per garantire un regolare esercizio e un efficiente funzionamento alle colonie di vacanza riconosciute dallo Stato, il Consiglio di Stato può concedere alle stesse un contributo fisso stabilito a preventivo per giornata ponderata e ospite minorenne.
2 Il contributo fisso ammonta al massimo al 30% dei costi per giornata di presenza.
3 In caso di numero effettivo di giornate/ospite inferiore a quanto preventivato, il contributo sarà ridotto proporzionalmente. d) per i soggiorni di vacanza per minorenni bisognosi di cure Art. 7 10 11
1 Il Consiglio di Stato può concedere un contributo fisso per giornata ponderata e ospite, comunque non superiore al 60% dei costi per giornata di presenza, per i soggiorni di vacanza per minorenni bisognosi di particolare cura organizzati da enti riconosciuti dallo Stato in conformità con i dispositivi disciplinati dal Regolamento di applicazione. 12
2 In caso di numero di giornate/ospite effettivo inferiore a quanto preventivato, il contributo sarà ridotto proporzionalmente. e) per la formazione e il perfezionamento del personale aa) In generale 13 Art. 8 14 Il Consiglio di Stato può partecipare al finanziamento delle spese di formazione e di perfezionamento del personale delle colonie di vacanza mediante la concessione di sussidi agli enti gestori di tali attività oppure concedendo assegni di studio e prestiti alle persone che frequentano questi corsi secondo i criteri stabiliti dal regolamento di applicazione. bb) Enti e scuole Art. 8a 15 16 1 Il finanziamento degli enti che offrono corsi di formazione e di perfezionamento è assicurato da tutte le entrate d’esercizio e dal contributo globale dello Stato.
7 Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 14.
8 Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 256.
9 Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.
10 Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 256.
11 Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.
12 Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 514.
13 Nota marginale modificata dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 256.
14 Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 256.
15 Art. introdotto dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 256.
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2 Il contributo globale è calcolato annualmente dal Consiglio di Stato sulla base dei compiti attribuiti all’ente sussidiato mediante contratto di prestazione e sulla base della relativa attività.
3 Il contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ente sussidiato. Esso viene versato a rate. Commisurazione del sussidio Art. 9 Nel commisurare il sussidio di cui agli art. 4 e 5 devono essere tenuti in considerazione l’ubicazione dell’edificio, la possibilità di utilizzazione dello stesso per altri scopi d’interesse pubblico, la potenzialità finanziaria dell’ente proprietario. Garanzia dello Stato Art. 10
1 Per la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento di edifici destinati a colonie di vacanza riconosciute, il Cantone può prestare garanzia per l’ottenimento del capitale necessario fino al massimo della spesa riconosciuta, dedotto il sussidio.
2 La garanzia è concessa per decisione dal Consiglio di Stato fino all’importo di fr. 200’000.-; dal Gran Consiglio per importi superiori. Capitolo II Commissione - Requisiti delle domande di sussidiamento Commissione per le colonie di vacanza Art. 11 1 Il Consiglio di Stato nomina ogni quadriennio una Commissione per le colonie di vacanza.
2 La Commissione è organo consultivo del Dipartimento competente: in particolare può essere chiamata a dare il suo avviso su ogni questione riguardante il coordinamento e il sussidiamento delle colonie di vacanza. 17
3 Le competenze e il funzionamento della Commissione sono ulteriormente precisati dal regolamento di applicazione della legge. Requisiti delle domande di sussidiamento Art. 12 Il regolamento di applicazione della legge stabilisce i termini di presentazione delle domande di sussidiamento e la documentazione necessaria. Capitolo III Vigilanza della gestione Vigilanza Art. 13 Il Dipartimento competente esercita la vigilanza sull’applicazione di questa legge. Approvazione dei bilanci; direttive contabili Art. 14
1 I conti di esercizio e i bilanci patrimoniali delle colonie di vacanza riconosciute e sussidiate secondo questa legge devono essere sottoposti annualmente all’approvazione del Dipartimento competente.
2 Il Dipartimento può ordinare le opportune verifiche e revisioni e dare istruzioni di ordine contabile e statistico. Art. 15 ... 18 Altri obblighi: a) in generale Art. 16 1 Il Consiglio di Stato emana norme relative alle strutture edilizie, all’organizzazione interna, al numero ed alla qualificazione del personale, al numero massimo degli ospiti delle colonie di vacanza riconosciute.
16 Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.
17 Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 514.
18 Art. abrogato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 256.
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2 La concessione dei sussidi è subordinata al rispetto di tali norme. b) in particolare Art. 17 Nel decreto che concede i sussidi, il Consiglio di Stato, rispettivamente il Gran Consiglio possono stabilire misure speciali, specie in considerazione dell’ammontare del sussidio, dell’interesse pubblico che riveste la colonia di vacanza riconosciuta e dalla natura giuridica dell’ente da cui dipende. Capitolo IV Garanzie - Restituzione dei sussidi Norme finali Ipoteca legale Art. 18 1 A garanzia della restituzione dei sussidi concessi in base all’articolo 4 è istituita un’ipoteca legale sull’immobile sussidiato, che richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario. Nel caso in cui l’ipoteca legale non fosse iscrivibile il Consiglio di Stato potrà esigere misure particolari a garanzia della restituzione dei sussidi concessi.
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2 L’ipoteca ha una durata di 20 anni dal momento della concessione del sussidio e il suo grado è determinato dalla data dell’iscrizione.
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3 Allo scopo di favorire il credito ipotecario, a richiesta motivata del proprietario dell’immobile ipotecato, il Consiglio di Stato può concedere la postergazione dell’ipoteca legale così istituita.
4 Decorso il periodo di 20 anni, lo Stato provvede a chiedere la cancellazione dell’ipoteca. Revoca del riconoscimento Art. 19 1 Il Consiglio di Stato può revocare il riconoscimento di una colonia qualora venissero a mancare le condizioni stabilite dalla legge, oppure in caso di grave irregolarità nella gestione.
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 21 Restituzione di sussidi
22 Art. 20
1 Il Consiglio di Stato, entro 20 anni dalla concessione, ordina la restituzione di tutti i sussidi, dedotto il 5% della somma per ogni anno d’esercizio: a) quando il sussidio sia stato ottenuto con motivazione infondata, inveritiera o con documentazione falsa; b) quando il sussidio sia stato usato per uno scopo diverso da quello per cui fu concesso; c) quando il beneficiario non si attiene alle disposizioni di questa legge d) o alle condizioni particolari fissate in base ad essa; quando le colonie di vacanza riconosciute vengono destinate ad altro scopo o alienate.
2 ...
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3 È riservata l’azione penale. Art. 21 ...
24 Norme di applicazione Art. 22 Il Consiglio di Stato stabilisce le norme di applicazione della legge; esso designa il Dipartimento competente. Norme abrogate e modificate Art. 23 1 Gli art. 10, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies della legge per la protezione della maternità, dell’infanzia, della fanciullezza e dell’adolescenza del 15 gennaio 1963 sono abrogati.
19 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 472.
20 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 472.
21 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 28.
22 Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 28.
23 Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 28.
24 Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 514.
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2 L’art. 16 della legge per la protezione della maternità, dell’infanzia, della fanciullezza e dell’adolescenza del 15 gennaio 1963 è abrogato e sostituito dal seguente: 25 Entrata in vigore Art. 24 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° maggio
1974. Pubblicata nel BU 1974 , 149.
25 La modifica qui appressa è inserita nella L menzionata.
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