Legge sull’ordine pubblico (550.100)
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Legge sull’ordine pubblico

Legge sull’ordine pubblico (LOrP) (del 23 novembre 2015) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – il messaggio 11 marzo 2015 n. 7055 del Consiglio di Stato, – il rapporto 18 novembre 2015 n. 7055R della Commissione della legislazione, decreta:

Scopo

Art. 1 La presente legge ha per scopo la tutela, sul territorio cantonale, dell’ordine, della tranquillità, della moralità, della salute e della sicurezza pubblici.

Infrazioni

a) di competenza del municipio Art. 2
1 Sono puniti con la multa di competenza municipale coloro che, intenzionalmente: a) l’accattonaggio; b) vagare su suolo pubblico animali potenzialmente pericolosi che sono in loro custodia, di adottare le misure necessarie onde evitarne la fuga oppure di avvertire senza indugio quando è avvenuta; c) malgrado l’ingiunzione fatta loro dalla competente autorità: di riparare o di demolire gli pericolanti; di effettuare lavori urgenti o ripari onde evitare un pericolo imminente; malgrado il divieto, a continuare in lavori od opere considerati pericolosi; d) imbrattano o in altro modo insudiciano il suolo o beni pubblici, riservate le eventuali comunali in materia; e) a causa del loro stato psico-fisico alterato, la tranquillità pubblica con atti, clamori od molestie; f) schiamazzi notturni nei luoghi abitati in violazione delle norme locali di quiete; g) la prostituzione nei luoghi pubblici o privati, turbando l’ordine, la tranquillità, la moralità, salute o la sicurezza pubblici, siano essi all’aperto od al chiuso ma visibili al pubblico, riservato
199 del Codice penale svizzero (CP); h) l’adescamento su suolo pubblico o privato visibile al pubblico allo scopo di esercitare la i) o coprono il viso su area pubblica o in luoghi, pubblici o privati, che offrono servizi al l) costringono o inducono in altro modo altri a dissimulare o coprire il viso su area o in luoghi, pubblici o privati, che offrono servizi al pubblico.
2 Il divieto di cui al capoverso 1 lettere i) e l) non si applica, in particolare, all’uso di copricapi e di mezzi protettivi o difensivi consoni all’esercizio di una funzione pubblica o prescritti dalla legge o da altre norme particolari, per motivi di salute, di sicurezza, professionali, di pratica sportiva, oppure in occasione di feste e manifestazioni religiose, tradizionali, culturali, artistiche, ricreative o commemorative o per usanze locali, o per motivi di carattere politico o commerciale. 1
b) di competenza del ministero pubblico Art. 3 Sono puniti con la multa di competenza del ministero pubblico coloro che, intenzionalmente: a) con armi da fuoco o lanciano oggetti pericolosi in zone abitate o in altre circostanze tali creare pericolo pubblico; b) su suolo pubblico o privato sostanze od altri preparati allo scopo di far soffrire perire animali selvatici o domestici.
c) di competenza della magistratura dei minorenni Art. 4 Le infrazioni contemplate dalla presente legge commesse da minorenni sono di esclusiva competenza della magistratura dei minorenni.
1 Cpv. modificato dalla L 16.9.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 396.
Ammontare della multa Art. 5 1 Le infrazioni alla presente legge, sono punite con la multa da 100. – a 10’000.– franchi.
2 La polizia può richiedere al contravventore residente all’estero una anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera.
Procedura e rimedi giuridici Art. 6 1 La procedura e i rimedi giuridici sono retti: a) legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), nelle fattispecie di cui all’articolo 2; b) Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP), nelle fattispecie di cui all’articolo 3; c) Procedura penale minorile del 20 marzo 2009 (PPMin), nelle fattispecie commesse da
2 I municipi trasmettono d’ufficio al ministero pubblico o alla magistratura dei minorenni le denunce che esulano dalla loro competenza o che presentano caratteristiche di particolare gravità, di recidività o di concorso con altri reati non contemplati nell’articolo 2.
Direttive di applicazione Art. 7 Il Consiglio di Stato, tramite un regolamento, emana le necessarie direttive all’indirizzo delle autorità comunali.

Abrogazione

Art. 8 La legge sull’ordine pubblico del 29 maggio 1941 è abrogata.
Norma transitoria Art. 9 Le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono disciplinate secondo il diritto anteriore.
Entrata in vigore Art. 10 1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. 2
3 Con l’entrata in vigore della legge, entrano in vigore anche i nuovi articoli 9a e 96 della Costituzione cantonale approvati il 22 settembre 2013. Pubblicata nel BU 2016 , 194.
2 Entrata in vigore: 1° luglio 2016 - BU 2016, 194.
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