Regolamento sul patronato nel Cantone Ticino (4.2.1.1.6)
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Regolamento sul patronato nel Cantone Ticino

sul patronato nel Cantone Ticino IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO visto l’ art. 18 ter della Legge di applicazione del Codice penale svizzero; su proposta del Dipartimento di giustizia,

Definizione

Art. 1

L’ Ufficio di Patronato del Cantone Ticino, di seguito “Ufficio”, dipende dalla Sezione esecuzione pene del Dipartimento di giustizia ed esplica una funzione socio-educativa operando nell’ ambito penale e post-penale, in applicazione degli artt. 47 e 379 CPS.

Compiti dell’ Ufficio

Art. 2

1 L’ Ufficio deve assicurare l’ esecuzione dei compiti previsti dall’ art. 47 CPS in particolare: a) ricondurre ad onestà di vita le persone che gli sono affidate assistendole e consigliandole, segnatamente procurando loro collocamento e lavoro (art. 47 CPS, cpv. 1); b) sorvegliare con discrezione le persone che gli sono affidate, in modo da non comprometterne l’ avvenire (art. 47 CPS, cpv. 2); c) vigilare affinché le persone che gli sono affidate e che sono dedite alle bevande alcooliche o agli stupefacenti o che, per il loro stato di salute mentale o fisico, sono predisposte a ricadute, siano collocate in un ambiente favorevole e, se necessario, siano controllate da un medico (art. 47 CPS, cpv.
3).

Garanzia dell’ assistenza

Art. 3

periodo di detenzione preventiva o di esecuzione della pena.

Animazione e formazione

Art. 4

L’ Ufficio provvede ad organizzare le attività di animazione e di formazione presso le strutture carcerarie cantonali, secondo i dettami dell’ art. 37 cfr. 1 CPS.

Patronato obbligatorio

Art. 5

1 L’ Ufficio deve occuparsi dei casi che gli sono affidati dal Giudice (artt. 41 cfr. 2, 43 cfr. 2 CPS e art. 32 cfr. 2 CPM), dal Consiglio di vigilanza (artt. 38 cfr. 2, 42 cfr. 4, 43 cfr. 4, 44 cfr. 4, 100 ter CPS, 31 cfr.
2 CPM), dalle competenti Autorità di altri Cantoni (art. 379 cfr. 2 CPS).
2 Copia di ogni decisione di affidamento viene immediatamente trasmessa all’ Ufficio di Patronato.

Patroni

Art. 6

1 L’ Ufficio designa un patrono per ogni persona che gli è affidata (art. 379 cfr. 1 CPS).
2 Il patrono può essere scelto anche fra persone esterne all’ Ufficio.
3 I casi previsti al capoverso 2 del presente articolo sono regolati da speciali disposizioni.

Compiti del patrono

Art. 7

1 Ufficio di Patronato.
2 Il patrono amministra, con l’ accordo dell’ interessato, eventuali redditi da attività lucrativa, da assicurazioni sociali, da prestazioni assistenziali, o il peculio ai sensi dell’ art. 378 CPS.

Segnalazione

Art. 8

Tramite l’ Ufficio il patrono potrà proporre l’ ammonimento o la revoca della liberazione condizionale se la persona affidatagli si sottrae alla sua vigilanza, trasgredisce le norme di condotta o delude, in qualsiasi altro modo, la fiducia in lui riposta.

Competenze

cantonali ivi comprese quelle destinate alla detenzione preventiva.
2 Esso prende contatto con tutte le persone che ne fanno richiesta e con coloro il cui stato lo esige, siano esse in esecuzione di pena che in detenzione preventiva.
3 Durante la fase di inchiesta il Magistrato competente può derogare da quanto detto al capoverso 2 del presente articolo.

Collaborazioni cantonali

Art. 10

1 L’ Ufficio opera in stretta collaborazione con la Direzione del Penitenziario e delle altre strutture carcerarie, con la Magistratura ed il Consiglio di vigilanza.
2 Esso può avvalersi della collaborazione di altri servizi statali o di analoghi servizi privati, in particolare l’ Ufficio mantiene stretti rapporti con la Fondazione recupero sociale.

Collaborazioni nazionali e internazionali

Art. 11

L’ Ufficio partecipa attivamente ai lavori di organismi nazionali ed europei che operano nello stesso campo.

Trasmissione degli atti

Art. 12

1 norma della legge sulla protezione dei dati.
2 La trasmissione degli atti, alle Autorità che ne fanno motivata richiesta, può avvenire solo con il consenso del Dipartimento di giustizia.

Rapporto di esercizio.

Art. 13

L’ Ufficio di Patronato allestisce ogni anno un rapporto di esercizio che viene trasmesso al Dipartimento di giustizia.

Abrogazioni

Art. 14

Il presente regolamento abroga il Regolamento sul Patronato penale del 12 novembre 1979.

Disposizioni finali

Art. 15

Il regolamento entra in vigore
1) con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicato nel BU 1991 , 363. Note:
1) Entrata in vigore: 26 novembre 1991 - BU 1991, 363.
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