Regolamento sul pretirocinio (5.2.1.1.2.1)
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Regolamento sul pretirocinio

5.2.1.1.2.1 Regolamento sul pretirocinio (del 4 settembre 2001) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO richiamati: - la Legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978, - l’ Ordinanza sulla formazione professionale del 7 novembre 1979, - la Legge sull’ orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 4 febbraio 1998, - i l Regolamento della Legge sull’ orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 20 ottobre 1998, d e c r e t a :

Scopo

Art. 1

1 Il pretirocinio è destinato ai giovani di ambo i sessi che, assolto l’ obbligo scolastico, non sono in grado di iniziare un tirocinio.
2 Esso si articola, a seconda delle ragioni sottese all’impo ssibilità di iniziare il tirocinio, in: a) pretirocinio di integrazione, per giovani immigrati con difficoltà linguistiche; b) pretirocinio di motivazione, per giovani al beneficio di provvedim enti della Legge federale sull’ assicurazione contro la disoccup azione (LADI); c) pretirocinio di orientamento, per giovani che non hanno maturato una scelta definitiva di formazione professionale.
Domanda per l’ ammissione al pretirocinio Art. 2
1 La domanda di ammissione di un giovane al pretirocinio deve essere prese ntata alla Divisione della formazione professionale (detta in seguito Divisione).
2 Alla domanda di ammissione devono e ssere allegati, a seconda dell’ indirizzo: a) per gli allievi che hanno frequentato le scuole canton ali, il giudizio motivato dell’orientat ore professionale sull’ opportunità di seguire tale corso; b) le attestazioni dei servizi cantonali del mercato del lavoro; c) il rapporto della direzione scolastica o di altre aut orità scolastiche attestante l’ iter scolastico seguito dal richiedente.

Esame della domanda

Art. 3

La Divisione esamina la domanda, eventualme nte con la collaborazione dell’ Ufficio di orientamento scolastico e professionale o della direzione scolas tica precedente, e decide sull’ ammissione al pretirocinio del richiedente, dando ne comunicazione alle parti interessate.

Struttura del corso

Art. 4

Il pretirocinio dura di regola un anno ed è strutturato in: a) una parte scolastica, mediamente due giorni alla settimana; b) una parte lavorativa, mediamente tre giorni alla settimana, organizzata in attività di laboratorio o in periodi di pratica in azienda.

Insegnamento scolastico

Art. 5

1 L’ insegnamento professionale viene impartito da docenti particolarmente qualificati.
2 Esso comprende materie di cultura generale e di orientamento p rofessionale secondo un programma commisurato alle attitudini dei giovani.
3 Alla fine dell’ anno scolastico i docenti trasmettono alla Divisione un rapporto dettagliato che attesti il grado di preparazione nelle materie scolastiche e le possibilità di collo camento professionale.

Periodi di pratica (stages)

Art. 6

I periodi di pratica (stages professionali) si possono tenere in aziende pubbliche o private come pure nei centri p rofessionali riconosciuti dall’ autorità cantonale.

Frequenza

Art. 7

Il giovane am messo al pretirocinio deve presenziare regolarmente alle attività scolastiche e lavorative proposte.

Orientamento e collocamento

Art. 8

1 Il giovane in pre tirocinio compie ogni sforzo d’ intesa con i docenti, gli orientatori professionali ed eventualmente g li ispettori di tirocinio, affinché entro il termine dell’ anno possa stipulare un contratto di tirocinio.
2 Se, durante i l corso, prima della fine dell’ anno scolastico, il giovane sottoscrive un contratto di tirocinio, viene subito esonerato dalla frequenza al pretirocinio.

Attestato

Art. 9

1 Alla fine del corso al giovane viene rilasciato u n attestato di frequenza con l’ indicazione dei giorni di scuola, delle materie trattate e degli stages seguiti.
2 L’ attestato è firmato dal direttore della Divisione e dal responsabile del corso.

Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 10

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esec utivi ed entra in vigore con l’ anno scolastico 2001/2002. Pubblicato nel BU 2001 , 300.
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