Regolamento delle Preture (177.120)
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Regolamento delle Preture

Regolamento delle Preture (dell’11 novembre 2003) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO d e c r e t a : Sezione 1 Norme generali

Funzionamento dell’ufficio della Pretura

Art. 1

1 La Pretura è diretta dal Pretore. Egli è responsabile del buon funzionamento dell’ufficio.
2 L’aggiornamento delle cause è stabilito dal Pretore, il quale provvede che le stesse si svolgano e siano definite il più sollecitamente possibile nei termini fissati dalla legge.

Organizzazione degli incarti

a) Registrazione informatica

Art. 2

1 Le petizioni e le istanze, appena giunte, vengono registrate nell’apposito supporto informatico, secondo le indicazioni della Divisione della giustizia.
2 Vengono immediatamente cancellate le petizioni o istanze decise o tolte per desistenza, transazione o compromesso, o per mancato anticipo delle spese.

b) Timbratura e numerazione degli atti di causa

Art. 3

1 Gli atti e i documenti prodotti sono timbrati con la data di ricezione (giorno, mese, anno) dalla Pretura, la quale provvede pure ad indicare su di essi, l’incarto al quale appartengono.
2 I documenti degli interventi sono numerati con le cifre romane. Negli incidenti conservano la serie del merito. Art. 4 ... 1

Atti

a) Estratti e copie

Art. 5

La Pretura, entro 5 giorni, rilascia alle parti che non la dispensano espressamente, copia delle perizie e dei verbali, che non fossero già stati consegnati al termine dell’udienza. E` vietato consegnare gli originali.

b) Custodia

Art. 6

1 La Pretura è responsabile della custodia dei documenti e degli atti di causa.
2 Nessun atto o documento può essere ritirato senza la firma di persona autorizzata al ritiro.
3 La consegna delle copie degli allegati destinate alla Pretura è vietata.

c) Restituzione

Art. 7

Terminata la causa, se le parti non ritirano i rispettivi documenti entro otto giorni dalla crescita in giudicato, la Pretura deve rimetterli a chi di diritto, a mezzo raccomandata, ed è sciolta da ogni responsabilità.

Rendiconto

Art. 8

1 Alla fine di ogni anno il Pretore rassegna alla Divisione della giustizia un rendiconto del movimento delle cause ed un rapporto sull’andamento generale della Pretura.
2 Nel corso dell’anno la Divisione della giustizia potrà inoltre ingiungere alle Preture l’allestimento di rendiconti straordinari, intesi a dimostrare il lavoro compiuto e l’osservanza dei termini, segnatamente nelle procedure sommarie e accelerate. Sezione 2 Organizzazione della Pretura di Lugano
1 Art. abrogato dal R 7.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 510.

Ripartizione delle cause tra le Sezioni

Art. 9

1 La Pretura del Distretto di Lugano è suddivisa in sei Sezioni. Ciascun Pretore dirige una Sezione.
2 Le cause sono ripartite tra le Sezioni nel modo seguente: 2 a) Loreto e Molino Nuovo del Comune di Lugano, ad esclusione delle cause assegnate alle Sezioni 4, 5 e 6; 3 b) nonché nei Comuni dei Circoli della Magliasina, di Agno, di Sessa, di Sonvico, di Vezia tranne i Comuni di Sorengo e Massagno, di Breno, di Capriasca e di Taverne, ad esclusione delle cause assegnate alle Sezioni 4, 5 e 6; c) Carabbia, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona e Viganello del Comune di Lugano, ad esclusione delle cause assegnate alle Sezioni 4, 5 e 6; d) e) f)
3 Le cause in materia di diritto di famiglia sono attribuite dal Presidente alternativamente alle Sezioni 4 e 6. I procedimenti cautelari e di merito sul medesimo oggetto devono essere attribuiti alla stessa Sezione.
4 Le cause di competenza della Pretura a seguito di una proroga convenzionale della giurisdizione sono attribuite dal Presidente alle Sezioni 1, 2 e 3, secondo il loro ordine di entrata.
5 Alla ripartizione prevista dai cpv. 2 a 4 può essere derogato su decisione del Presidente qualora la natura del procedimento, la sua connessione con altri procedimenti o con la materia attribuita ad altre Sezioni o la suddivisione equitativa del lavoro lo giustifichino.

Assegnazione delle Sezioni

Art. 10

1 I Pretori designano i singoli magistrati preposti alle sei Sezioni, garantito il diritto preferenziale di opzione dei magistrati in base all’ordine di anzianità di carica.
2 Il Presidente provvede alla relativa pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Impedimento legale del Pretore

Art. 11

In caso di impedimento legale del Pretore e del Pretore aggiunto competenti la causa è devoluta ad altro Pretore o Pretore aggiunto nel modo seguente: 4 a)
2 Cpv. modificato dal R 7.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 510; precedente modifica: BU

2004, 162.

3

Lett. modificata dal R 30.3.2004; in vigore dal 5.4.2004 - BU 2004, 162.
4 Frase modificata dal R 7.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 510.
b) c) d) e) f) Art. 12 ... 5

Competenza per la ripartizione delle cause

Art. 13

La ripartizione delle cause in entrata fra i sei Pretori è effettuata dal presidente sulla base dell’art. 1 del presente Regolamento, il quale fa apporre in calce o a tergo della petizione o dell’istanza l’indicazione della Sezione competente.

Primo atto di causa e successivi

Art. 14

Il primo atto di causa va genericamente indirizzato alla Pretura del Distretto di Lugano, mentre i successivi atti devono essere presentati alla Sezione competente. Art. 15 ... 6

Entrata in vigore

Art. 16

1 Sono abrogati: a) b)
2 Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente. 7 Pubblicato nel BU 2003 , 322.
5 Art. abrogato dal R 7.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 510.

6

Art. abrogato dal R 7.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 510.
7 Entrata in vigore: 21 novembre 2003 - BU 2003, 322.
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