Regolamento della legge sulle scuole universitarie (421.110)
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Regolamento della legge sulle scuole universitarie

Regolamento della legge sulle scuole universitarie (RLSU) 1 del 18 febbraio 2014 (stato 1° giugno 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulle scuole universitarie del 3 ottobre 1995, 2 decreta: Capitolo primo Generalità
Dipartimento competente Art. 1 3 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione della legge sulle scuole universitarie del 3 ottobre 1995 (di seguito legge) e del presente regolamento.
Autorizzazione insegnamenti in altre lingue Art. 1a 4 L’Università della Svizzera italiana e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana sono tenute a presentare al Consiglio di Stato la richiesta di autorizzazione per corsi di laurea bachelor e master che prevedono più di 1/3 dei crediti ECTS erogati in lingue diverse dall’italiano. Il Consiglio di Stato risponde entro due mesi dalla richiesta. Capitolo secondo Università della Svizzera italiana (USI) e Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)
Politica universitaria Art. 2
1 Il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento, cura gli interessi del Ticino come Cantone universitario negli organi nazionali ed intercantonali preposti alla politica universitaria e della ricerca scientifica o dinanzi ad essi. Esso sovrintende alla collaborazione transfrontaliera in questi campi.
2 Il Consiglio dell’USI e il Consiglio della SUPSI curano, conformemente alla politica universitaria del Cantone, i rapporti diretti con università e scuole universitarie professionali svizzere ed estere, delegandoli agli organi loro subordinati per gli aspetti di loro competenza.
3 Rientrano segnatamente nella politica universitaria del Cantone e limitano l’autonomia degli organi dell’USI e della SUPSI: a) di reciprocità che determinano conseguenze importanti per gli studenti ticinesi in altre o scuole universitarie professionali; b) che determinano, anche indirettamente, conseguenze finanziarie rilevanti per il
4 Il direttore del Dipartimento e il presidente dell’USI rispettivamente della SUPSI rappresentano o concordano la rappresentanza nei diversi organi, secondo le competenze rispettive e le necessità di coordinamento.
Commissione permanente di coordinamento universitario Art. 3 1 La Commissione permanente di coordinamento si riunisce su richiesta di uno dei competenze e dell’autonomia dei rispettivi organi decisionali.
2 La Divisione della cultura e degli studi universitari (di seguito DCSU) ne assume i compiti di segretariato.
Condizioni particolari per studi sanitari
1 Titolo modificato dalla L 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.
2 Ingresso modificato dalla L 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.

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Art. modificato dalla L 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.
4 Art. introdotto dal R 30.9.2021; in vigore dal 1.10.2021 - BU 2021, 278.
Art. 3a
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1 Le persone in formazione che frequentano corsi di laurea triennali (bachelor) in cure infermieristiche, ergoterapia e fisioterapia della SUPSI percepiscono dal Cantone le indennità mensili definite dal Consiglio di Stato.
2 Il Cantone recupera dagli istituti di pratica il salario riconosciuto alle persone in formazione di cui al cpv. 1 durante i periodi di formazione pratica.
3 L’Unità di coordinamento stage sociosanitari della Divisione della formazione professionale coordina la gestione amministrativa delle indennità e della fatturazione agli enti di formazione, in collaborazione con la SUPSI e l'Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni.
4 La persona in formazione che intende interrompere la formazione è tenuta a rispettare un termine di preavviso di un mese per la fine di un mese. Il versamento dell’indennità viene sospeso immediatamente.
5 La persona in formazione è tenuta ad osservare il segreto professionale e d’ufficio anche quando termina o abbandona la formazione pratica e la SUPSI. Capitolo terzo Affiliazione e associazione di enti terzi 6
Procedura di affiliazione Art. 3b
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1 L’affiliazione di una facoltà, di un dipartimento o di un istituto a USI o SUPSI è valutata in prima istanza dal Consiglio dell’USI o dal Consiglio della SUPSI. In tale procedura il consiglio tiene conto dei requisiti di cui agli art. 13 e 16 della legge.
2 L’accordo di affiliazione per essere valido deve essere approvato preliminarmente dal Consiglio di Stato se non comporta oneri finanziari o dal Gran Consiglio se comporta oneri finanziari per il Cantone.
3 Facoltà, dipartimenti o istituti affiliati con l’approvazione del Gran Consiglio sono finanziati di regola attraverso i contratti di prestazioni della scuola affiliante, che devono essere in tal senso modificati. I contributi cantonali sono versati in modo integrale dall’ente affiliante all’ente affiliato secondo quanto specificato nell’accordo di affiliazione.
Procedura di associazione Art. 3c 8 1 L’associazione di un pubblico o privato all’USI o alla SUPSI è valutata in prima istanza dal Consiglio dell’USI o dal Consiglio della tenendo conto dei requisiti di cui all’art.
16 della legge o di requisiti equivalenti.
2 La proposta di associazione viene comunicata dal Consiglio dell’USI o dal Consiglio della SUPSI al Consiglio di Stato, al quale spetta la ratifica definitiva.
3 L’ente associato e la scuola associante stipulano un accordo di associazione.
4 Eventuali contributi cantonali vengono versati direttamente all’ente associato attraverso un contratto di prestazioni specifico. Capitolo quarto Protezione della denominazione e dei titoli
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Denominazioni e titoli tutelati 10 Art. 4 1 Le denominazioni tutelate che necessitano di autorizzazione, inclusi i casi di declinazioni al plurale o al femminile, di utilizzo dei termini in nomi composti, di uso di termini omologhi o analoghi in altre lingue, sono le seguenti: a) universitario; b) accademico; c) d) (sostantivo e aggettivo); e) scuola (o altre accezioni corrispondenti ai termini « Hochschule » oppure « haute école »);
5 Art. reintrodotto dal R 11.5.2022; in vigore dal 1.9.2022 - BU 2022, 127; precedenti modifiche: BU 2016,
340 e 415; BU 2021, 278.
6 Capitolo modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 340.
7 Art. modificato dal R 4.10.2016; in vigore dal 1.10.2016 - BU 2016, 415; precedente modifica: BU 2016,

340.

8 Art. introdotto dal R 4.10.2016; in vigore dal 1.10.2016 - BU 2016, 415.
9 Capitolo modificato dal R 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182; precedente modifica: BU
2016, 340.
10 Nota marginale modificata dal R 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.
f) g)
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2 I titoli di studio di grado terziario universitario soggetti a protezione, inclusi i casi di declinazione al femminile, di forma abbreviata, di uso di termini omologhi o analoghi anche in altre lingue, sono: bachelor, master, dottore, PhD, licenza, laurea. 12
Effetti della protezione Art. 5 13
1 Senza autorizzazione del Consiglio di Stato di cui all’art. 14 5 e 6 della legge, è vietato usare le denominazioni o conferire titoli protetti da parte di enti che operano o hanno sede sul territorio cantonale, offrendo in proprio o per conto di terzi o attraverso terzi, in forma completa o parziale corsi di formazione di livello terziario universitario.
2 L’utilizzo delle denominazioni e titoli protetti è precluso ai soggetti di cui al cpv. 1 nelle forme seguenti: a) nome; b) testo che definisce lo scopo nell’iscrizione nel Registro di commercio; c) atti ufficiali e nella comunicazione a terzi (pubblicazioni, internet ecc.); d) attestati o diplomi di studio rilasciati.
Autorizzazione provvisoria Art. 6 1 L’autorizzazione provvisoria è concessa dal Consiglio di Stato quando l’autorità di accreditamento o l’ente da essa delegato stabilisce l’entrata in materia dichiarando superato l’esame preliminare.
2 L’autorizzazione provvisoria è valida al massimo per due anni e può venire rinnovata per giustificati motivi. A tal fine il titolare informa il Consiglio di Stato sullo stato della procedura di accreditamento.
3 L’autorizzazione provvisoria è revocata se la decisione di accreditamento è negativa.
4 L’autorizzazione provvisoria deve essere esplicitamente dichiarata come tale nella comunicazione a terzi secondo la formulazione indicata nella decisione del Consiglio di Stato.
Autorizzazione definitiva Art. 7
1 L’autorizzazione definitiva è concessa dal Consiglio di Stato quando l’autorità di accreditamento ha concesso l’accreditamento istituzionale.
2 L’autorizzazione definitiva ha validità fino alla scadenza del periodo di accreditamento e può essere rinnovata solo dopo comprovato rinnovo dell’accreditamento stesso.
Titolarietà e procedura Art. 8 1 Le richieste di autorizzazione provvisoria o definitiva sono presentate da un soggetto giuridico titolare della scuola o dell’istituto.
2 Esse non possono essere trasferite ad altro soggetto giuridico senza il consenso del Consiglio di Stato.
3 Le richieste devono essere inviate alla DCSU corredate dei seguenti documenti: a) di richiesta di autorizzazione provvisoria, la lettera di conferma di entrata in materia di accreditamento o dell’ente da essa delegato; b) di richiesta di autorizzazione definitiva, la decisione di accreditamento dell’autorità di c) e i regolamenti; d) degli studenti iscritti e delle matricole per provenienza (Svizzera, Italia, altri Paesi) dell’ultimo semestre autunnale; e) di diplomi del precedente anno per tipologia (bachelor, master, dottorato).
Obbligo di informare Art. 9 I titolari di un’autorizzazione provvisoria o definitiva sono responsabili della comunicazione tempestiva di tutte le modifiche del loro status alla DCSU.
Sospensione e revoca dell’autorizzazione Art. 10 In caso di violazione delle prescrizioni dell’art. 5 nonché di mancate comunicazioni o di comunicazioni ingannevoli il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento, può: a) l’ente che incorre nella scorrettezza o nell’abuso;
11 Lett. abrogata dal R 24.2.2016; in vigore dal 26.2.2016 - BU 2016, 95.

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Cpv. introdotto dal R 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.
13 Art. modificato dal R 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.
b) l’autorizzazione; c) l’autorizzazione.
Elenco delle scuole e degli istituti Art. 11 1 L’elenco aggiornato delle scuole e degli istituti accreditati o in via di accreditamento è pubblicato sul sito Internet dell’amministrazione cantonale.
2 L’elenco menziona: a) e la sede; b) dell’autorizzazione; c) di accreditamento istituzionale.

Vigilanza

Art. 12 Il Dipartimento vigila affinché siano rispettate le prescrizioni in materia di protezione delle denominazioni e dei titoli. In particolare esso: 14 a) sulla conformità dell’utilizzo delle denominazioni e dei titoli tutelati; 15 b) la conformità delle informazioni fornite agli studenti sul valore dell’autorizzazione e sullo di accreditamento; c) alle scuole o agli istituti l’immediata rettifica delle informazioni non chiare, errate o fornite a terzi; d) all’autorità penale i casi di cui agli 14 cpv. 10 e 14a cpv. 4 della legge. 16 Capitolo quinto Istituti di ricerca 17
Modalità per i contributi Art. 13 1 I contributi di cui all’art. 16 cpv. 3 della legge possono essere erogati: a) partecipazione al capitale di dotazione o per sostenere particolari fasi di sviluppo; b) il tramite di un contratto di prestazioni, di regola per istituzioni consolidate con le quali è definire un contributo di gestione annuo; c) capitale di avvio per un progetto di polo di competenza definito dal Consiglio di Stato.
2 I contributi di cui al cpv. 1 lett. a) e b) sono riservati agli istituti che adempiono ai requisiti dell’art.
16 cpv. 2 della legge e che non ricevono altri finanziamenti cantonali. La verifica compete alla DCSU.
3
... 18
Sviluppo della ricerca e di poli scientifici di competenze Art. 14 Per finanziare i contributi previsti all’art. 13 cpv. 1 lett. a) e c) il Cantone può avvalersi di un credito quadro per lo sviluppo della ricerca scientifica.
Valorizzazione dei risultati della ricerca Art. 15 La valorizzazione dei risultati della ricerca deve essere prevista espressamente dallo statuto dell’Istituto che richiede i contributi cantonali. Capitolo sesto
...
19 Art. 16 ... 20 Capitolo settimo Contributi cantonali ai cantoni universitari 21
14 Frase modificata dal R 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.
15 Lett. modificata dal R 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.

16

Lett. modificata dal R 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.
17 Capitolo modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 340.
18 Cpv. abrogato dal R 14.10.2020; in vigore dal 16.10.2020 - BU 2020, 304.
19 Capitolo abrogato dal R 30.9.2021; in vigore dal 1.10.2021 - BU 2021, 278; precedente modifica: BU
2016, 340.
20 Art. abrogato dal R 30.9.2021; in vigore dal 1.10.2021 - BU 2021, 278.

21

Capitolo dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 80; precedente modifica: BU 2016,

340.

Art. 16a 22 I pagamenti ai Cantoni universitari dei contributi del Cantone Ticino previsti dall’accordo intercantonale sulle università e dall’accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali in vigore, nonché quelli agli organi intercantonali previsti dall’accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere e dalla convenzione tra la Confederazione e i cantoni sulla cooperazione nel settore universitario in vigore, avvengono su autorizzazione dell’Ufficio del controlling e degli studi universitari della Divisione della cultura e degli studi universitari del Dipartimento. Capitolo ottavo 23 Norme finali

Abrogazione

Art. 17 Il regolamento della legge sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 13 marzo 2007 è abrogato.
Entrata in vigore Art. 18 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 24 Pubblicato nel BU 2014 , 109.
22 Art. modificato dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 281; precedente modifica: BU 2017,

80.

23

Capitolo introdotto dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 80.
24 Entrata in vigore: 21 febbraio 2014 - BU 2014, 109.
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