Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni (923.100)
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Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni

Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni (LCSP) 1 del 26 giugno 1996 (stato 1° dicembre 2022) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: - federale sulla pesca del 21 giugno 1991 e l'ordinanza di applicazione del 24 novembre - 14 marzo 1995 n. 4388 del Consiglio di Stato; - 31 maggio 1996 n. 4388R della Commissione della legislazione, decreta: TITOLO I Norme generali

Scopo

Art. 1
1 La presente legge disciplina l'applicazione della legge federale sulla pesca e della relativa ordinanza federale di esecuzione.
2 Essa ha inoltre lo scopo di: a) la gestione della fauna ittica in modo da mantenere popolazioni strutturate in naturale e adeguate al biotopo che le ospita; b) che gli interventi sulle acque avvengano nel rispetto degli scopi di salvaguardia degli acquatici naturali e delle funzioni biologiche che vi trovano luogo; c) le misure di valorizzazione degli habitat della fauna ittica indigena e di quella acquatica generale; d) l'informazione sulla fauna ittica e sul suo ambiente di vita; e) le competenze, le modalità di esercizio della pesca nonché le norme procedurali
Campo di applicazione Art. 2
1 La presente legge si applica alle acque pubbliche e private, come pure agli impianti di piscicoltura e ai bacini artificiali privati ai quali pesci e gamberi possono accedere in modo naturale.
2 L'esercizio della pesca nelle acque promiscue è regolato dalla convenzione italo-svizzera e dalla relativa ordinanza federale.
3 La pesca nelle acque comuni con Cantoni confinanti è soggetta agli accordi fra i Cantoni interessati.
Diritti di pesca Art. 3 1 Il diritto di pesca e la facoltà di concederlo spettano al Cantone; sono riservati i diritti acquisiti.
2 Il Cantone può riscattare i diritti acquisiti di pesca; la procedura è retta dalla legge di espropriazione. TITOLO II Esercizio della pesca

Definizione

Art. 4 L'esercizio della pesca è ogni attività volta alla cattura di pesci e gamberi nonché di altri animali acquatici da utilizzare come esca.

Cattura

Art. 5 È consentita unicamente la cattura di pesci e gamberi delle specie non protette, nei periodi fissati dal regolamento.
Attrezzi e sistemi Art. 6 1 Gli attrezzi e i sistemi di pesca consentiti sono definiti nel regolamento.
1 Titolo modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.
2 E' ovunque vietata ogni forma di pasturazione; possono essere concesse deroghe per gare di

Natanti

Art. 7 2 L’uso di qualsiasi natante o dispositivo analogo a scopo di pesca e per il trasporto di attrezzi atti a tale scopo è vietato su tutte le acque del Cantone, fatta eccezione per i laghi Verbano e Ceresio.

Statistica

Art. 8 3 Le catture devono essere iscritte nell’apposito libretto di statistica secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Gare

Art. 9
1 Le gare di pesca necessitano di un'autorizzazione e possono svolgersi unicamente nei laghi Verbano e Ceresio nonché in acque dove vigono diritti di pesca privati.
2 L'organizzatore della gara versa una tassa per l'uso speciale del demanio pubblico durante la competizione; la tassa varia da fr. 100.-- a fr. 1000.-- a dipendenza dell'estensione del campo di gara e del numero di partecipanti.
3 Per le gare sociali non è prelevata la tassa.
Polizia della pesca e collaboratori Art. 10
1 La polizia della pesca è esercitata dai funzionari dell'Ufficio della caccia e della pesca, dai guardapesca, dai guardapesca volontari e dagli agenti della polizia cantonale.
2 Alla polizia della pesca collaborano: a) della polizia comunale; b) forestale cantonale; c) volontarie della natura e del paesaggio; d) svizzere di confine.
3 Il Consiglio di Stato fissa i criteri per riconoscere a privati cittadini, proposti dall’Ufficio della caccia e della pesca, dalle federazioni o dalle associazioni ticinesi per l’acquicoltura e la pesca riconosciute, la qualità di guardapesca volontario. 4
Segnalazioni, ritiro della patente e privazione amministrativa del diritto di esercitare la pesca Art. 11 5 1 Gli agenti della polizia della pesca e i loro collaboratori segnalano le infrazioni constatate alla legge sulla pesca, alla presente legge, alla legge federale sulla protezione delle acque e alla legge federale sulla protezione della natura.
2 Gli agenti della polizia della pesca, in particolare: a) al ritiro immediato della patente nei casi e secondo le modalità fissati dal il ritiro della patente comporta la privazione amministrativa del diritto di esercitare pesca a titolo cautelativo; b) di pesca senza il possesso della patente, possono menzionare a verbale la privazione del diritto di esercitare la pesca a titolo cautelativo.
3 Gli agenti della polizia della pesca trasmettono entro 48 ore, all’Ufficio della caccia e della pesca, un verbale dei fatti e l’eventuale patente ritirata.
4 Entro 15 giorni dalla ricezione del verbale, l’Ufficio della caccia e della pesca decide sul mantenimento della privazione amministrativa del diritto di esercitare la pesca. Contro tale decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni; il ricorso non ha effetto sospensivo. 6
5 Nei casi di ritiro ingiustificato della patente, la tassa viene rimborsata proporzionalmente ai giorni di pesca inutilizzati.

Controlli

Art. 12 1 Gli agenti della polizia della pesca ed i loro collaboratori sono autorizzati a controllare gli indumenti, i recipienti, gli attrezzi, i veicoli ed i natanti dei pescatori.
2 Essi sequestrano attrezzi usati abusivamente e le catture illecite. Possono pure procedere al sequestro a scopo di pegno.
2 Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.
3 Art. modificato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43.

4

Cpv. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.
5 Art. modificato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43.
6 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.
3 Gli agenti della polizia della pesca possono effettuare perquisizioni e sequestri domiciliari su ordine
4 Essi possono inoltre ricorrere alla coercizione fisica per impedire fughe, vincere resistenze, respingere violenze o superare pericoli incombenti e non altrimenti evitabili. TITOLO III Patenti

Patente

Art. 13 7 1 L’esercizio della pesca presuppone l’ottenimento della patente.
2
... 8
3 Sono riservati i diritti privati di pesca legalmente riconosciuti.
4 Per tutte le età menzionate nella presente legge fa stato l’anno nel quale l’età è compiuta, ad eccezione di quanto previsto all’art. 15 cpv. 1 lett. a). 9
Bambini sotto sorveglianza, ragazzi e persone in sedia a rotelle Art. 13a 10 1 I bambini fino a 8 anni sono autorizzati a esercitare la pesca unicamente se in possesso dell’autorizzazione del detentore dell’autorità parentale e sotto la sorveglianza di un pescatore maggiorenne in possesso di una valida patente e libretto di statistica, alle seguenti condizioni cumulative: a) massimo di attrezzi consentiti non può superare il limite concesso al sorvegliante; b) catturati vanno iscritti nel libretto di statistica del sorvegliante, il quale prende a carico le nel proprio contingente; c) risponde del rispetto delle normative vigenti in materia di pesca.
2 I ragazzi tra 9 e 13 anni in possesso dell’autorizzazione del detentore dell’autorità parentale e le persone in sedia a rotelle possono esercitare la pesca senza patente, nel rispetto delle normative vigenti. Sono comunque tenuti a iscrivere le catture nell’apposito libretto di statistica conformemente all’art. 8.
Condizioni per l’ottenimento della patente Art. 14 11 1 La patente annuale per la pesca dilettantistica (tipo D) può essere rilasciata unicamente a coloro che hanno almeno 14 anni e che sono in possesso di un attestato di competenza riconosciuto a livello federale ai sensi dell’art. 5a dell’ordinanza concernente la legge federale sulla pesca del 24 novembre 1993 (certificato SaNa o equipollente). 12
2 L’ottenimento della patente di pesca con reti (tipo P) è soggetto al superamento di un esame organizzato dall’ASSORETI e riconosciuto dal Consiglio di Stato, nonché alle condizioni stabilite dal regolamento.
Diniego della patente Art. 15
1 Il rilascio della patente è negato a chi: a) ha compiuto i 18 anni o non è domiciliato o dimorante nel Cantone, per l'esercizio della con reti; b) meno di 14 anni e non è in possesso dell’autorizzazione del detentore dell’autorità parentale, la pesca dilettantistica;
13 c) a titolo cautelativo (art. 11 cpv. 2 e 4) o per decisione dell’autorità competente (art. del diritto di pescare; 14 d) con il pagamento di multe relative a contravvenzioni alla legislazione sulla pesca o caccia; e) nella mancata consegna della statistica del pescato; 15 f) ottempera alle condizioni previste dall’art. 14.
16
7 Art. modificato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43.
8 Cpv. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.

9

Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.
10 Art. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.
11 Art. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.
12 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292; precedente modifica: BU
2010, 43.
13 Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.

14

Lett. modificata dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43.
15 Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.
16 Lett. introdotta dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.
2 Il Consiglio di Stato revoca la patente ottenuta in contrasto ai vincoli previsti dal presente articolo.
Categorie di patenti e tasse Art. 16 17 1 Sono stabiliti i seguenti tipi di patenti, le seguenti categorie e tasse: a) di tipo P, annuale per la pesca con reti nei laghi Verbano o Ceresio: - Categoria P1, professionale 1200. – - Categoria P2, semiprofessionale 1000. – b) di tipo D, annuale per la pesca dilettantistica: – D1, per tutte le acque pubbliche del Cantone, la pesca da qualsiasi natante o dispositivo analogo laghi Verbano e Ceresio, eccettuata la pesca del temolo: i domiciliati e i dimoranti nel Cantone 170.– i domiciliati e i dimoranti in altri Cantoni e per gli svizzeri all’estero 350.– gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera 600.– – D2, per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e senza l’ausilio di natanti o dispositivi analoghi: i domiciliati e i dimoranti nel Cantone nonché per i frontalieri di un permesso valido di lavoro in Ticino 80.– i non domiciliati e i non dimoranti nel Cantone 100.– – D3, per la pesca del temolo: i domiciliati e i dimoranti nel Cantone 100.– i domiciliati e i dimoranti in altri Cantoni e per gli svizzeri
180.– gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera 350.–
18 c) di tipo T, turistica per la pesca dilettantistica: – T1, per tutte le acque pubbliche del Cantone, compresa la pesca da qualsiasi natante dispositivo analogo sui laghi Verbano e Ceresio, eccettuata la pesca del temolo: per la durata di 2 giorni 60.– per la durata di 7 giorni 120.– – T2, per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio l’ausilio di natanti o dispositivi analoghi: per la durata di 2 giorni 30.– per la durata di 7 giorni 50.– 19
2 Per i richiedenti con età tra 14 e 17 anni sono stabilite le seguenti tasse: – D1, indistintamente: 50.– – D3, indistintamente: 20.– – T1 per la durata di 2 giorni 20.– per la durata di 7 giorni 30.– 20
3 L’Ufficio della caccia e della pesca può rilasciare permessi di breve durata (1/2 giornata): - di fr. 20.-- sui fiumi, bacini idroelettrici e laghi alpini, per manifestazioni didattiche o - di fr. 10.-- sui laghi Verbano e Ceresio, per manifestazioni sportive, didattiche o
4 La patente di categoria D3 può essere rilasciata unicamente a coloro che hanno almeno 14 anni e che hanno staccato la patente di categoria D1 nel corso dello stesso anno. 21
5 Ogni detentore di patenti annuali è tenuto al versamento di una sovrattassa fissata dal Consiglio di Stato a sostegno dell’attività delle federazioni o delle associazioni ticinesi per l’acquicoltura e la pesca riconosciute. Questo versamento conferisce il diritto a essere affiliato a una delle società ticinesi da esse riconosciute, secondo le modalità fissate dai loro statuti e regolamenti. In alternativa al versamento alle federazioni o alle associazioni per l’acquicoltura e la pesca riconosciute, la sovrattassa è devoluta al Fondo per la fauna ittica e la pesca. 22
Obblighi del pescatore
17 Art. modificato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43; precedenti modifiche: BU 2001,
63; BU 2002, 249; BU 2004, 42; BU 2009, 81.
18 Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.
19 Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.

20

Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.
21 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.
22 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.
Art. 17
23
1 Il detentore della patente deve averla con sé nell’esercizio della pesca e deve documento di legittimazione valido.
2 È riservato il caso dei ragazzi tra 9 e 13 anni e delle persone in sedia a rotelle, i quali nell’esercizio della p esca devono portare con sé unicamente il libretto di statistica da presentare, su richiesta, agli organi di s orveglianza unitamente a un documento di legittimazione valido.
3 La patente e il libretto di statistica sono personali e non trasferibili, fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 13a cpv. 1.
Ripartizione degli introiti Art. 18 24
1 Sul ricavo complessivo delle patenti per la pesca con reti (tipo P) e dilettantistica (tipo D e T) viene assegnato: a) ai Comuni, in base all’importo patenti da loro rilasciate; b) al Fondo per la fauna ittica e la pesca; c) al Cantone per le spese di amministrazione e di polizia della pesca.
2 Il 10% del ricavo complessivo sulle patenti turistiche (tipo T) viene versato annualmente alla Federazione acquicoltura e pesca ticinese ed è a carico della quota assegnata al Cantone prevista alla lett. c) del presente articolo. TITOLO IV Fondo per la fauna ittica e la pesca

Destinazione

Art. 19 1 E' costituito un fondo denominato Fondo per la fauna ittica e la pesca. Il Consiglio di Stato, amministratore del Fondo, può finanziare o sussidiare fino al massimo della spesa: a) di ricostituzione e protezione della fauna ittica e delle biocenosi acquatiche nonché del ambiente naturale; b) e manutenzione di opere di incubazione e di allevamento di pesci, se le stesse ritenute necessarie al raggiungimento degli scopi prefissati dalla legge federale sulla e dalla presente legge; c) dei pesci e gamberi nei corsi d'acqua e nei laghi; d) di base necessari alla corretta tutela e gestione delle specie ittiche e dei loro biotopi; e) svolta dalle associazioni di pesca riconosciute nell'opera di ripopolamento; f) intese alla promozione dello smercio e del consumo del pesce indigeno e alla cattura pesce bianco; g) del pescatore e la divulgazione delle conoscenze scientifiche acquisite e sulla fauna ittica e sul suo ambiente di vita.
2 È riservata la competenza del Gran Consiglio secondo i disposti dell’art. 27a della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986. 25

Finanziamento

Art. 20 Il Fondo per la fauna ittica e la pesca è alimentato dai seguenti finanziamenti: a) gettito delle tasse per le patenti, secondo l’art. 18 cpv. 1 lett. b) della presente legge; 26 b) sovrattassa, giusta l’art. 16 cpv. 5; 27 c) indennità e dalle fatturazioni di cui agli art. 25 cpv. 2 e 37; d) multe e dai e) sussidi e proventi vari; f) eventuali devoluzioni del Cantone. TITOLO V Protezione e valorizzazione

23

Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292; precedente modifica: BU
2010, 43.
24 Art. modificato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43; precedenti modifiche: BU 2001,
63; BU 2004, 42; BU 2009, 81.
25 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.
26 Lett. modificata dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43; precedente modifica: BU 2001,

63.

27 Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292; precedente modifica: BU
2001, 63.
Protezione delle specie Art. 21 Il Consiglio di Stato: a) misure minime per la cattura delle specie indigene in modo da garantirne un'ottimale naturale; b) le modalità di rimessa in acqua di pesci e gamberi ancora vitali, la cui cattura non è c) zone di protezione ittica, definendone finalità e modalità di gestione.
Corsi, formazione, studi di base Art. 22 28 1 Il Consiglio di Stato provvede alla formazione e al perfezionamento dei guardapesca e dei funzionari dell’Ufficio della caccia e della pesca.
2 Il Consiglio di Stato promuove gli studi di base necessari ad una corretta tutela e gestione delle specie ittiche e dei loro biotopi.

Ripopolamento

Art. 23 Ogni azione di ripopolamento necessita di un'autorizzazione.
Valorizzazione biotopi Art. 24 Il Consiglio di Stato e i comuni valorizzano la conservazione dei biotopi acquatici allo stato naturale e il ripristino di quelli degradati.
Interventi sui corpi d'acqua Art. 25 1 Ogni intervento tecnico sui corpi d'acqua è soggetto ad autorizzazione.
2 Qualora gli interventi autorizzati cagionino pregiudizi alla fauna ittica, alla biocenosi acquatica, al biotopo o alla pesca e non si trovino i provvedimenti atti ad evitarli oppure gli stessi comportino costi sproporzionati, viene imposto il pagamento di un'indennità.
3 Il Consiglio di Stato ordina la sospensione di attività illegali e il ripristino della situazione antecedente.
Catture eccezionali Art. 26 Il Consiglio di Stato può effettuare o autorizzare operazioni eccezionali di pesca, se giustificate da scopi scientifici, di ripopolamento o di salvaguardia della fauna ittica.
Attività moleste Art. 27 1 In determinati corpi d'acqua o tratti degli stessi, la pratica di attività sportive può essere limitata qualora ciò dovesse essere richiesto dalla tutela del corpo d'acqua, delle sponde e delle comunità vegetali e animali, oppure di altri importanti interessi pubblici.
2 Il Consiglio di Stato può dichiarare vincolanti gli accordi intercorsi tra le diverse cerchie interessate. TITOLO VI Associazioni e commissioni

Associazioni

Art. 28 1 Le associazioni ticinesi per l'acquicoltura e per la pesca sono riconosciute dal Consiglio di Stato se i loro scopi e i loro statuti si conciliano con la presente legge.
2 Le associazioni riconosciute collaborano nella gestione del patrimonio ittico e della pesca nonché nell'informazione del pubblico, coordinando la loro attività con il Dipartimento competente.
3 ... 29
Corsi d’introduzione alla pesca e attestato di competenza federale
30 Art. 29 31
1 Il Cantone organizza ogni anno dei corsi introduttivi alla pesca e il relativo esame di abilitazione per l’ottenimento dell’attestato di competenza federale. Il Consiglio di Stato può delegare a terzi l’organizzazione di tali compiti. 32
2 L’ASSORETI organizza, una volta all’anno se vi sono candidati, gli esami per l’ottenimento della patente di tipo P.
28 Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.
29 Cpv. abrogato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.
30 Nota marginale modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.

31

Art. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.
32 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292; precedente modifica: BU
2010, 43.
Commissione consultiva Art. 30
1 La Commissione consultiva è nominata dal Consiglio di Stato per un periodo di 4 anni, tenendo conto di un'equa rappresentanza delle cerchie interessate.
2 Essa in particolare: a) e discute questioni inerenti alla gestione della pesca, del patrimonio ittico e del suo vitale; b) eventuali proposte di modifica delle vigenti normative. TITOLO VII Disposizioni varie, penali e rimedi giuridici
Esecuzione coattiva Art. 31 33 Il Consiglio di Stato può imporre coattivamente l'esecuzione di un provvedimento ordinato ai sensi della presente legge entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali di cui all'art. 292 CP e dall'adempimento sostitutivo a spese dell'obbligato.

Contravvenzioni

Art. 32
1 Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene alla presente legge e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa sino a fr. 5000.--.
2 Il tentativo e la complicità sono punibili.
3 Sono fatte salve le contravvenzioni soggette alla procedura della multa disciplinare. 34
Multe disciplinari: principio, competenza e procedura Art. 32a
35
1 Il Consiglio di Stato elenca le fattispecie contravvenzionali punite con multa disciplinare e stabilisce l’importo delle multe.
2 Le multe disciplinari sono riscosse dalla polizia della pesca.
3 Per la procedura si applica la legislazione federale in materia di multe disciplinari.
Divieto di esercitare la pesca Art. 33 Oltre ai casi previsti dalla legge federale sulla pesca, quando esiste grave o reiterata trasgressione agli art. 5-8 e 17 cpv. 2, o in altri casi di grave violazione della presente legge, l'autorità giudicante può condannare il colpevole al divieto di esercitare la pesca.
Competenze e procedure Art. 34
1 I reati elencati all'art. 16 cpv. 1 della legge federale sulla pesca sono perseguiti e giudicati dall'autorità giudiziaria penale.
2 Gli altri reati previsti dalla legge federale sulla pesca e le contravvenzioni di diritto cantonale sono perseguiti e giudicati dal Consiglio di Stato, in applicazione delle norme della legge sulle contravvenzioni. 36
Risarcimento danni Art. 35 1 Chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto a risarcire il danno.
2 L'autorità che decide sul reato fissa anche l'importo del risarcimento.

Confisca

Art. 36 1 Senza riguardo alla punibilità di una persona, l'autorità competente può ordinare la confisca dei pesci e gamberi illegalmente catturati od uccisi, imbalsamati, offerti in vendita, comperati, trasportati, importati, in fase di importazione o transito come pure, indipendentemente dalla proprietà, degli attrezzi di pesca illegalmente adoperati.
2 L'autorità competente può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
Prestazioni dell’Amministrazione
33 Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.

34

Cpv. introdotto dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 51.
35 Art. introdotto dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 51.
36 Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 19.
Art. 37 37 Le prestazioni dell’Amministrazione a tutela della fauna ittica nella pianificazione e nell’esecuzione di interventi tecnici vengono fatturate ai committenti, salvo in caso di ripristino di corsi d’acqua a seguito di danni alluvionali.

Ricorso

Art. 38 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo cantonale. TITOLO VIII Disposizioni finali e transitorie
Applicazione diretta Art. 39 Il Consiglio di Stato è autorizzato ad emanare direttamente le necessarie disposizioni in applicazione della legge federale sulla pesca. Art. 40 ... 38
Esami per patenti di categoria P Art. 41 39 Gli attuali detentori di patenti di tipo P sono esonerati dall’esame, fatta eccezione per il passaggio dalla categoria P2 alla P1.
Raggiungimento del contingente Art. 42 Non sono rilasciate nuove patenti per reti fino a quando non è raggiunto il contingente fissato nel regolamento. Art. 43 ... 40

Abrogazione

Art. 44 La legge cantonale sulla pesca del 31 gennaio 1977 e il relativo regolamento di applicazione dell'8 febbraio 1977 sono abrogati.
Pubblicazione ed entrata in vigore Art. 45
1 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum ed ottenuta l'approvazione dell'autorità federale 41 in conformità con l'art. 26 cpv. 1 della legge federale sulla pesca, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.
42
Disposizione transitoria della modifica dell’8 novembre 2021 43
Abilitazione alla pesca dilettantistica
1 I pescatori dilettanti che hanno già staccato una patente di pesca annuale in Ticino a partire da quando avevano 14 anni e che non sono ancora in possesso di un attestato di competenza riconosciuto a livello federale, hanno a disposizione i tre anni successivi all’anno di entrata in vigore della presente modifica per conseguire l’abilitazione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1.
2 Limitatamente al periodo indicato al cpv. 1, la patente annuale per la pesca dilettantistica può essere rilasciata ai richiedenti che possono provare di aver staccato una patente annuale in Ticino da quando avevano 14 anni oppure di aver frequentato un corso di introduzione alla pesca organizzato dal Cantone. Pubblicata nel BU 1996 , 419.
37 Art. modificato dalla L 16.4.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 411.
38 Art. abrogato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43.
39 Art. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.
40 Art. abrogato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.

41

Approvazione federale: 13 novembre 1996.
42 Entrata in vigore: 1° gennaio 1997 - BU 1996, 426.
43 Disposizione transitoria introdotta dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.
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