Legge sulla protezione dei dati personali (163.100)
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Legge sulla protezione dei dati personali

Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) 1 (del 9 marzo 1987) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 2 ottobre 1985 n. 2975 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : TITOLO I Norme generali e definizioni

Scopo

Art. 1

La presente legge ha lo scopo di proteggere i diritti fondamentali, in particolare la personalità e la sfera privata, delle persone i cui dati vengono elaborati dagli organi pubblici ai sensi dell’articolo 2.

Campo d’applicazione

a) in generale

Art. 2

1 La legge si applica ad ogni elaborazione di dati personali, indipendentemente dagli scopi, dai modi e dalle procedure utilizzati.
2 Alla legge sottostanno il Cantone, i Comuni, le altre corporazioni e istituti di diritto pubblico e i loro organi. A questi sono parificate le persone fisiche e giuridiche di diritto privato, cui siano demandati compiti pubblici.
3 La legge non si applica nella misura in cui uno di questi enti partecipa a una attività economica che non deriva da un potere sovrano.

b) procedure speciali

Art. 3

1 Quando una procedura civile, penale o amministrativa è in corso, la protezione della persona interessata è garantita dalle legislazioni speciali. La presente legge si applica tuttavia anche in questo caso se la legislazione speciale non garantisce la persona in modo equivalente. La legge è sempre applicabile alla procedura amministrativa di prima istanza. 2
2 Qualora la procedura civile, penale o amministrativa comporta la creazione di archivi di dati, la presente legge è sempre applicabile.

Definizioni

Art. 4

3 1 Sono considerati dati personali le indicazioni o informazioni che direttamente o indirettamente permettono di identificare una persona, sia essa fisica o giuridica.
2 Sono considerati dati personali meritevoli di particolare protezione segnatamente le informazioni sulle opinioni o sulle attività religiose, filosofiche o politiche, la sfera intima, lo stato psichico, mentale o fisico, come pure quelle sui reati commessi, le relative pene inflitte e i provvedimenti adottati.
3 È considerata elaborazione di dati personali ogni operazione intesa, segnatamente, a raccogliere, conservare, utilizzare, modificare, trasmettere o distruggere questi dati.
4 È considerata elaborazione sistematica l’operazione che implica regolarità o durata (per opposizione all’elaborazione di dati nel singolo caso di necessità). 4
5 È considerato archivio di dati una raccolta di dati personali predisposta o predisponibile per l’identificazione delle persone interessate.
6 È considerato organo responsabile l’autorità amministrativa iscritta al Registro centrale che decide sul contenuto e sul tipo di utilizzazione dei dati, assicurandone il controllo come pure la gestione.
1 Titolo modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 128.
2 Cpv. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
3 Art. modificato dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383.
4 Cpv. introdotto dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 514.
7 Sono considerati organi partecipanti le unità amministrative che hanno diritto di elaborare i dati in modo autonomo, ma che non hanno la facoltà di definire lo scopo o la struttura dell’archivio.
8 Sono considerati dati neutri il cognome, il nome, l’indirizzo.

Eccezione

Art. 5

Agli archivi della polizia cantonale, si applica la legislazione speciale. TITOLO II Principi per l’elaborazione dei dati personali
Motivi giustificativi 5 Art. 6
6
1 I dati personali possono essere elaborati in modo sistematico qualora esista una base legale. Se i dati sono meritevoli di particolare protezione, la base legale deve essere di rango formale.
2 L’elaborazione di dati nel singolo caso può essere giustificata anche dalla necessità per l’adempimento di un compito legale o dal consenso della persona interessata.
3 La base legale prevede, in particolare, l’oggetto e lo scopo dell’elaborazione, l’organo responsabile, gli organi partecipanti e gli utenti, i destinatari di dati, le modalità e le condizioni, la cerchia delle persone interessate, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.
Principi 7 Art. 7 8
1 I dati personali possono essere elaborati soltanto in modo lecito.
2 L’elaborazione dei dati deve essere conforme al principio della buona fede.
3 I dati personali e il modo della loro elaborazione devono essere idonei e necessari all’adempimento del compito.
4 I dati personali non possono essere utilizzati o trasmessi per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con quello per il quale originariamente erano stati raccolti.
5 I dati personali devono essere esatti e, nella misura in cui lo scopo dell’elaborazione lo richieda, completi.

Responsabilità

Art. 8

9
1 L’organo che elabora o fa elaborare dati personali per lo svolgimento dei suoi compiti legali è responsabile della protezione dei dati.
2 Ogni organo che utilizza l’archivio di dati risponde dell’esattezza dei dati che elabora.
3 La responsabilità civile per i danni causati da un organo a terze persone con l’elaborazione dei dati è retta dalla legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici.

Raccolta

Art. 9

1 I dati personali devono possibilmente essere raccolti presso la persona interessata.
2 Quando dati personali sono raccolti in modo sistematico, segnatamente con questionari, devono essere indicati la base legale e lo scopo dell’elaborazione. Negli altri casi, queste informazioni vanno comunicate, su richiesta, alla persona interrogata, purché le stesse non compromettano l’adempimento dei compiti legali.

Trasmissione.

a) a organi pubblici

Art. 10

10 Dati personali possono essere trasmessi ad altri organi pubblici se: a) b) c)
5 Nota marginale modificata dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 514.
6 Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 514.
7 Nota marginale modificata dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 514.
8 Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 514.
9 Art. modificato dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383.
10 Art. modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 426.

b) a persone private

1) in generale

Art. 11

11 1 Dati personali possono essere trasmessi a persone private se: a) b) c)
2 Nell’ambito dell’informazione ufficiale del pubblico l’organo responsabile può trasmettere dati personali anche d’ufficio o in virtù della legge del 15 marzo 2011 sull’informazione e la trasparenza dello Stato se: a) b)
3 In ogni caso, dati personali contenuti in pubblicazioni ufficiali accessibili a chiunque possono, su richiesta, essere trasmessi nella stessa misura e secondo gli stessi criteri utilizzati nella pubblicazione.
4 Il Consiglio di Stato disciplina la trasmissione di dati personali per indirizzari e pubblicazioni simili di interesse generale.

2) Tramite l’Ufficio controllo abitanti e il Municipio

Art. 12

12
1 L’Ufficio controllo abitanti trasmette, su richiesta scritta, le indicazioni concernenti il cognome, il nome, il sesso, l’indirizzo, la data di arrivo e di partenza, la professione, il luogo di origine e la data di nascita di una singola persona, se l’istante fa valere un interesse legittimo.
2 Il Municipio può trasmettere in ordine sistematico i dati neutri, ai sensi dell’art. 4 cpv. 7, se è garantita la loro utilizzazione unicamente per scopi ideali.
3 Il Municipio può trasmettere altri dati su una singola persona, purchè l’istante dimostri un interesse particolarmente meritevole di tutela.
3) Tramite servizi cantonali 13 Art. 13 14 Il servizio che gestisce il registro cantonale della popolazione trasmette agli istanti e alle medesime condizioni i dati di cui all’art. 12 cpv. 1; fino alla funzionalità di detto registro, il servizio cantonale che gestisce il Registro degli stranieri evade le richieste concernenti cittadini stranieri.

c) disposizioni comuni

Art. 14

1 La trasmissione di dati personali può essere limitata o sottoposta a condizioni qualora vi ostino importanti interessi pubblici o i dati si rivelino meritevoli di particolare protezione per la persona interessata.
2 Dati personali oggetto di norme particolari di segretezza possono essere trasmessi solo se il destinatario è a sua volta assoggettato a un corrispondente obbligo di segreto oppure se egli si assume un tale obbligo. Sono riservate le norme legali che prevedono il consenso della persona interessata.
3 L’organo responsabile può permettere l’accesso a dati personali mediante una procedura di richiamo, qualora ciò sia previsto esplicitamente. Dati personali meritevoli di particolare protezione possono essere resi accessibili mediante una procedura di richiamo soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale. 15
4 L’organo responsabile può rendere accessibili a chiunque dati personali mediante servizi di informazione e comunicazione automatizzati se una base legale prevede la pubblicazione di questi dati oppure se rende accessibili informazioni al pubblico in virtù dell’art. 11 cpv. 2. Se non sussiste più l’interesse pubblico a renderli accessibili, questi dati devono essere tolti dal servizio di informazione e comunicazione automatizzato. 16
11 Art. modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 426.
12 Art. modificato dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383.
13 Nota marginale modificata dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383.
14 Art. modificato dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383.
15 Cpv. introdotto dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 426.
16 Cpv. introdotto dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 426.

d) trasmissione all’estero

Art. 14a
17
1 I dati personali non possono essere trasmessi all’estero qualora la personalità della persona interessata possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all’assenza di una legislazione che assicuri una protezione adeguata.
2 Se manca una legislazione che assicuri una protezione adeguata, dati personali possono essere trasmessi all’estero soltanto se: a) b) c) d) e)
3 L’organo responsabile informa l’Incaricato cantonale della protezione dei dati sulle garanzie ai sensi del cpv. 2 lett. a). Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.
4 Laddove una protezione adeguata sia assicurata, la trasmissione è lecita se sono adempiute le condizioni valide per la trasmissione di dati in Svizzera.

Elaborazione senza riferimento a persone specifiche

Art. 15

18 1 L’organo responsabile può elaborare o trasmettere a terzi dati personali senza riferimento a persone specifiche, segnatamente per scopi statistici, pianificatori, scientifici e di ricerca, se: a) b) c) d)
2 Se dati personali sono elaborati senza riferimento a persone specifiche non si è più tenuti a osservare la compatibilità degli scopi (art. 6 cpv. 3) e i limiti imposti alla trasmissione (art. 10 e 11).

Elaborazione su mandato

Art. 16

1 Se l’organo responsabile incarica un altro organo pubblico o terzi di elaborare dati personali, la protezione dei dati secondo la presente legge deve essere garantita da condizioni, convenzioni o in altro modo.
2 Senza esplicita autorizzazione derogante, il servizio mandatario può utilizzare dati personali soltanto per il mandante e trasmetterli solo a quest’ultimo.

Sicurezza

Art. 17

Chi elabora dati personali deve prendere misure appropriate di sicurezza contro la perdita, il furto, l’elaborazione e la consultazione illecita. TITOLO III Norme per gli archivi di dati

Automazione.

Informazione 19 Art. 18 1 Ogni progetto di elaborazione automatizzata dei dati personali deve tener conto, sin dall’inizio, delle esigenze della protezione delle persone interessate.
2 Prima della messa in opera di elaborazioni di dati che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone, l’organo responsabile ne informa l’Incaricato cantonale della protezione dei dati. 20

Registro

Art. 19

1 L’organo responsabile tiene un registro dei suoi archivi di dati. Il registro è pubblico.
17 Art. introdotto dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
18 Art. modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 128.
19 Nota marginale modificata dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
20 Cpv. introdotto dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
2 Esso contiene, per ogni archivio di dati, indicazioni concernenti la base legale, lo scopo ed i mezzi dell’elaborazione, la natura e l’origine dei dati personali elaborati come pure gli organi che usano in comune l’archivio e i destinatari regolari dei dati personali.
3 Non vanno iscritti nel registro gli archivi di dati che non servono a giudicare le persone interessate e che: a) b) c)

Registro centrale

Art. 20

21 1 L’incaricato cantonale della protezione dei dati gestisce il registro centrale degli archivi di dati.
2 Il Consiglio di Stato regola, in particolare, il contenuto e la pubblicazione di questo registro.
3 È riservata la facoltà ai Comuni di istituire un proprio registro centrale, qualora, conformemente all’art. 31b nominano una propria autorità di vigilanza.

Conservazione, archiviazione e

distruzione

22 Art. 21 23 1 I dati personali sono conservati fintanto che siano date specifiche e obiettive esigenze di utilizzazione e che, pertanto, siano necessari per gli scopi per i quali sono stati lecitamente raccolti o elaborati.
2 L’organo responsabile stabilisce, per ogni archivio di dati, le modalità e i termini di conservazione, archiviazione e distruzione dei dati personali, ove ciò non sia determinato da norme speciali del diritto federale o cantonale.
3 Conformemente alla legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011, l’organo responsabile offre all’istituto archivistico competente di riprendere tutti i documenti contenenti dati personali di cui non ha più bisogno in modo permanente o che non sono più utili per l’attività corrente.
4 L’organo responsabile determina in collaborazione con l’istituto archivistico competente le modalità di conservazione di tali documenti.
5 L’organo responsabile distrugge i dati personali che l’istituto archivistico competente ha designato privi di valore archivistico, tranne quando tali dati: a) b) TITOLO IV Diritti della persona interessata

Consultazione dei registri

Art. 22

Chiunque può consultare il registro di ogni organo responsabile o il registro centrale degli archivi di dati.

Informazione

a) principio

Art. 23

1 Chiunque può esigere dall’organo responsabile informazioni in merito all’eventuale elaborazione di dati che lo riguardano.
2 Le informazioni devono essere date in forma intellegibile e, su richiesta, per iscritto.
3 A meno che importanti motivi lo impediscano, la persona interessata, può, su richiesta, consultare direttamente i propri dati.

b) limitazioni

Art. 24

1 L’informazione può essere limitata o rifiutata unicamente quando interessi pubblici importanti o interessi di terzi particolarmente meritevoli di tutela lo esigano.
2 Se l’informazione non può venir comunicata al richiedente perché ne avrebbe turbamento, essa può essere data a una persona di sua fiducia.
21 Art. modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 128.
22 Nota marginale modificata dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 128.
23 Art. modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 128.
3 Se l’istante non è in grado di dimostrare un interesse meritevole di tutela, l’informazione può inoltre essere limitata o rifiutata quando: a) b) c)

Rettifica

Art. 25

1 Chiunque dimostri un interesse meritevole di tutela può esigere dall’organo responsabile che dati personali inesatti siano rettificati.
2 Se l’organo responsabile contesta l’inesattezza, gli incombe di produrre la prova dell’esattezza dei dati personali, se ciò non può senz’altro essere preteso dall’istante.
3 Qualora non fosse possibile provare né l’esattezza né l’inesattezza di dati personali, in particolare se si tratta di dati che implicano una valutazione del comportamento umano, la persona interessata può richiedere che la propria versione sia anch’essa annotata.

Diritto di blocco

Art. 25a 24 1 La persona interessata può far bloccare in ogni momento la trasmissione dei suoi dati; l’organo responsabile può esigere che la domanda venga formulata per iscritto.
2 Nonostante il blocco, la trasmissione è permessa se: a) b)
3 È riservato l’art. 11 cpv. 2.

Interruzione di una elaborazione e altri diritti

Art. 26

Chiunque dimostri un interesse meritevole di tutela può esigere dall’organo responsabile che: a) b) c)

Diritti nei confronti di più organi

Art. 27

1 Se diversi organi utilizzano dati personali provenienti da un archivio di dati comune, la persona interessata può far valere i suoi diritti presso ogni organo.
2 Se una domanda di rettifica o di distruzione di dati personale è accolta, l’organo responsabile ne informa i terzi che hanno fornito o ricevuto i dati, ritenuto che la persona interessata abbia un interesse meritevole di tutela oppure una norma legale lo esiga.

Procedura:

norme applicabili

Art. 28

25 In difetto di norme particolari della presente legge, alla procedura sono applicabili i disposti della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. Art. 29 ...
26 TITOLO V Vigilanza, rimedi giuridici e sanzioni 27
24 Art. modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 426; precedente modifica: BU

2000, 383.

25 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
26 Art. abrogato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
27 Sottotitolo modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.

Incaricato cantonale della protezione dei dati

a) Funzione e organizzazione

28 Art. 30 29 1 Il Consiglio di Stato nomina un Incaricato cantonale della protezione dei dati quale autorità di vigilanza e controllo. Egli è sottoposto all’alta vigilanza del Gran Consiglio, che conferma la nomina, ed è attribuito amministrativamente alla Cancelleria dello Stato.
2 L’Incaricato adempie la missione in modo autonomo e indipendente. Gli sono attribuite risorse adeguate.
3 All’Incaricato sottostanno le elaborazioni di dati personali alle quali è applicabile la presente legge, come pure le elaborazioni di uffici e Istituti cantonali cui siano demandati compiti di diritto pubblico federale.
b) Compiti generali 30 Art. 30a
31 L’Incaricato cantonale della protezione dei dati segnatamente: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)
c) Competenze e modo d’intervento 32 Art. 30b 33 1 L’Incaricato cantonale della protezione dei dati quale autorità di vigilanza e di controllo interviene di propria iniziativa o su segnalazione di terzi.
2 Egli accerta i fatti d’ufficio. Gli organi responsabili devono sostenere l’Incaricato nello svolgimento delle sue funzioni, in particolare collaborare all’istruttoria.
3 Per l’adempimento dei suoi compiti, l’Incaricato può esigere dagli organi pubblici, e da terzi incaricati di elaborare dati personali o che da essi hanno ricevuto tali dati, informazioni orali o scritte riguardanti l’elaborazione di dati, consultare tutti i documenti e incarti relativi a determinate elaborazioni, effettuare ispezioni e chiedere la presentazione di elaborazioni nonché gli accessi ai loro sistemi informatici. All’Incaricato non può essere opposto il segreto d’ufficio.
4 Se dai chiarimenti risulta che sono state violate prescrizioni sulla protezione dei dati, l’Incaricato raccomanda all’organo responsabile di modificare o di cessare l’elaborazione. Egli informa della raccomandazione l’autorità superiore competente.
5 Se interessi meritevoli di protezione di una persona sono in modo evidente minacciati o lesi, l’Incaricato può chiedere all’organo responsabile o all’autorità superiore competente di limitare o di cessare immediatamente l’elaborazione dei dati personali.
28 Nota marginale modificata dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549; precedente

modifica: BU 2000, 383.

29 Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549; precedente modifica: BU

2000, 383.

30 Nota marginale modificata dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
31 Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549; precedente modifica: BU

2000, 383.

32 Nota marginale modificata dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
33 Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549; precedente modifica: BU

2000, 383.

6 Se una raccomandazione dell’Incaricato è respinta o non le è dato seguito, in tutto o in parte, egli può deferire la pratica all’autorità superiore competente. La decisione di questa autorità è comunicata con atto formale alla persona interessata e all’Incaricato.
7 L’Incaricato è legittimato a ricorrere contro la decisione di cui al capoverso 6 e contro la decisione dell’autorità di ricorso.

Commissione cantonale per la protezione dei dati

a) Funzione e composizione 34 Art. 31 35 1 Il Consiglio di Stato nomina ogni quattro anni una Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza. Il Gran Consiglio ne conferma la nomina. 36
2 La Commissione è indipendente. Essa è composta da cinque membri, compreso un magistrato o un ex magistrato dell’ordine giudiziario che ne assume la presidenza.
3 La Commissione giudica nei casi previsti dalla legge.

b) Competenze e procedura

Art. 31a 37 1 Ogni persona dei cui dati si tratta può far valere i diritti istituiti dalla presente legge chiedendo il giudizio della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza.
38
2 La richiesta di giudizio è fatta di regola come ricorso contro una decisione dell’organo che elabora i dati, o come denuncia contro quest’ultimo; l’organo che elabora i dati è parte nella procedura; il Consiglio di Stato può sempre intervenire come parte.
3 La Commissione non è competente, se il ricorso contro la decisione è proponibile ad altro tribunale secondo una legge speciale, o se la domanda è già stata giudicata da un tribunale.
4 La Commissione può sospendere il giudizio per promuovere un tentativo di conciliazione presso l’Incaricato cantonale della protezione dei dati.
5 Le decisioni della Commissione sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Sono legittimati a ricorrere la persona dei cui dati si tratta, l’organo che elabora i dati e l’Incaricato cantonale della protezione dei dati.

Autorità di vigilanza comunali

Art. 31b 39 I comuni possono nominare una propria autorità di vigilanza, secondo le modalità previste dal regolamento di applicazione.
Sanzioni 40 Art. 32 Chiunque elabori dati personali su mandato e, intenzionalmente, non si attenga alle condizioni stipulate, è punito a querela di parte con la multa sino a fr. 10’000.--.

Segreto d’ufficio

41 Art. 33 42 1 L’organo che elabora i dati, le autorità di vigilanza e di ricorso, e i loro membri e funzionari, sono sottoposti all’obbligo di mantenere il segreto, riservati i casi in cui la trasmissione dei dati è prevista dalla legge.
2 Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione delle rispettive funzioni.
3 La trasgressione a questo obbligo è punita conformemente all’art. 320 del Codice penale. TITOLO VI Tasse

Tasse

Art. 34

1 Il Consiglio di Stato e il Municipio per l’attività dei loro organi emanano le prescrizioni sulle tasse il cui ammontare non può comunque essere superiore a fr. 50.--. Essi fissano in particolare, gli importi per gli estratti e gli attestati.
34 Nota marginale modificata dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
35 Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549; precedente modifica: BU

2000, 383.

36 Cpv. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 228.
37 Art. introdotto dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
38 Cpv. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 228.
39 Art. introdotto dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
40 Nota marginale modificata dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383.
41 Nota marginale modificata dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383.
42 Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
2 Sono comunque esenti da tasse: a) b) TITOLO VII
43 Art. 35 ... 44 Art. 36 ... 45 TITOLO VIII Norme finali

Disposizioni esecutive

Art. 37

1 Il Consiglio di Stato emana le disposizioni necessarie all’esecuzione di questa legge.
2 Esso regolamenta in particolare: a) b)

Entrata in vigore

Art. 38

1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore. 46 Pubblicata nel BU 1990 , 209.
43 Titolo abrogato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
44 Art. abrogato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
45 Art. abrogato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549; precedenti modifiche: BU

2000, 383; BU 2002, 130.

46 Entrata in vigore: 10 luglio 1990 - BU 1990, 209.
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