Legge sulla tariffa notarile (952.300)
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Legge sulla tariffa notarile

Legge sulla tariffa notarile (del 26 novembre 2013) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – – d e c r e t a : TITOLO I Principio

Principio

Art. 1

1 La presente legge stabilisce gli onorari, le indennità e le spese per gli atti e le funzioni dei pubblici notai.
2 Gli onorari comprendono l’informazione alle parti, la preparazione di un progetto e la pubblicazione dell’atto.
3 Gli onorari di un atto includono pure le copie per le parti e gli uffici, fatti salvi gli emolumenti di cui all’articolo 10.
4 Non sono comprese nell’onorario lo studio e la preparazione di atti, nonché altre prestazioni che esulano da quelle di cui al cpv. 2, segnatamente la stesura di procure, l’epurazione e la modifica di servitù, svincoli di pegni, dichiarazioni di subingresso, redazione di regolamenti per la comproprietà o PPP, elaborazione di statuti societari o contratti di conferimento, richieste per il rilascio di autorizzazioni, traduzioni, incassi, pagamenti del prezzo, eccetera.
5 Il notaio è autorizzato ad applicare onorari e percepire indennità inferiori a quelli massimi stabiliti dalla presente tariffa.
6 Laddove si fa riferimento alla tariffa oraria, essa ammonta al massimo a fr. 300.–. TITOLO II Determinazione degli onorari Capitolo primo Atti di valore determinabile

Onorario in base al valore

Art. 2

Per gli istromenti e i brevetti di valore determinabile, gli onorari sono stabiliti in base al valore dell’atto.

Determinazione del valore

Art. 3

Il valore dell’atto si determina come segue: a) b) c) d) e) f)
g) h) i) j) k) l) m) per istromenti relativi a contratti di trasferimento di patrimonio, in applicazione della legge

Atto contenente più contratti

Art. 4

1 Se in un solo atto sono stipulati più contratti di diversa natura, i valori dei diversi contratti vengono cumulati.
2 Non si dà luogo a cumulo nei seguenti casi: – – – – In questi casi fa stato il valore dell’atto che comporta l’onorario maggiore.

Tariffa

a) generale

Art. 5

1 L’onorario massimo del notaio per gli istromenti di valore determinato o determinabile è stabilito come segue; riservate le disposizioni degli articoli successivi: – – 250’000.– a fr. 500’000.–: 4‰; – 500’000.– a fr. 750’000.–: 3.5‰; – 750’000.– a fr. 1’000’000.–: 3‰; – 1’000’000.– a fr. 2’000’000.–: 2.5‰; – 2’000’000.– a fr. 5’000’000.–: 2‰; – 5’000’000.– a fr. 10’000’000.–: 1‰; – 10’000’000.– a fr. 50’000’000.–: 0.5‰; – 50’000’000.– non vengono più considerati.
2 Per le vendite al Cantone, ai Comuni o ad altri enti di diritto pubblico cantonale o comunale, nonché per atti di costituzione o di aumento di capitale di società ove il Cantone ed i Comuni partecipano in misura superiore al 50%, l’onorario massimo sarà pari alla metà di quello previsto al capoverso 1, per la parte di valore dell’atto eccedente i fr. 500’000.–.

b) pegni immobiliari e fideiussioni

Art. 6

L’onorario massimo per gli istromenti di costituzione di ipoteche e di cartelle ipotecarie o per la trasformazione di ipoteche in cartelle ipotecarie e quello per atti relativi a fidejussioni è pari alla metà di quello previsto all’articolo 5 capoverso 1 a partire da un valore di fr. 100’000.–.

c) brevetti

Art. 7

Per tutti gli atti stesi nella forma del brevetto, l’onorario massimo sarà la metà di quello previsto dall’articolo 5 capoverso 1 a partire da un valore di fr. 100’000.–.

d) istanze di iscrizione

Art. 8

L’onorario massimo per l’allestimento e la presentazione all’Ufficio dei registri di istanze d’iscrizione, di annotazione, di menzione e di certificati ipotecari speciali relativi a iscrizioni nel registro dei pegni immobiliari e nel registro delle mutazioni e servitù, ammonta a fr. 100.–. Capitolo secondo Atti di valore indeterminabile

Tariffa

Art. 9

L’onorario massimo per gli istromenti e i brevetti il cui valore non è determinabile viene fissato come segue, tenendo conto dell’importanza economica dell’atto e delle circostanze particolari, segnatamente il dispendio di tempo: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) TITOLO III Copie di atti

Scritturazioni e copie di prima edizione

Art. 10

Per la stesura dell’originale o delle copie autentiche di prima edizione destinate alle parti, all’archivio notarile e agli altri uffici, il notaio ha diritto al massimo a fr. 5.– per ogni pagina di scritturazione o parte di essa.

Copie di seconda edizione e estratti

Art. 11

Per le copie autentiche di ulteriore edizione, nonché per gli estratti parziali di un atto, il notaio avrà diritto, oltre a quanto sopra, a un onorario massimo di fr. 200.–. TITOLO IV Atti e funzioni diverse

Protesti cambiari

Art. 12

Per l’erezione di un protesto di cambiale o di qualsiasi altro titolo affine protestabile, si applica un terzo dell’onorario di cui all’articolo 5, ritenuto un massimo di fr. 10’000.–.

Offerte di pagamento

Art. 13

Per gli atti di offerta di pagamento, l’onorario massimo è pari a quello stabilito per i protesti.

Inventari

Art. 14

1 Per la confezione di qualsiasi inventario, si applica l’onorario massimo di cui all’articolo
7.
2 Occorrendo per la compilazione l’impiego di oltre una giornata, si aggiungerà un onorario basato sulla tariffa oraria.

Consegna di originale di rogito

Art. 15

Per la consegna, nei casi previsti dalla legge, di un originale di rogito, previa riproduzione a termini della legge notarile, l’onorario massimo è di fr. 100.–.

Ostensione di atti

Art. 16

Per l’ostensione di un atto qualunque esistente nello studio notarile, è dovuto un onorario massimo di fr. 50.–.

Autentica di firme

Art. 17

Per l’autenticazione di firme l’onorario massimo è di fr. 30.–; quando le firme da autenticare sono più di due, per ogni firma in più il notaio percepirà al massimo fr. 20.–.

Autentica di scritti non costituenti rogiti

Art. 18

Per l’autenticazione di atti, copie o scritti non costituenti rogiti, previa la debita collazione, l’onorario massimo è di fr. 30.– per la prima pagina, e fr. 5.– per ogni pagina ulteriore.

Ricerca eredi

Art. 19

La ricerca eredi può esser fatturata in base alla tariffa oraria. TITOLO V Disposizioni generali

Onorario per altre prestazioni e per atti non rogati

Art. 20

1 Le prestazioni connesse alla rogazione di cui all’articolo 1 capoverso 4, e non comprese nella tariffa, vanno rimunerate in base alla tariffa oraria.
2 La preparazione di un atto che in seguito non viene rogato, va rimunerata in base alla tariffa oraria.

Spese e esborsi

Art. 21

Al notaio vanno corrisposte tutte le spese, le tasse e le imposte.

Trasferte

Art. 22

1 Per l’accesso al domicilio delle parti nel Comune di residenza, il notaio ha diritto a un’indennità massima di fr. 50.–. Questa indennità è triplicata se l’accesso avviene di notte.
2 Se l’accesso avviene in un Comune fuori dalla residenza, il notaio riceverà, oltre all’indennità di cui al capoverso 1, un’indennità massima di fr. 1.– per ogni chilometro percorso.
3 Non sono dovute indennità di accesso, né rimborsi spese per la presentazione di atti o di copie all’Ufficio dei registri o ad altri pubblici uffici nel luogo di residenza notarile.

Altre indennità

Art. 23

Sono riconosciute inoltre le seguenti indennità massime per: – – – –

Esecutività delle parcelle e loro riparto

Art. 24

1 Le parcelle notarili devono essere recapitate per lettera raccomandata, con l’avvertenza del diritto e del modo di contestazione, nonché delle conseguenze in caso di mancata impugnazione; quest’ultima deve essere presentata, motivata per iscritto, al notaio o direttamente alla Commissione di disciplina notarile entro il termine di trenta giorni dalla notificazione; le parcelle così intimate e cresciute in giudicato, sono parificate alle sentenze esecutive ai sensi dell’articolo 80 della Legge federale dell’11 aprile 1889 sull’esecuzione e sul fallimento.
2 Ove venissero eccepite per arbitrarie o eccessive nei confronti del notaio, entro il termine di cui al capoverso 1, questi può chiederne l’approvazione alla Commissione di disciplina notarile.
3 Esse sono solidalmente dovute dai contraenti e richiedenti, riservato il diritto di regresso fra di loro.

Anticipi

Art. 25

Il notaio può, sin dall’assunzione del mandato, chiedere alle parti anticipi per le sue presumibili spese e competenze, oltre all’imposta di bollo e alle tasse dei registri.

Casi non previsti dalla legge

Art. 26

Nei casi non indicati specificamente nei precedenti articoli, gli onorari e le indennità massimi sono stabiliti in analogia ai casi indicati nella presente legge. TITOLO VI Disposizioni finali

Norma transitoria

Art. 27

La presente legge si applica agli atti e agli interventi del notaio effettuati dopo la sua entrata in vigore.

Norma abrogativa

Art. 28

La Legge del 23 febbraio 1983 sulla tariffa notarile è abrogata.

Entrata in vigore

Art. 29

1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore.
1 Pubblicata nel BU 2015 , 169.
1 Entrata in vigore: 1° luglio 2015 - BU 2015, 169.
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