Legge sui Consorzi (723.100)
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Legge sui Consorzi

Legge sui Consorzi (del 21 luglio 1913) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO d e c r e t a : Capitolo I Consorzi per opere di sistemazione di acque, di premunizione, ecc.
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1 Qualora esigenze di sicurezza le rendano necessarie, sono da realizzare adeguate
2 Interventi di sistemazione e correzione di corsi d’acqua e rive lacustri devono essere realizzati
3 Gli interventi di premunizione, consolidamento, piantagione e imboschimento necessari per
2 I consorzi promuovono e realizzano progetti di rivitalizzazione e rinaturazione dei corsi
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1 Dette opere si eseguiranno e manterranno a mezzo e a spese dei consorzi quando
2 Il sussidiamento delle stesse da parte del Cantone è regolato dalla Legge sui territori soggetti a
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5 1 Nel caso di opere di interesse generale, dovranno far parte del consorzio tutti i
2 Nel caso di opere di prevalente interesse particolare, dovranno far parte del consorzio tutti i privati
6 1 Le spese saranno ripartite tra i membri del consorzio in proporzione al vantaggio che
2 Nel caso di consorzi costituiti secondo l’articolo 4 capoverso 1, il Comune può prelevare contributi Sulla domanda di uno o più interessati o sulla proposta del dicastero competente e la compilazione del progetto delle opere da eseguirsi; la perizia della spesa occorrente; ove ne sia il caso, i rilievi tecnici delle località che hanno relazione colle opere, la formazione delle relative mappe di comprensorio, la classificazione delle zone che potranno risentire vantaggio e la stima delle proprietà o degli enti soggetti al consorzio; il riparto della spesa fra gli interessati.
1 Art. modificato dalla L 19.6.2017; in vigore dal 1.9.2017 - BU 2017, 297.
2 Art. modificato dalla L 19.6.2017; in vigore dal 1.9.2017 - BU 2017, 297.
3 Art. modificato dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.4.1987 - BU 1987, 79.
4 Cpv. introdotto dalla L 29.1.1990; in vigore dal 4.9.1995 - BU 1990, 96 e BU 1995, 401.
5 Art. modificato dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.4.1987 - BU 1987, 79.
6 Art. modificato dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.4.1987 - BU 1987, 79.
Le spese occorrenti per le suddette operazioni saranno anticipate dallo Stato e
1 Approvati gli atti, il Consiglio di Stato dichiara la pubblica utilità delle opere e ordina il
2 Il decreto è pubblicato nel Foglio ufficiale del Cantone, coll’elenco degli interessati, a ciascun dei
3 Nel caso di consorzi per opere di interesse generale secondo l’art. 4 cpv. 1, agli interessati sarà Ogni opposizione deve, sotto perenzione, essere insinuata al Consiglio di Stato per
7 1 I ricorsi che contestano la pubblica utilità sono decisi dal Gran Consiglio.
2 Cresciuta in giudicato la dichiarazione di pubblica utilità, il Consiglio di Stato pronuncia sulle altre
3 Contro le decisioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale Il consorzio acquista la personalità giuridica per il fatto del decreto governativo che
8 Entro breve termine dalla pubblicazione del decreto istituente il Consorzio, i membri Nell’assemblea consortile ogni interessato avrà il diritto ad un numero di voti L’assemblea nella sua prima riunione nomina, a voto aperto o segreto, la delegazione
9 La convocazione delle assemblee ha luogo mediante avviso pubblico nel Foglio ufficiale Il Consiglio di Stato procede alla nomina della delegazione e prende quelle deliberazioni I membri della delegazione stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.
7 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 38.
8 Art. modificato dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.4.1987 - BU 1987, 79.
9 Paragrafo introdotto dal DL 2.12.1920; in vigore dal 1.10.1920 - BU 1920, 481.
Il Consorzio è rappresentato dalla delegazione. Questa provvede alla esecuzione delle Per far fronte alle spese occorrenti saranno prese a mutuo dalla delegazione le somme È riconosciuta un’ipoteca legale sopra tutti i beni soggetti al consorzio per il pagamento Le parcelle emesse dalla delegazione consortile sono parificate alle sentenze esecutive Mediante il decreto che riconosce la pubblica utilità, si riterrà implicitamente accordata Nessuno può erigere né rettificare ripari senza il consenso del Consiglio di Stato. delle pubbliche costruzioni. Contro la decisione dipartimentale sono ammessi i rimedi di diritto previsti dalla procedura sulle contravvenzioni attribuite ad autorità amministrative cantonali. medesime siano dannose a terzi o possano nuocere al buon regime delle acque. Tutti i terreni conquistati che prima erano letto di fiume, torrente, o corso d’acqua o lago, ordinaria, esclusi i terreni che vengono invasi in tempo di piena. in un sol corpo o per lotti al mezzo di licitazione, da tenersi fra i componenti del consorzio. Ogni consorzio dovrà adottare un regolamento organico speciale e sottoporlo Se la delegazione consortile non provvede ai propri incombenti, il Consiglio di Stato
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13 Quando circostanze speciali lo giustifichino, il Consiglio di Stato può:
10 Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 474; precedente modifica: BU
1921, 117.
11 Art. modificato dalla L 19.4.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 253.
12 Cpv. modificato dal DL 27.12.1920; in vigore dal 25.2.1921 - BU 1921, 117.
13 Cpv. introdotto dalla L 19.4.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 253.
14 Nessun consorzio potrà essere sciolto se non in forza di uno speciale decreto del Capitolo II Consorzio per altri scopi di utilità pubblica Quando l’interesse pubblico lo richieda il Consiglio di Stato può, dietro istanza di uno o Detti consorzi sono regolati dalle norme previste dagli articoli 4 a 22 inclusivo e 25 a 28 Disposizioni diverse e finali In caso d’urgenza il Consiglio di Stato prima della istituzione del consorzio, potrà
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1 Le decisioni della delegazione consortile e dell’assemblea possono essere impugnate
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Le comunicazioni a mezzo posta previste da questa legge sono fatte per invio non Per i laghi e corsi d’acqua promiscui rimangono riservate le disposizioni delle È concesso ai consorzi esistenti o soggetti a questa legge, il termine di un anno per La legge 9 giugno 1853 e le successive sue modificazioni, la lettera g) dell’art. 2 della
18 La presente legge entrerà in vigore 19 trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di Norma transitoria
14 Cpv. privato della validità dalla L 6.3.1945; in vigore dal 24.4.1945 - BU 1945, 85.
15 Art. introdotto dal DL 27.12.1920; in vigore dal 25.2.1921 - BU 1921, 117.
16 Art. introdotto dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.4.1987 - BU 1987, 79.
17 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 38; precedente modifica: BU
1966, 253.
18 Cpv. modificato dal DL 27.12.1920; in vigore dal 25.2.1921 - BU 1921, 117.
19 Entrata in vigore: 16 settembre 1913 - BU 1913, 207.
I consorzi per opere di sistemazione di acque, premunizione, ecc. adeguano il loro
1913 , 207.
20 Art. introdotto dalla L 19.6.2017; in vigore dal 1.9.2017 - BU 2017, 297.
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