Regolamento della Scuola cantonale di diploma (5.2.3.1.1)
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Regolamento della Scuola cantonale di diploma

5.2.3.1.1 Regolamento della Scuola cantonale di diploma (del 30 agosto 1995) IL CONSIGLIO DI STATO richiamata la legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996, [2] TITOLO I Disposizioni generali

Formazioni

Art. 1

Il presente regolamento si applica alle seguenti formazioni: a) corso triennale (dal decimo al dodicesimo anno di scolarità); b) corso della durata di un anno (decimo anno di scolarità) e anno intensivo che permette il passaggio al terzo anno del corso triennale; c) corso serale per adulti.

Scopo dei corsi

Art. 2

Il piano di studio e il programma mirano principalmente a: a) assicurare lo sviluppo di una cultura generale orientata verso la comprensione della realtà attuale; b) valorizzare le capacità di contatto umano, la creatività e lo spirito d'iniziativa; c) dedicare una particolare attenzione all'educazione della persona; d) permettere la scelta o la conferma di un orientamento scolastico e professionale, in particolare nel settore sanitario e

Commissione di vigilanza

Art. 3

Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione di vigilanza composta di sette membri e ne designa il presidente.

Esperti di materia

Art. 4

Per ogni disciplina di studio il Consiglio di Stato incarica un esperto di materia. Gli esperti sono a disposizione della Commissione di vigilanza e della direzione per svolgere le seguenti funzioni: a) consulenza scientifica e didattica per l'insegnamento; b) coordinamento, vigilanza di carattere scientifico e didattico e valutazione dell'insegnamento; c) partecipazione agli esami finali secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

Obbligo di frequenza

Art. 5

L'obbligo di frequenza delle lezioni si estende anche a tutte le attività scolastiche dichiarate obbligatorie dalla direzione della scuola.

Assenze

Art. 6

assenze avvengono secondo modalità stabilite dalla direzione. Il docente di classe considera con lo studente i problemi posti dalle ripetute o prolungate assenze. Quando lo ritiene necessario egli informa il Consiglio di classe e la direzione. La frequenza irregolare delle lezioni può essere motivo di esclusione dalla scuola, indipendentemente da colpe disciplinari. Corso triennale Piano degli studi

Conformità

Art. 7 conforme alle Direttive per il
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riconoscimento delle scuole di diploma emanate l'11 giugno 1987 dalla Conferenza svizzera dei direttori dell'istruzione pubblica. [3] L'insegnamento comprende i seguenti sette campi di studio, che possono comporsi di più materie: 1. lingua materna; 2. altre lingue; 3. matematica; 4. scienze naturali; 5. scienze sociali; 6. educazione artistica e fisica; 7.
Piano delle lezioni settimanali Art. 8 Il piano delle lezioni settimanali è stabilito come segue: Materie X anno I triennale II triennale triennale a) Lingua materna Italiano 4 4 4 4 b) Altre lingue Francese 3 3 3 3 Tedesco 3 3 3 3 c) Matematica 3 3 3 2 d) Scienze naturali Biologia 3 3 3 (2+1) 3 Chimica 2 2 2 (1+1) Fisica 2 2 2 1 e) Scienze sociali Storia e introduzione alle 2 2 2 Istituzioni sociali e politiche - - - Sociologia - - - 3 Geografia e nozioni di economia
2 2 2 f) Educazione artistica e fisica Educazione fisica 3 3 3 3 Animazione teatrale 2 2 - - Educazione artistica (a opzione) - - 2 2 g) Scienze dell'educazione Educazione alla salute e al consumo - - - 2 Strategie dell'apprendimento 1 1 - - Psicologia - - 2 - Lavoro di diploma - - - 3 Elaborazione testi 1 1 - - Opzioni 2 2 2 4 Introduzione alle problematiche professionali - - - - Totale ore 33 33 33 33 Insegnamento religioso (1) (1) (1) (1) Per le materie contrassegnate dalle note numeriche valgono le seguenti spiegazioni:

Materie opzionali

Art. 9

Le materie opzionali sono le seguenti: a) I anno: inglese, cucina, laboratorio di fotografia, educazione visiva, attività creativa e lavoro manuale, musica vocale, musica strumentale, ritmica e danza, laboratorio di igiene; b) II anno: cucina, storia dell'arte, informatica 1, inglese, laboratorio di igiene, laboratorio di fotografia; c) III anno:
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laboratorio di scienze, informatica 1, informatica 2, storia dell'arte, letteratura italiana, inglese, filosofia, psicologia, pedagogia, sociologia.

Educazione artistica

Art. 10 Le materie a opzione del secondo e del terzo anno di corso nel campo dell'educazione artistica sono le seguenti: a) II anno: spettacolo teatrale, educazione visiva, attività creativa e lavoro manuale, musica vocale, musica strumentale, ritmica e danza; b) III anno: spettacolo teatrale, educazione visiva, attività creativa e lavoro manuale, musica vocale; musica strumentale, ritmica e danza.
Iscrizione e Art. 11 Lo studente deve annunciare al momento dell'iscrizione al primo anno, rispettivamente al momento dell'iscrizione all'anno successivo, i corsi opzionali che intende seguire. L'iscrizione a un corso opzionale è vincolante e comporta la frequenza regolare e una valutazione; la nota viene iscritta nella pagella e, per le opzioni del terzo anno, nel diploma. Ad eccezione dell'inglese, l'opzione scelta non può di regola essere ripetuta negli anni successivi. Un corso opzionale può essere organizzato quando vi sono almeno 10
Strategie dell'apprendimento Art. 12 l'acquisizione di metodi di studio e d'apprendimento da parte dello studente,
Esercitazioni pratiche di laboratorio Art. 13 Sono istituite esercitazioni pratiche di laboratorio nelle materie biologia e chimica durante il secondo anno di corso, che si svolgono nella rispettiva materia con metà classe durante due lezioni quindicinali alternate.

Stage

Art. 14

ad effettuare uno stage a carattere informativo e orientativo conformemente alle finalità della scuola. La durata dello stage è di due settimane.

Seminari

Art. 15

A partire dal secondo anno sono istituiti seminari a carattere pluridisciplinare per approfondire tematiche con docenti di diverse materie.

Biologia e chimica

Art. 16

Nel corso del terzo anno è istituita un'unica area di materia per biologia e chimica, in cui le lezioni si svolgono in modo integrato.

Scienze sociali

Art. 17

Durante il terzo anno l'insegnamento nel campo delle scienze sociali costituisce un'unica area di materia ed ha luogo tramite seminari tematici a carattere pluridisciplinare nelle materie di storia e d'introduzione alle istituzioni politiche e sociali, di sociologia, di geografia e di nozioni
Civica e educazione alla cittadinanza Art. 17a [4] nella materia Storia e introduzione alle istituzioni sociali e materia Scienze sociali del III° anno. La valutazione attestante il cpv. 1.
Diplomi internazionali di lingue Art. 18 Il livello di formazione nelle materie di francese, tedesco e di inglese mira al conseguimento di diplomi riconosciuti a livello internazionale nelle rispettive lingue.

Lavoro di diploma

Art. 19

Nel corso del terzo anno lo studente è chiamato a svolgere un lavoro di diploma
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tecniche di lavoro adeguate, deve consentirgli di dimostrare l'acquisita capacità di riflessione e di analisi. Per la realizzazione del lavoro lo studente beneficia della consulenza sua disposizione durante le lezioni settimanali previste dal piano di studio. Il tema del lavoro di diploma deve essere comunicato alla segreteria almeno una settimana prima dell'inizio del terzo anno e approvato dal gruppo dei docenti responsabili. Il lavoro di diploma può essere effettuato in gruppi di al massimo tre persone o individualmente e deve essere consegnato al docente responsabile entro la fine del mese di aprile del terzo anno. CAPITOLO II

Ammissione senza esame

Art. 20

Al primo anno della Scuola di diploma possono iscriversi come allievi regolari senza esame d'ammissione gli studenti: a) in possesso della licenza di scuola media che hanno ottenuto il diritto d'iscrizione alle scuole medie superiori; b) in possesso della licenza di scuola media se rispondono ai seugenti requisiti:
1. aver ottenuto una media di almeno 4.50 nelle materie obbligatorie della licenza di scuola media, con riduzione di un decimo di punto per ogni corso attitudinale frequentato;
2. avere al massimo una nota insufficiente non inferiore al 3 nelle materie obbligatorie; c) provenienti da scuole pubbliche di altri compiuto o compiono entro italiana e hanno concluso con successo un curricolo scolastico di 9 anni, riconosciuto dal Cantone Ticino per l'iscrizione senza esami alle scuole medie superiori; sono riservati gli accordi particolari per l'ammissione degli allievi provenienti dal Grigioni italiano.

Ammissione con esame

Art. 21

[6] Al primo anno della Scuola di diploma possono iscriversi come allievi regolari, previo esame d'ammissione, gli studenti in possesso della licenza di scuola media senza i requisiti previsti all'art. 20 del presente regolamento e gli studenti in possesso di un titolo di studio equipollente alla licenza di scuola media. L'esame d'ammissione comporta una prova scritta in ognuna delle matematica e tedesco. L'esame è superato con almeno la media del 4 e con al massimo un'insufficienza non inferiore al 3.
Organizzazione degli Art. 22 fine di agosto.
Ammissione al secondo Art. 23 Gli studenti promossi alla fine del primo anno di una scuola media superiore possono iscriversi al secondo anno della scuola di diploma previo colloquio d'ammissione. Gli studenti provenienti da altre scuole pubbliche o private possono iscriversi previo esame d'ammissione, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età e abbiano frequentato con promozione un curricolo scolastico di dieci anni. L'esame d'ammissione è regolamentato dalla direzione. Promozione
Assegnazione delle note semestrali e finali Art. 24 Le note semestrali, finali e di diploma vanno dall'1 al 6; la nota migliore è il 6, la nota peggiore l'1; il 4 significa la sufficienza. È ammesso l'uso dei mezzi punti. La nota finale è assegnata alla fine dell'anno scolastico dal docente della materia, tenendo equamente conto delle note semestrali conseguite dallo studente. Le note semestrali e finali non possono essere mutate durante la conferenza finale.
Mancata assegnazione di una nota Art. 25 Se un docente non assegna una nota semestrale o finale deve motivarlo per iscritto. Mancando la nota del primo semestre, il docente per assegnare la nota finale deve accertare
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Mancando la nota del secondo semestre, la nota finale non può essere assegnata.
Condizioni per la promozione Art. 26 con la sufficienza in tutte le materie o con due insufficienze al massimo, a che la media delle note La mancata assegnazione della nota finale in una materia comporta la non promozione; fa eccezione il caso in cui sia stata concessa dalla direzione certificato medico. Le materie di strategie dell'apprendimento e d'introduzione alle problematiche professionali non sono soggette a valutazione. L'allievo non promosso può ripetere l'anno una sola volta.
Provvedimento eccezionale

a) applicazione

Art. 27

Il Consiglio di classe può promuovere lo studente che non ha raggiunto i risultati prescritti dall'art. 26, purché il suo grado di preparazione sia considerato nel complesso soddisfacente e abbia al massimo tre note finali insufficienti. Il provvedimento eccezionale di promozione non può essere applicato allo studente che ha ricevuto più di tre note insufficienti alla fine del secondo semestre. Il provvedimento eccezionale di promozione non può essere applicato per due anni consecutivi e più di due volte durante tutta la formazione. L'applicazione del provvedimento non modifica né il totale dei punti né le singole note e viene segnata nella tabella della scuola e nella pagella dello studente.
b) partecipazione al Consiglio di classe Art. 28 Al Consiglio di classe partecipano obbligatoriamente e con diritto di voto tutti i docenti di materia. Se per motivi di forza maggiore si verificano delle assenze, la discussione sulla promozione ha luogo solo se, a giudizio della direzione, sussistono le condizioni per una decisione corretta.

c) discussione

Art. 29

La discussione nel Consiglio di classe è introdotta dal docente di classe, il quale redige il verbale della seduta; ogni docente avente diritto presentando tutti gli elementi di giudizio a sua conoscenza.

d) votazione

Art. 30

Ogni docente che ne ha diritto esprime un solo voto, indipendentemente dal numero delle materie che insegna. Il voto dev'essere espresso in forma aperta; non è ammessa La decisione è presa a maggioranza dei votanti. In caso di parità la concessa. CAPITOLO IV

Diploma

Art. 31

Il Dipartimento dell'istruzione e della cultura [7] (Dipartimento) rilascia il diploma della scuola in conformità con le Direttive per il riconoscimento delle scuole di diploma emanate l'11 luglio 1987 dalla Conferenza svizzera dei direttori dell'istruzione pubblica.

Materie

Art. 32

1. italiano,
2. francese,
3. tedesco,
4. matematica,
5. biologia e chimica,
6. fisica,
7. scienze sociali,
8. educazione alla salute e al consumo,
9. educazione fisica,
10. lavoro di diploma,
11. opzioni III anno.
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Accesso agli esami finali

Art. 33

a) all'ottenimento delle note del secondo b) alla frequenza regolare della scuola durante i due ultimi anni di studio, riservati casi particolari a giudizio

Esami finali

Art. 34

Gli esami finali comprendono: a) prove scritte e orali in italiano e, a scelta, francese o tedesco; b) prova scritta di matematica, biologia e chimica, scienze sociali. La scelta tra il francese e il tedesco quale materia d'esame deve essere notificata dallo studente alla direzione entro la fine di aprile. La direzione fissa le date degli esami.

Esame scritto e orale

Art. 35

Il docente e l'esperto di materia preparano i testi dell'esame scritto. Gli esami scritti sono corretti e valutati dal docente e devono poi essere sottoposti all'esperto di materia prima dell'esame orale. Nell'esame orale il candidato è interrogato dal docente e dall'esperto
Valutazione degli esami finali Art. 36 Le valutazioni delle prove scritte e orali devono essere concordate tra il docente e l'esperto di materia.
I motivi di forza maggiore Art. 37 Se per motivi di forza maggiore uno studente non può partecipare all'esame o può parteciparvi solo parzialmente, è tenuto ad informare immediatamente la direzione. In caso di malattia l'allievo deve dimostrare con un certificato medico che non è in grado di svolgere l'esame. L'intero esame o una parte dello stesso deve essere ricuperato al più

Presenza di terze persone

Art. 38

all'esperto di materia, il direttore ed il vicedirettore, un delegato del svizzera dei direttori cantonali della pubblica istruzione.

Mezzi ausiliari

Art. 39 Prima dell'esame finale agli studenti vengono comunicati in forma scritta gli eventuali mezzi ausiliari di cui si possono servire durante gli
Assegnazione delle note di diploma Art. 40 Le note di diploma sono calcolate nel modo seguente: a) per le materie in cui è previsto un esame finale scritto ed orale, la nota di diploma è la media aritmetica arrotondata al mezzo punto delle note del primo semestre, del secondo semestre, dell'esame scritto e dell'esame orale; b) per le materie in cui è previsto solo un esame finale scritto, la nota dell'esame, la nota del primo semestre e quella del secondo semestre contano ciascuna 1/3. La nota delle materie senza esame è la nota media ottenuta durante l'ultimo anno.
Condizioni per Art. 41 L'allievo ottiene il diploma se sono ossequiate le condizioni contenute negli art. 26 e 27 del presente regolamento.
Maturità professionale sociosanitaria Art. 42 Allo studente che ha conseguito il diploma della scuola e che ha successivamente svolto un periodo di esperienza lavorativa valutata positivamente, il Dipartimento rilascia l'attestato di maturità professionale sociosanitaria istituita secondo il diritto cantonale. La Divisione della formazione professionale determina la durata, il genere e le modalità di esecuzione dell'attività professionale richiesta a tale scopo. TITOLO III anno intensivo Art. 43-45 ... [8]
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TITOLO IV Corso serale per adulti In generale

Scopo e impostazione

Art. 46

esami di ammissione alle scuole sociali e sanitarie. CAPITOLO II Piano degli studi

Durata

Art. 47

Il corso è strutturato in unità di materia da capitalizzare; la sua durata equivale a un programma di due anni a tempo pieno con 20 ore di lezione alla settimana. Le unità di materia sono stabilite nel modo seguente: Unità di N. ore Italiano 1 3 Italiano 2 3 Francese 1 o Tedesco 1 3 Francese 2 o Tedesco 2 3 Matematica 1 3 Matematica 2 2 Fisica 1 2 Fisica 2 1 Chimica 1 2 Biologia 1 2 Biologia e chimica 2 4 Geografia-economia 2 Storia e sociali
2 Scienze umane 4 Educazione artistica 2 Metodi di lavoro 1 1 Metodi di lavoro 2 1 Totale 40
Unità capitalizzabili ed Art. 48 Ogni unità di livello 1 deve essere acquisita per poter accedere all'unità di livello 2 della stessa materia. L'allievo può pianificare i suoi studi in base alla sua capacità, disponibilità e situazione personale; la durata degli studi non deve tuttavia superare i quattro anni dall'ammissione. Le equipollenze sono accordate dalla direzione sulla base di diplomi o attestazioni ottenuti con la frequenza di corsi equivalenti nei contenuti a quelli contemplati nell'art. 47 cpv. 2 e possono essere controllate con esami.

Biologia e chimica

Art. 49

L'unità di livello 2 di biologia e chimica è istituita come area di materia e le lezioni vi si svolgono in modo integrato.

Scienze umane

Art. 50

L'insegnamento delle scienze umane ha carattere pluridisciplinare nei campi della pedagogia e della psicologia.

Educazione artistica

Art. 51

L'allievo ha la possibilità di scelta fra le seguenti materie: teatro, musica, attività creative.
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Art. 52 Possono iscriversi al corso le persone che hanno un'età minima di 20 anni compiuti o da compiere durante l'anno civile in cui ha inizio il corso e che sono in possesso di una licenza di scuola media o che dispongono di una formazione ritenuta equivalente. Ai candidati è richiesta la presentazione di un dossier di candidatura, in base al quale la direzione può chiedere un colloquio con il candidato oppure prevedere un esame d'ammissione in una o più materie. I candidati ammessi al corso sono chiamati a pagare una tassa scolastica stabilita dalla direzione della scuola. CAPITOLO IV Valutazione e

Valutazione

Art. 53

conoscere in ogni momento la sua situazione in rapporto alle esigenze richieste.
Capitalizzazione delle Art. 54 L'acquisizione di ogni unità di materia è attestata alla fine del periodo d'insegnamento con un esame in cui si verifica il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti; fanno eccezione equipollenza. La direzione fissa la data e le modalità d'esame. L'accesso all'esame è subordinato alla frequenza regolare delle lezioni. In caso di risultato negativo lo studente può ripresentarsi ad una successiva sessione d'esame. L'esame può essere ripetuto al massimo due volte. CAPITOLO V Diploma

Diploma

Art. 55

Allo studente che ha capitalizzato tutte le unità nelle materie prescritte all'art. 47, il Dipartimento rilascia il diploma della scuola. Nel diploma figurano le unità di materia acquisite e le equipollenze accordate dalla direzione secondo l'art. 48. I docenti delle diverse unità di materia possono adottare un provvedimento eccezionale per lo studente a cui manca l'acquisizione di una sola unità, purché il suo grado di preparazione sia considerato nel complesso TITOLO V

Sanzioni

Art. 56

Un comportamento riprovevole da parte di uno studente è oggetto di colloquio chiarificatore con gli insegnanti, i quali, considerata la natura e la gravità del caso, richiedono l'intervento del docente di classe, della direzione o dei detentori dell'autorità parentale. La direzione, sentito se del caso il parere del Consiglio di classe, adotta secondo la gravità: l'ammonizione con comunicazione scritta ai detentori dell'autorità parentale; la sospensione dalla scuola fino a 3 giorni, con parentale e al Dipartimento. Le sanzioni disciplinari sono annotate sul registro della scuola. In casi di grave indisciplina la direzione, sentito il parere del l'esclusione dalla scuola, che è di competenza del Dipartimento; lo studente escluso non può essere iscritto in nessun altro istituto scolastico cantonale senza il consenso del Dipartimento. Consiglio di Stato.

Esclusione dall'esame

Art. 57 L'esclusione dall'esame avviene normalmente se lo studente, durante lo svolgimento dello stesso: a) si serve di mezzi ausiliari non autorizzati o trasgredisce in altro modo all'ordinamento dell'esame; b) si assenta senza un motivo comprovato di forza maggiore. L'esclusione da un esame comporta la ripetizione dello stesso, predisposta dalla direzione entro l'inizio dell'anno successivo. In tal caso possono essere messe a carico dell'allievo, in
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In caso di azioni illecite gravi, la direzione può decidere la ripetizione dell'ultimo anno quale sanzione disciplinare. TITOLO VI Disposizioni finali Art. 57a [9] Per Regolamento di applicazione della Legge della scuola.

Disposizioni transitorie

Art. 58

Il Regolamento del 26 giugno 1985 della sanitarie e sociali è abrogato. Restano in vigore per gli allievi che hanno iniziato gli studi prima dell'anno scolastico 1995/96 il programma e gli articoli riportati nell'allegato, che hanno validità per gli anni scolastici
1995/96 e 1996/97.
Pubblicazione ed entrata in vigore Art. 59 Il presente regolamento, unitamente al suo allegato è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a partire dall'anno scolastico
1995/96. sanitarie e sociali del 30 agosto 1995 [10]
Passaggio da una classe a quella successiva Art. 1 Il passaggio da una classe a quella successiva è dato con la sufficienza in tutte le materie o con due insufficienze al massimo, a condizione che nessuna nota finale sia inferiore a 3 e che la media delle note finali sia almeno uguale a 4. Nel computo della media non sono comprese le note di condotta e di educazione fisica. Le note di fine anno sono assegnate dal docente della materia, tenendo equamente conto delle note tanto Il Consiglio dei docenti di classe può modificare di un punto al massimo la nota d'una sola materia, se da ciò dipende la promozione dell'allievo e se i docenti giudicano l'allievo meritevole di passare nella classe seguente. Il cambiamento della nota va segnato nella tabella della scuola e nel libretto scolastico.
Accesso agli esami di licenza Art. 2 L'accesso agli esami di licenza è subordinato: a) alla frequenza regolare della scuola almeno durante i due ultimi anni di studio; b) all'ottenimento delle note del secondo semestre, compresa quella relativa al lavoro di diploma.

Esami di licenza

Art. 3

Gli esami di licenza comprendono: a) prove scritte e orali in italiano e sociologia e, a scelta, francese o tedesco; b) prova scritta di matematica; c) prove scritte in biologia e chimica per l'indirizzo sanitario, rispettivamente prove scritte in psicologia e biologia per l'indirizzo sociale. La scelta tra il francese e il tedesco quale materia d'esame deve essere notificata dall'allievo alla direzione della scuola entro la fine di aprile.

Classificazioni

Art. 4

Nelle classificazioni finali le note, tanto per le materie d'esame, quanto per le altre, vanno dall'1 a 6 e vengono assegnate tenendo equamente conto del anno scolastico; è ammesso l'uso dei mezzi punti. La licenza è conseguita se l'allievo ottiene il risultato minimo richiesto per il passaggio da una classe a quella successiva. Il candidato che non ha solo dopo aver ripetuto l'ultimo anno come studente regolare.

Diploma

Art. 5

A chi supera gli Il diploma menziona l'indirizzo scelto.
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Pubblicato nel BU 1995 , 449.
[1]
Titolo modificato dal R 2.12.1997; in vigore dal 5.12.1997 - BU 1997, 533.
[2]

Ingresso modificato dal R 2.12.1997; in vigore dal 5.12.1997 - BU 1997, 533.

[3]
Cpv.
[4]
Art. introdotto dal R 25.6.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 168.
[5]
Art. modificato dal R 2.12.1997; in vigore dal 5.12.1997 - BU 1997, 533.
[6]
Art. modificato dal R 2.12.1997; in vigore dal 5.12.1997 - BU 1997, 533.
[7]
Denominazione modificata in "Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport" DE del

9.7.2002 in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.

[8]
Art. abrogati dal R 8.5.2001; in vigore dall'11.5.2001 ed è applicabile a partire dall'anno

scolastico 2001/2002 - BU 2001, 116.

[9]
Art. introdotto dal R 7.7.2009; in vigore dal 7.7.2009 - BU 2009, 311.
[10]
Ora R della Scuola cantonale di diploma - BU 1997, 533.
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