Regolamento delle scuole professionali (415.110)
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Regolamento delle scuole professionali

Regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015 (stato 1° novembre 2022) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: – federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002; – sulla formazione professionale del 19 novembre 2003; – del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi delle scuole specializzate superiori dell’11 marzo 2005; – della scuola del 1° febbraio 1990; – sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e del 4 febbraio 1998; – sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996; – della legge della scuola del 19 maggio 1992; – della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014, decreta: TITOLO I Disposizioni generali Capitolo primo Direzione generale dell’insegnamento

Principio

Art. 1 1 La direzione generale delle scuole professionali, definite dalla legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996 compete al Consiglio di Stato, che la esercita per mezzo del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento).
2 Nell’ambito del Dipartimento, la sezione della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica, la sezione della formazione commerciale e dei servizi e la sezione della formazione sanitaria e sociale (di seguito sezioni di formazione) della Divisione della formazione professionale (di seguito Divisione) svolgono in particolare le seguenti funzioni: a) all’insegnamento nelle scuole e nei luoghi di formazione di loro competenza; b) i rapporti con gli uffici e i servizi della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e (di seguito SEFRI), con le organizzazioni del mondo del lavoro e i datori di lavoro persone in formazione; c) sull’insegnamento, in particolare tramite le direzioni di istituto e gli esperti di materia, e formazione in azienda attraverso gli ispettori di tirocinio; d) ed esaminano i problemi generali dell’insegnamento e della vita scolastica e iniziative e innovazioni; e) il coordinamento con gli altri ordini di scuola tramite le rispettive unità dipartimentali; f) proposte per la formazione di base e continua dei docenti; g) al Dipartimento il preavviso sulle proposte di nomina, incarico e trasferimento dei di loro spettanza e su ogni richiesta concernente i loro rapporti d’impiego. 1
3 Le competenze di cui ai cpv. 1 e 2 si applicano anche ai corsi di maturità professionale per quanto non definito dal regolamento della maturità professionale del 1° luglio 2015.
4 Le disposizioni sulle scuole specializzate superiori sono subordinate alle prescrizioni dell’ordinanza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (SSS), dell’11 marzo 2005. Capitolo secondo Centri professionali e scuole
Definizione e tipologia Art. 2 1 Le scuole professionali del Cantone sono di regola riunite in centri professionali.
1 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
2 Ogni centro professionale costituisce un istituto scolastico giusta l’art. 24 della legge della scuola del 1. febbraio 1990; ad esso fanno riferimento le relative scuole affiliate.
3 I centri professionali del Cantone sono di tipo tecnico, agrario, artistico, commerciale e sociosanitario.
4 Le scuole professionali che non sono affiliate ai centri professionali costituiscono un singolo istituto scolastico; sono tali: a) della transizione e del sostegno (ITS); b) specializzata superiore alberghiera e del turismo (SSSAT); c) specializzata superiore di economia (SSSE); d) della formazione continua (IFC).
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Sedi e contenuti dei centri professionali tecnici Art. 3 1 I centri professionali tecnici (CPT) hanno sede a Mendrisio, Lugano-Trevano, Bellinzona, Biasca, Locarno. Il CPT del settore tessile ha sede a Lugano-Viganello.
2 Ad essi sono affiliate le seguenti scuole: a) di Mendrisio la Scuola professionale artigianale e industriale (SPAI) tecnica; 3 b) di Lugano-Trevano la SPAI, la Scuola d’arti e mestieri (SAM) e la Scuola specializzata (SSS) tecnica (SSST); 4 c) di Bellinzona la SPAI, la SAM e la SSS tecnica; d) di Biasca la SPAI tecnica e la SAM della sartoria; e) di Locarno la SPAI tecnica; f) del settore tessile di Lugano-Viganello la SAM della sartoria e la SSS di abbigliamento design della moda.
Sedi e contenuti dei centri professionali agrario e artistico Art. 4 5
1 Il centro professionale agrario, denominato Centro professionale del verde (CPV), ha sede a Coldrerio-Mezzana. Al CPV è affiliata la SPAI delle professioni della natura.
2 Il centro professionale artistico, denominato Centro scolastico per le industrie artistiche (CSIA), ha sede a Lugano. Al CSIA sono affiliate la SPAI artistica, la Scuola d’arte applicata (SAA), la Scuola cantonale d’arte (SCA) e la SSS di arte applicata (SSSAA).
Sedi e contenuti dei centri professionali commerciali Art. 5 1 I centri professionali commerciali (CPC) hanno sede a Bellinzona, Chiasso, Locarno, Lugano e Tenero, quest’ultimo sotto la denominazione di Scuola professionale per sportivi d’élite (SPSE).
2 I CPC comprendono la Scuola professionale commerciale (SPC) e la Scuola media di commercio (SMC). La SPSE offre i medesimi percorsi formativi delle SMC. 6
Sedi e contenuti dei Centri professionali sociosanitari Art. 6
1 I centri professionali sociosanitari (CPS) hanno sede a Bellinzona, Giubiasco, Locarno, Lugano, Manno e Mendrisio. 7
2 Ad essi sono affiliate le seguenti scuole: a) infermieristico di Bellinzona/Manno, la Scuola specializzata superiore in cure (SSSCI); 8 b) di Giubiasco/Canobbio, la Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali c) medico-tecnico di Locarno, la Scuola medico-tecnica (SMT) e la SSS medico-tecnica d) medico-tecnico di Lugano, la SMT e la SSSMT; e) di Mendrisio, la Scuola per operatori sociosanitari (SCOS) e la SSS per educatori
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Cpv. modificato dal R 17.2.2016; in vigore dal 19.2.2016 - BU 2016, 88.
3 Lett. modificata dal R 17.2.2016; in vigore dal 19.2.2016 - BU 2016, 88.
4 Lett. modificata dal R 17.2.2016; in vigore dal 19.2.2016 - BU 2016, 88.
5 Art. modificato dal R 17.2.2016; in vigore dal 19.2.2016 - BU 2016, 88.
6 Cpv. modificato dal R 17.2.2016; in vigore dal 19.2.2016 - BU 2016, 88.
7 Cpv. modificato dal R 26.10.2022; in vigore dal 1.11.2022 - BU 2022, 255.

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Lett. modificata dal R 26.10.2022; in vigore dal 1.11.2022 - BU 2022, 255.
9 Cpv. modificato dal R 17.2.2016; in vigore dal 19.2.2016 - BU 2016, 88.
Professioni insegnate e comprensori Art. 7 Il Consiglio di Stato definisce con decreto esecutivo le professioni insegnate nei vari centri professionali e scuole professionali del Cantone e, dove necessario, la suddivisione in comprensori di tali insegnamenti. Capitolo III Collegi dei direttori
Istituzione e composizione dei collegi Art. 8 Sono istituiti i collegi dei direttori: a) scuole professionali del settore industriale, artigianale, agrario e artistico; b) scuole professionali commerciali; c) scuole professionali sanitarie e sociali; d) scuole specializzate superiori.

Compiti

Art. 9 10 1 I collegi dei direttori trattano gli aspetti generali dell’insegnamento del loro settore di competenza e coordinano le attività degli istituti d’intesa con le sezioni di formazione, la Divisione e il Dipartimento.
2 I collegi svolgono in particolare le seguenti funzioni: a) alle sezioni di formazione proposte o preavvisi d’ordine pedagogico-didattico, e amministrativo; b) o decidono, secondo i casi, le modalità di applicazione delle disposizioni della del Consiglio di Stato e del Dipartimento; c) l’informazione reciproca sui problemi dei singoli istituti; d) l’apertura dei concorsi per l’assunzione dei docenti e le proposte di incarico, nomina trasferimento dei docenti all’attenzione delle sezioni di formazione; e) le proposte concernenti la formazione di base e continua dei docenti; f) i problemi di coordinamento tra i vari ordini di scuola.
Presidente e segretario Art. 10 1 Ogni 4 anni il collegio designa un presidente, al quale compete la direzione dei lavori.
2 Esso designa anche un segretario, al quale compete la redazione del verbale.

Convocazione

Art. 11 11 Il collegio può essere convocato dal presidente, dalla sezione della formazione, dalla Divisione o dal Dipartimento.

Partecipazione

Art. 12
1 La partecipazione alle sedute del collegio è obbligatoria.
2 Alle sedute del collegio partecipa il capo dalla sezione della formazione di riferimento. 12

Decisioni

Art. 13 Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. Capitolo quarto Esperti di materia

Designazione

Art. 14
1 Per ogni disciplina fondamentale prevista dai percorsi formativi di maturità professionale e dove necessario il Consiglio di Stato incarica uno o più esperti di materia a dipendenza dei problemi posti dall’insegnamento. Un esperto può assumere l’incarico per più istituti.
2 Gli esperti di materia sono di regola docenti di scuola universitaria professionale oppure operatori che svolgono la loro attività professionale in settori inerenti alla disciplina d’insegnamento.
Funzioni e compiti Art. 15 Gli esperti di materia, nell’ambito della disciplina di loro competenza, svolgono le seguenti funzioni:
10 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.

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Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
12 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
a) scientifica e didattica ai docenti; b) e valutazione dell’insegnamento; c) di carattere scientifico e didattico sull’insegnamento svolto dai docenti; d) nelle procedure di qualificazione.
Durata della carica Art. 16 L’incarico degli esperti di materia è quadriennale ed è rinnovabile. TITOLO II Delle persone in formazione Capitolo primo Diritti, doveri e frequenza delle scuole

Diritti

Art. 17 13
1 Nello spirito e nelle forme istituzionali e organizzative previste dalle leggi e dai regolamenti, le scuole professionali si preoccupano di fornire alla persona in formazione le adeguate conoscenze e competenze in campo culturale e professionale, l’acquisizione di un metodo di studio, la capacità di giudizio critico, la partecipazione attiva e l’indispensabile esperienza educativa nell’ambito delle sezioni, dei gruppi di lavoro e dell’intera comunità scolastica.
2 La persona in formazione ha il diritto al rispetto della propria personalità, di essere informata su tutto quanto concerne la sua situazione scolastica, di ottenere una valutazione equa e motivata del suo profitto, nonché di chiedere alla direzione di istituto di intervenire nel caso in cui le sia stato recato pregiudizio.
3 Essa può contestare le note finali e la mancata promozione secondo la procedura prevista dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal relativo regolamento di applicazione del 19 maggio
1992.

Doveri

Art. 18
14 La persona in formazione è tenuta all’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dell’autorità scolastica. Essa è inoltre tenuta a un comportamento consono alla professione scelta e corretto nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale della scuola e rispettoso delle infrastrutture scolastiche.

Iscrizioni

Art. 19 15
1 Nelle scuole professionali di base con pratica professionale in azienda l’iscrizione avviene con la ratifica del contratto di tirocinio da parte dell’autorità cantonale.
2 Nelle altre scuole professionali di base le iscrizioni avvengono di anno in anno presso la sede scolastica secondo le modalità previste dalla direzione di istituto. Nel caso di candidati minorenni, la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta da chi detiene l’autorità parentale.
3 Le iscrizioni alle scuole professionali di base a tempo pieno devono di regola pervenire all’istituto entro il 30 giugno.
4 I candidati devono essere in possesso dei requisiti e dei titoli di studio previsti dalla legge e dai regolamenti; in mancanza di tali elementi, dove previsto, essi devono superare gli esami di ammissione prescritti.
5 In caso di necessità la sezione della formazione di riferimento, sentito il collegio dei direttori, può limitare il numero massimo di persone in formazione in determinati curricoli e disporre eventuali esami di idoneità o di graduatoria.
6 La sezione della formazione di riferimento, decisione motivata, può escludere dall’ammissione o iscrizione i candidati che risultano inidonei alla formazione, segnatamente: a) di una condanna penale per reati non compatibili con la stessa; b) dello scioglimento, nell’arco degli ultimi tre anni, di un contratto di tirocinio per gravi inconciliabili con le finalità della formazione.
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Obbligo di frequenza Art. 20 1 La persona in formazione è tenuta a frequentare regolarmente le lezioni e le procedure di qualificazione previste dai vari cicli di studio delle scuole.
13 Art. modificato dal R 15.6.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 311.
14 Art. modificato dal R 15.6.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 311.

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Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
16 Cpv. modificato dal R 13.2.2019; in vigore dal 15.2.2019 - BU 2019, 51.
2 Nelle scuole professionali di base, in casi particolari, la direzione di istituto può concedere l’esonero dalla frequenza delle lezioni in determinate discipline, fermo restando l’obbligo di effettuare le verifiche decise dai docenti.
3 All’esonero parziale dalla procedura di qualificazione è applicabile per analogia l’art. 57 del regolamento sulla formazione professionale e continua del 1° luglio 2014.

Assenze

Art. 21 1 Le assenze devono essere annunciate il più presto possibile e giustificate per iscritto al rientro alla direzione di istituto. La direzione stabilisce un termine entro il quale la giustificazione deve essere consegnata; trascorso questo termine, la direzione può decidere di considerare le assenze arbitrarie con un abbassamento della nota di condotta.
2 Le assenze dovute a malattia vanno attestate con un certificato medico conformemente alle direttive del medico cantonale.
3 Per le assenze prevedibili deve essere richiesto il consenso preventivo alla direzione di istituto.
Assenze ripetute o prolungate Art. 22 1 Il docente di classe considera con la persona in formazione i problemi posti dalle assenze ripetute o prolungate. Quando lo ritiene necessario egli informa il Consiglio di classe o richiede l’intervento della direzione di istituto.
2 La frequenza irregolare delle lezioni può essere motivo di sanzione disciplinare.
3 In caso di frequenza insufficiente delle lezioni dispensate in una disciplina nel corso dell’anno scolastico, fatte salve disposizioni particolari riguardanti le SSS, la direzione di istituto può segnalare l’inadempienza alla Divisione che, a sua volta, può escludere la persona in formazione dalle procedure di qualificazione o, nel caso di classi intermedie, decidere la mancata promozione alla classe successiva. 17

Abbandono

Art. 22a 18
1 L’abbandono degli studi in corso d’anno scolastico è registrato appena possibile, ma al più tardi entro due mesi, nella banca dati GAGI.
2 La direzione di istituto è responsabile della registrazione tempestiva degli abbandoni non annunciati, dopo aver chiarito la situazione con l’allievo e la sua famiglia. Capitolo secondo Sanzioni disciplinari
Procedura prima della sanzione Art. 23 1 Un comportamento riprovevole da parte di una persona in formazione è oggetto di un colloquio chiarificatore con gli insegnanti.
2 Considerata la natura e la gravità dell’accaduto, gli insegnanti possono richiedere l’intervento, a seconda dei casi, del docente di classe, della direzione di istituto e/o dei detentori dell’autorità parentale.

Sanzioni

Art. 24 1 Nei casi di indisciplina la direzione di istituto, sentiti gli insegnanti interessati, può adottare, secondo la gravità, una delle seguenti sanzioni disciplinari: a) b) dall’insegnamento fino a 10 giorni effettivi. Durante le giornate di sospensione persona in formazione può essere tenuta a svolgere attività di carattere educativo secondo disposizioni della direzione di istituto.
2 In casi particolarmente gravi, rispettivamente di indisciplina ripetuta dopo aver fatto ricorso a quanto stabilito dal cpv. 1, la Divisione sentito il parere del consiglio di classe e della direzione di istituto può adottare, secondo una delle seguenti ulteriori sanzioni disciplinari: a) dalle di qualificazione; b) dalla scuola e/o la rescissione del contratto di tirocinio con la conseguente dalla scuola.
3 Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto alla persona in formazione, ai rappresentanti legali se essa è minorenne e, se del caso, al datore di lavoro. Esse so no annotate sul registro della s cuola e sulla pagella.

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Cpv. modificato dal R 15.6.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 311.
18 Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 175.
4 L’adozione di una sanzione disciplinare implica un abbassamento della nota di condotta, quando prevista.
5 La persona in formazione esclusa da una scuola non può essere iscritta in nessun altro istituto scolastico cantonale senza il consenso del Dipartimento.
5bis L’esclusione da una scuola è registrata appena possibile, ma al più tardi entro due mesi, nella banca dati GAGI. 19
6 Ai casi di azioni illecite durante le procedure di qualificazione nelle scuole professionali di base è applicabile per analogia l’art. 61 del regolamento sulla formazione professionale e continua del 1° luglio 2014. TITOLO III Funzionamento dell’istituto scolastico Capitolo primo Organizzazione della scuola
Anno scolastico Art. 25 1 L’anno scolastico ha la durata prevista dal calendario scolastico stabilito dal Dipartimento.
2 Esso è diviso di regola in due semestri di durata equivalente.
3 Il Dipartimento può autorizzare le scuole che prevedono periodi di formazione pratica esterna (stage) ad organizzare autonomamente il calendario scolastico (periodi di scuola, periodi di stage e periodi di vacanza). 20
Durata dell’ora-lezione Art. 26 La durata delle ore-lezione e la loro articolazione sono adattate alla specificità del singolo istituto o di gruppi di scuole affini e sono decise dalla Divisione.
Composizione delle sezioni Art. 27 1 Le sezioni sono di regola formate da un massimo di 24 persone in formazione per indirizzo di studio.
2 Le sezioni della formazione professionale di base biennali sono formate di regola da 12 persone in formazione al massimo.
3 Alla SPSE le sezioni sono formate di regola da un massimo di 18 persone in formazione.
4 Nelle sezioni con 10 o meno persone in formazione, di regola l’insegnamento avviene nella forma delle multiclassi oppure destinando alla singola sezione un numero inferiore di ore d’insegnamento fino ad un massimo del 50%, completato dallo studio individuale.
Attività di non insegnamento Art. 27a 21 1 La Divisione, sentiti i direttori di istituto, attribuisce annualmente le ore di non insegnamento destinate all’organizzazione degli insegnamenti e delle attività previsti dal presente regolamento e dai regolamenti degli studi di cui all’art. 34.
2 La somma di tali ore di non insegnamento non supera il 3.6% del totale delle ore di insegnamento.
Docente di classe e docente mediatore Art. 27b 22 Ogni istituto della formazione di base dispone del riconoscimento dei seguenti sgravi orari settimanali: a) a 1 ora-lezione per sezione a tempo pieno e 0.5 ore-lezione per sezione della formazione per la funzione di docente di classe; b) ogni 60 persone in formazione per la funzione di docente mediatore; c) ore lezione per la gestione da parte di un docente delle attrezzature e del materiale per fisica. 23
Orario settimanale e assegnazione delle lezioni Art. 28 1 Nella distribuzione delle lezioni e delle discipline nell’arco della settimana in base ai piani di studio, la direzione di istituto tiene conto prioritariamente delle esigenze didattiche.
19 Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 175.
20 Cpv. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 346.
21 Art. introdotto dal R 13.3.2019; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 95.

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Art. introdotto dal R 13.3.2019; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 95.
23 Lett. introdotta dal R 5.2.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 29.
2 Nell’assegnazione delle sezioni e dei gruppi di lavoro ai docenti, la direzione di istituto sente i gruppi disciplinari e garantisce nel limite del possibile la continuità didattica.
3 L’orario settimanale delle lezioni è comunicato ai docenti e agli allievi.
Giornate autogestite Art. 28a 24
1 Con lo scopo segnatamente di confrontare gli allievi con la responsabilità di informarsi, di scegliere temi di discussione e approfondimento, di studiare tematiche particolari, di animare incontri e di confrontarsi con diverse espressioni culturali, sono organizzate nelle scuole professionali a tempo pieno almeno due giornate annuali autogestite.
2 Le giornate sono organizzate direttamente dagli allievi che presentano alla direzione di istituto per l’approvazione l’elenco delle attività previste e un adeguato programma di svolgimento delle stesse.
Uscite culturali o sportive Art. 29 1 Con lo scopo di integrare la normale attività di insegnamento, possono essere organizzate uscite culturali o sportive della durata massima complessiva di 5 giorni di scuola per classe e per anno scolastico.
2 Il programma delle uscite culturali o sportive viene presentato per approvazione dal docente responsabile alla direzione di istituto, corredato delle necessarie informazioni.
3 La direzione di istituto autorizza le uscite culturali o sportive sulla base della loro attinenza con il piano di studio o della particolare rilevanza culturale e tenendo conto dei crediti disponibili per le indennità ai docenti accompagnatori.
4 Il regolamento interno stabilisce le norme relative ai seguenti punti: a) e tempi di presentazione delle richieste; b) e collocazione delle uscite durante l’anno scolastico e nel corso del ciclo degli studi; c) di eventuali dispense; d) massimo di spesa per ogni partecipante per tutto il ciclo di studi; e) dei docenti accompagnatori; f) di un rapporto consuntivo.
Formazione pratica Art. 29a 25 1 Se la formazione prevede periodi di formazione pratica (stage pratici) presso aziende, istituti o organizzazioni terze, essi sono assegnati dalla direzione di istituto alle persone in formazione e possono svolgersi nel Cantone, in Svizzera o all’estero.
2 I dettagli della collaborazione fra la scuola e l’ente presso il quale si svolge la formazione pratica sono definiti in una convenzione sottoscritta dalle parti.
3 Durante la formazione pratica l’orario settimanale delle persone in formazione non può essere superiore all’orario dei professionisti. L’ente presso il quale si svolge la formazione pratica provvede ad assicurare le persone in formazione per i rischi di responsabilità civile.
Retribuzione nel settore sociosanitario Art. 29b
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1 Le persone in formazione che frequentano scuole specializzate superiori del settore sociosanitario percepiscono dalla scuola le indennità mensili definite dal Consiglio di Stato.
2 Il Cantone recupera dagli istituti di pratica il salario riconosciuto alle persone in formazione di cui al cpv. 1 durante i periodi di formazione pratica.
3 La persona in formazione che intende interrompere la formazione è tenuta a rispettare un termine di preavviso di un mese per la fine di un mese. Il versamento dell’indennità viene sospeso immediatamente.
4 Le persone in formazione che frequentano la Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali percepiscono dalle aziende, dagli istituti o dalle organizzazioni terze presso i quali svolgono periodi di formazione pratica (stage pratici) le indennità mensili definite dal Consiglio di Stato.
5 La persona in formazione è tenuta ad osservare il segreto professionale e d’ufficio anche quando termina o abbandona la formazione pratica e la scuola.
6 La Sezione della formazione sanitaria e sociale, tramite l’unità di coordinamento stage sociosanitari, coordina la gestione amministrativa delle indennità e della fatturazione agli enti di formazione di cui al cpv. 2, in collaborazione con le scuole e l'Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni.
24 Art. introdotto dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 229.
25 Art. introdotto dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 346.

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Art. modificato dal R 11.5.2022; in vigore dal 1.9.2022 - BU 2022, 127; precedente modifica: BU 2016,

346.

Capitolo secondo Attività didattica e valutazione
Programmazione dell’insegnamento Art. 30 1 Ogni docente ha l’obbligo di programmare il proprio insegnamento e di esporre il proprio piano alle persone in formazione all’inizio dell’anno scolastico.
2 In qualsiasi momento dell’anno scolastico il docente deve essere in grado di documentare lo stato raggiunto nello svolgimento del programma, nonché gli elementi di valutazione di cui dispone.
Coordinamento dell’insegnamento Art. 31
1 Allo scopo di coordinare l’attività didattica fra i docenti della stessa disciplina, vengono costituiti gruppi disciplinari che esaminano e discutono periodicamente tutti i problemi relativi all’interpretazione dei contenuti del piano di studio, ai sussidi didattici, alle scelte metodologiche e ai criteri di verifica.
2 I docenti che operano nei gruppi disciplinari lo fanno in base alle disposizioni della direzione di istituto, considerate le indicazioni del collegio dei direttori e degli esperti di materia.
Valutazione nelle scuole professionali di base Art. 32 1 Nel corso dell’anno il docente valuta periodicamente il profitto di ogni persona in formazione mediante elementi di verifica scritti e/o orali.
2 Ogni persona in formazione ha diritto a una valutazione individuale; anche qualora l’oggetto della valutazione sia frutto della collaborazione di più persone, il docente deve essere in grado di accertare l’apporto individuale dei singoli partecipanti.
3 Le prove di verifica devono essere tali da garantire la fondatezza del giudizio relativo al periodo valutato, per il quale si tiene anche conto dei progressi della persona in formazione.
4 Ogni valutazione viene comunicata con chiarezza alla persona in formazione. In particolare essa deve essere espressa sotto forma di nota tra l’1 e il 6, dove la nota 6 rappresenta il meglio e la nota
4 la sufficienza; sono ammessi i quarti e i mezzi punti.
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5 La persona in formazione deve conoscere i motivi della valutazione e ricevere indicazioni utili per migliorare il proprio profitto.
6 La correzione degli elaborati scritti avviene a breve termine dal loro svolgimento, e comunque in tempo utile perché le persone in formazione possano tenerne conto prima delle successive prove di verifica. Il testo dell’elaborato scritto resta in consegna alla persona in formazione.
7 Le prove scritte e le interrogazioni orali che comportano il riesame di interi capitoli della disciplina sono annunciate alle persone in formazione con sufficiente anticipo; vengono adeguatamente programmate nell’arco del periodo di valutazione considerato, d’intesa con esse e con i colleghi del consiglio di classe, in modo che non si verifichi per quanto possibile la concomitanza di più prove nello stesso giorno e che l’impegno globale richiesto sia comunque compatibile con le esigenze di una preparazione adeguata.
Note e pagelle nelle scuole professionali di base Art. 33 28
1 Le note vengono assegnate alla fine di ogni semestre o periodo di formazione.
2 Le note vanno dall’1 al 6; la nota 6 rappresenta il meglio, la nota 4 la sufficienza. È concesso l’uso dei mezzi punti.
3 Se un docente non assegna una nota al termine di un semestre in una disciplina obbligatoria deve motivarlo per iscritto.
4 In caso di mancata assegnazione della nota dei semestri dispari, il docente deve accertare che la persona in formazione abbia recuperato la disciplina per poter assegnare la nota di fine anno. Nelle discipline obbligatorie trattate solo nei semestri dispari, la nota semestrale viene considerata quale nota di fine anno.
5 Le note sono concordate quando l’insegnamento è impartito da più docenti o formatori in un contesto interdisciplinare o di formazione pratica integrata.
6 Le note relative al semestre o periodo di formazione, le assenze, le eventuali osservazioni e la decisione relativa alla promozione sono registrate dalla scuola.
7 La pagella viene controfirmata dalla persona in formazione, se maggiorenne, o dal detentore dell’autorità parentale e, dove richiesto, dal datore di lavoro.

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Cpv. modificato dal R 15.6.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 311.
28 Art. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 346.
8 Duplicati della pagella sono rilasciati dal Dipartimento previa istanza scritta dietro pagamento di una tassa di fr. 50.– . TITOLO IV Studi professionali Capitolo primo Generalità
Regolamenti degli studi Art. 34 1 Le norme inerenti ai percorsi formativi di base e superiori non contemplate dal presente regolamento sono definite in appositi regolamenti degli studi elaborati per singole scuole o gruppi di scuole approvati dal Dipartimento.
2 Esse sono conformi ai piani quadro e di formazione nazionali emanati dalla SEFRI.
3 Gli istituti scolastici si dotano di regolamenti interni di conduzione in conformità alla legge della scuola del 1° febbraio 1990.
Commissioni di vigilanza Art. 35 1 Per ciascuna formazione o gruppo di formazioni affini possono essere costituite commissioni di vigilanza nominate dal Dipartimento.
2 Le commissioni sono: a) consultivo del Dipartimento e della Divisione per gli aspetti inerenti all’impostazione, agli obiettivi e ai contenuti della formazione; b) di vigilanza sull’andamento generale dei corsi.
3 La composizione delle diverse commissioni è stabilita dai regolamenti degli studi, fatte salve le disposizioni previste da specifiche convenzioni.
4 Le commissioni comprendono tra i loro membri il capo della sezione della formazione di riferimento e persone rappresentative delle organizzazioni del mondo del lavoro; i direttori delle scuole partecipano alle riunioni senza diritto di voto.
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5 Le commissioni si riuniscono almeno una volta l’anno e quando ve ne sia bisogno; esse possono essere convocate dal presidente, da una maggioranza dei loro membri, dalla Divisione o dal Dipartimento.
Proprietà dei lavori Art. 36
1 I lavori svolti dalle persone in formazione durante il ciclo formativo e il materiale didattico sviluppato dai docenti sono di proprietà dello Stato, riservate le norme sulla proprietà intellettuale.
2 Nelle scuole specializzate superiori le persone in formazione si impegnano a cedere all’istituto scolastico, a titolo esclusivo, i diritti d’autore e gli eventuali profitti derivanti da lavori semestrali o di diploma. Possono essere previste eccezioni nei casi in cui i lavori siano stati realizzati e finanziati dalle aziende o per evitare possibilità di spionaggio industriale. Capitolo secondo Scuole professionali di base
Contratto di tirocinio Art. 37 1 I contratti di tirocinio sono stipulati nel rispetto delle norme federali e cantonali applicabili.
2 Nelle scuole a tempo pieno la scuola stipula un contratto di tirocinio con la persona in formazione o il suo rappresentante legale; le direzioni istituto, d’intesa con le sezioni della formazione di riferimento, sono responsabili della determinazione del periodo di prova previsto dal contratto di tirocinio, nel rispetto delle normative federali applicabili. 30
Ammissione delle persone in formazione Art. 38
1 L’ammissione a un anno scolastico dei cicli formativi avviene nel rispetto delle norme federali e cantonali applicabili.
2 Le condizioni di ammissione ai curricoli di maturità professionale sono definite dal regolamento della maturità professionale del 1° luglio 2015.
3 Per l’ammissione al primo anno delle scuole a tempo pieno è richiesta di regola la licenza di scuola media.

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Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
30 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
4 In caso di necessità la sezione della formazione di riferimento, sentito il collegio dei direttori, può limitare il numero massimo di persone in formazione in determinati curricoli e disporre eventuali esami di idoneità o di graduatoria. 31
5 Possono inoltre essere pretesi una media qualificata e particolari requisiti di idoneità indicati nei regolamenti degli studi; in difetto della media qualificata le scuole possono prevedere esami integrativi e/o attitudinali anch’essi precisati nei regolamenti degli studi.
6 Gli esami di ammissione finalizzati ad allestire eventuali graduatorie sono organizzati, di regola, prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Ammissioni particolari e cambiamenti di percorso formativo Art. 39
1 La Divisione, sulla base del preavviso della direzione di istituto, decide la riduzione della durata dei contratti di tirocinio, sentito la sezione di formazione di riferimento. A tale fine è analizzato il dossier del candidato e, se necessario, è prescritto il superamento di esami integrativi. 32
2 La Divisione decide, sulla base del preavviso della direzione di istituto, anche sul passaggio da una scuola a tempo pieno a una con pratica professionale in azienda, dopo avere esaminato la specifica situazione scolastica o professionale della persona in formazione.
3 La direzione di istituto decide sull’ammissione dal secondo anno nelle scuole professionali a tempo pieno, compresi eventuali cambiamenti di percorso formativo.

Promozione

Art. 40 1 La promozione alla fine del periodo di formazione è definita dalle norme federali e dai piani di formazione specifici.
2 Nelle formazioni con pratica professionale in azienda, per casi segnalati dalla direzione di istituto, la decisione sulla continuazione o sul prolungamento del tirocinio compete alla sezione di formazione di riferimento. In tali casi, per la sua decisione, la sezione tiene conto del rapporto della direzione di istituto, del parere dell’azienda di formazione, nonché dell’opinione della persona in formazione o del suo rappresentante legale se questa è minorenne. 33
Limite alle ripetizioni Art. 41 34 1 La ripetizione dell’anno scolastico nelle scuole professionali di base a tempo pieno è consentita una sola volta su tutto il curricolo; l’anno scolastico abbandonato è considerato non superato.
2 Una seconda ripetizione può essere consentita in casi eccezionali dalla direzione di istituto, sentito il Consiglio di classe.
3 Il limite alle ripetizioni vale per lo stesso tipo di percorso formativo; l’allievo promosso non può ripetere l’anno scolastico.
4 La decisione che impedisce una nuova iscrizione a seguito del superamento del limite alle ripetizioni compete alla Divisione.
5 La mancata ripetizione implica lo scioglimento del contratto di tirocinio.
6 Sono riservate le disposizioni federali e le norme del regolamento della maturità professionale del
1° luglio 2015, quando dispongono altrimenti.
Procedure di qualificazione Art. 42 1 Le procedure di qualificazione previste al termine dei differenti percorsi professionali di base si svolgono nel rispetto delle vigenti disposizioni federali e cantonali.
2 Gli art. 54 e segg. del regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014 sono direttamente applicabili alle procedure di qualificazione al termine di una scuola professionale di base con pratica professionale in azienda.
3 Per le procedure di qualificazione al termine di una scuola professionale di base a tempo pieno e per quelle che si concludono con il rilascio di una maturità professionale o di una maturità specializzata, le norme richiamate al cpv. 2 sono applicabili per analogia, ritenuto che è la direzione di istituto a fungere da autorità d’esame.
4 Le procedure di qualificazione si svolgono, di regola, alla fine della formazione, nel periodo fissato dall’autorità d’esame, dove possibile in modo coordinato e uniforme; la Divisione può autorizzare, se opportuno e conforme ai piani cantonali di formazione, esami finali anticipati.
31 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
32 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.

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Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
34 Art. modificato dal R 15.6.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 311.
Titoli rilasciati Art. 43
1 Il Dipartimento rilascia gratuitamente i certificati di formazione pratica, gli attestati federali di capacità, i certificati di maturità professionale, i diplomi di scuola specializzata e i diplomi di maturità specializzata. Su richiesta e dietro pagamento di una tassa di fr. 200.– possono essere rilasciati in forma calligrafica degli attestati cantonali che ne confermano il conseguimento.
2 Nei percorsi che lo prevedono, l’istituto rilascia certificazioni supplementari che attestano la frequenza della formazione organizzata dalla scuola stessa.
3 Duplicati sono rilasciati dal Dipartimento previa istanza scritta dietro pagamento di una tassa di fr.
50.–. Capitolo terzo Scuole specializzate superiori
Istituzione di cicli diformazione Art. 44 1 Il Consiglio di Stato istituisce cicli di formazione di scuola specializzata superiore o cicli di studio postdiploma sulla base dell’ordinanza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori dell’11 marzo 2005, su proposta della Divisione e tenendo conto delle esigenze del mondo del lavoro.
2 Il singolo ciclo di formazione può essere attivato se vi sono al minimo 10 candidati provvisti dei requisiti per l’ammissione, a meno che particolari esigenze del del lavoro richiedano diversamente.
Tassa d’iscrizione Art. 45 L’importo delle tasse scolastiche è deciso mediante decreto esecutivo dal Consiglio di Stato.
Titoli rilasciati Art. 46 1 Le scuole specializzate superiori rilasciano i diplomi federali relativi ai loro cicli di formazione e di studio postdiploma sulla base dell’ordinanza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori dell’11 marzo 2005 e relativi allegati, nonché di particolari disposizioni della SEFRI.
2 Duplicati sono rilasciati previa istanza scritta dietro pagamento di una tassa. TITOLO V Disposizioni finali

Abrogazioni

Art. 47 Sono abrogati: a) delle Scuole d’arti e mestieri del 14 maggio 1997; b) delle scuole sociosanitarie cantonali del 21 maggio 1997; c) delle Scuole professionali agraria, artigianali e industriali del 22 febbraio 2000; d) delle Scuole specializzate superiori di tecnica e artistica del 26 agosto 2009; e) del Centro scolastico per le industrie artistiche di Lugano del 13 aprile 2010; f) delle Scuole medie di commercio e delle Scuole professionali commerciali del luglio 2010; g) della Scuola superiore di informatica di gestione del 31 maggio 2011; h) della Scuola superiore di economia aziendale dell’8 maggio 2012; i) della Scuola specializzata superiore alberghiera e sul turismo del 22 gennaio
Entrata in vigore Art. 48
1 Il presente regolamento, unitamente al suo allegato di modifica di altri regolamenti è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° agosto 2015.
2 Fino all’adozione da parte del Dipartimento dei regolamenti degli studi elaborati per singole scuole o gruppi di scuole, ma al massimo fino al 31 luglio 2016, è applicabile a titolo suppletivo il diritto previgente, sempre che non sia in contrasto con il presente regolamento. Pubblicato nel BU 2015 , 384.
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