Regolamento di applicazione dell’ordinanza federale contro l’inquinamento fonico (834.150)
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Regolamento di applicazione dell’ordinanza federale contro l’inquinamento fonico

Regolamento di applicazione dell’ordinanza federale contro l’inquinamento fonico (ROIF) (del 17 maggio 2005) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: - federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb); - contro l’inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF); - cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 24
2004 (LaLPAmb), in particolare l’art. 4, ed il relativo regolamento d’applicazione del 17
2005 decreta: Titolo I Generalità
Scopo e campo di applicazione Art. 1 Il presente regolamento disciplina l’applicazione delle norme della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e della relativa ordinanza federale del 15 dicembre 1986 (OIF) nel settore della protezione contro l’inquinamento fonico, nella misura in cui essa compete ad autorità o altri enti nel Cantone. Titolo II Autorità competenti

Dipartimento

Art. 2 Il Dipartimento del territorio (in seguito: Dipartimento): a) il piano dei provvedimenti fonico che si intendono realizzare negli anni (piani pluriennali, art. 24 OIF); b) i progetti di risanamento fonico delle strade (art. 24 lett. a OIF) e li sottopone federale; c) affinché la rete stradale venga risanata ed emana le relative decisioni; d) in collaborazione con il Dipartimento delle istituzioni, affinché i poligoni di tiro risanati ed emana le relative decisioni; e) i rapporti con l’autorità federale.

SPAAS

Art. 3 La Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (in seguito SPAAS): a) nell’ambito di applicazione di questo regolamento, le decisioni non altrimenti attribuite competenza ad altre autorità; b) ai Comuni e alle altre autorità o enti incaricati dell’esecuzione di compiti di applicazione necessaria assistenza e consulenza, con facoltà di emanare apposite direttive.

UPR

Art. 4 L’Ufficio della prevenzione dei rumori (in seguito UPR): a) o fa determinare le immissioni foniche esterne degli impianti fissi (art. 36 OIF); b) la conformità con le norme della LPAmb e dell’OIF degli impianti fissi nuovi o modificati
7 segg. OIF) e di quelli esistenti (art. 13 segg. OIF), con facoltà di richiedere al loro titolare presentazione di rapporti o perizie atti ad attestarla (art. 46 cpv. 1 LPAmb); c) i controlli dopo la messa in esercizio degli impianti nuovi, modificati (art. 12 OIF) o (art. 18 OIF), con facoltà di richiedere al loro titolare la presentazione di rapporti o atti ad attestarne la conformità (art. 46 cpv. 1 LPAmb); d) e aggiorna i catasti dei rumori delle strade (art. 37 OIF); e) i preavvisi in materia di inquinamento fonico.

Comuni

Art. 5 1 I Comuni: fonico delle strade comunali e dei relativi provvedimenti d’isolamento acustico edifici, coordinando i loro interventi con quelli del Cantone; b) i gradi di sensibilità al rumore nell’ambito delle procedure pianificatorie (art. 44 cpv. OIF).
2 I Municipi: a) se del caso mediante ordinanza, i provvedimenti idonei ad evitare o limitare i rumori causati segnatamente da apparecchi e macchine mobili, lavori edili, agricoli e di manifestazioni, schiamazzi e animali; sono esclusi i cantieri relativi ad opere da autorità federali e cantonali; b) la limitazione delle emissioni e il risanamento: - degli impianti tecnici degli edifici, - delle altre installazioni non mobili che non rientrano negli allegati dell’OIF, il cui esercizio provoca rumore esterno; c) i provvedimenti per limitare le emissioni moleste provocate dagli esercizi pubblici; 1 d) quanto stabilito nell’art. 4 lett. a, c nell’ambito delle competenze sopra elencate; 2 e) con l’UPR per l’allestimento del catasto dei rumori delle strade comunali (art. 37 Titolo III Disposizioni particolari
Attribuzione dei gradi di sensibilità al rumore Art. 6
1 L’attribuzione dei gradi di sensibilità al rumore nei casi di cui all’art. 44 cpv. 3 OIF è decisa dall’autorità decisionale competente (art. 7 RLaLPAmb), tenendo conto dell’avviso dell’UPR. Quando ciò non fosse possibile, la decisione compete alla SPAAS.
2 Al Comune deve essere garantito il diritto di esprimersi preventivamente.
Manifestazioni pubbliche Art. 7 1 Le manifestazioni pubbliche sono da programmare in modo che le emissioni siano tollerabili dal vicinato. Gli orari, le date, la durata ed i livelli sonori ammissibili delle manifestazioni sono da definire di conseguenza.
2 Soggiacciono al presente regolamento le manifestazioni aperte al pubblico e suscettibili di provocare immissioni foniche moleste, quali concerti, manifestazioni motoristiche, ecc.
3 L’organizzatore deve inoltrare una richiesta d’autorizzazione al Municipio prima di assumere impegni vincolanti.
4 L’organizzatore di manifestazioni che si svolgono più volte sull’arco di un anno ad intervalli regolari, deve inoltrare al Municipio un programma di massima delle manifestazioni che si svolgeranno nei successivi 12 mesi e mantenerlo aggiornato comunicando tutti i mutamenti.
5 Il Municipio coordina la presente procedura d’autorizzazione con quanto prescritto dal regolamento concernente la protezione dagli stimoli sonori nell’ambito di manifestazioni del 10 novembre 2021 (RSS). 3
6 Le manifestazioni di interesse regionale devono essere preavvisate dalla SPAAS.
Attività ed apparecchiature mobili rumorose Art. 8 1 Nelle zone edificabili a destinazione residenziale, le attività che possono causare immissioni foniche moleste devono essere limitate al massimo possibile, attraverso la definizione di giorni, orari e durata adeguati per il loro svolgimento.
2 Le attività rumorose sono vietate dalle ore 19.00 alle 7.00 e nei giorni festivi. I lavori edili rumorosi sono di regola vietati anche il sabato.
3 I Municipi possono adottare, ordinanza, provvedimenti più restrittivi. Titolo IV Disposizioni finali e transitorie
Entrata in vigore
1 Lett. modificata dal R 20.3.2007; in vigore dal 29.5.2007 - BU 2007, 423.

2

Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 328.
3 Cpv. modificato dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 328.
Art. 9 Ottenuta l’approvazione federale, 4 il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore
5 contemporaneamente alla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 24 marzo (LaLPAmb). Pubblicato nel BU 2005 , 344.

4

Approvazione federale: 28 settembre 2005 - BU 2005, 346.
5 Entrata in vigore: 1.1.2006 - BU 2005, 341.
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