Decreto legislativo nel settore degli assegni familiari di complemento (6.4.1.1.5)
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Decreto legislativo nel settore degli assegni familiari di complemento

6.4.1.1.5 Decreto legislativo nel settore degli assegni familiari di complemento (del 3 giugno 2009) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : zia: Art. 1 Richiamato l’art. 53 Laf, l’assegno di prima infanzia è riconosciuto: a) fino alla fine del mese di agosto dell’anno in cui l’ultimo figlio compie i tre anni, se egli li compie fra il mese di gennaio e il mese di agosto ; b) fino alla fine del mese di compimento dei tre anni dell’ultimo figlio, se egli li compie fra il mese di settembre e il mese di dicembre. gressivo Art. 2
1 Richiamati gli art. da 47 a 49 Laf, nonch é da 3 a 10 Laps, all’importo massimo dell’assegno integrativo per il primo figlio beneficiario di assegno è aggiunto un supplemento, se nonostante il riconoscimento dell’assegno integrativo l’unità di riferimento ha ancora una lacuna di reddito.
2 Se la la cuna di reddito residua dell’unità di riferimento è uguale o superiore al supplemento massimo, è accordato il supplemento massimo. Se la lacuna di reddito residua è inferiore al supplemento massimo, l’importo del supplemento corrisponde alla lacuna di redd ito residua.
3 Il supplemento massimo corrisponde a 2’000 franchi all’anno. ma infanzia e Art. 3 La lacuna di reddito residua che determina il diritto all’assegno di prima infanzia ed alla prestazione assistenziale è diminuita dell’importo del supplemento riconosciuto ai sensi dell’art. 2. in vigore e durata Art. 4
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollet tino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2 Esso entra in vigore il 1° gennaio 2010 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2011. Pubblicato nel BU 2009 , 333.
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