Legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i la... (843.300)
CH - TI

Legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero 1 (dell’11 marzo 2008) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – – – 2 d e c r e t a :

Scopo

Art. 1

1 La presente Legge disciplina l’applicazione della legislazione federale in materia di lavoratori distaccati (LDist.) e di lavoro nero (LLN).
2 Essa ha in particolare lo scopo di: a) b) c)

Autorità competenti

a) Consiglio di Stato

Art. 2

3
1 Il Consiglio di Stato applica le disposizioni federali in materia di misure collaterali per i lavoratori distaccati e di controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro, nonché in materia di lavoro nero delegate al Cantone e le relative disposizioni cantonali.
2 Il Consiglio di Stato in particolare: a) b) c) d)

b) altre autorità

Art. 3

4 1 Le seguenti autorità collaborano nell’applicazione della presente legge nei rispettivi limiti di competenza da essa stabiliti: a) b) c) d) e)
2 La delega delle competenze esecutive avviene tramite regolamento.

Commissione tripartita

1 Titolo modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 485.
2 Ingresso modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 485.

3

Art. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 485.
4 Art. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 485.

Art. 4

1 La Commissione tripartita cantonale (in seguito Commissione) è composta da un Stato.
2 La Commissione assolve i compiti ad essa affidati dalla legislazione federale in materia di libera circolazione delle persone ed esercita la sorveglianza in materia di lotta contro il lavoro nero. Essa in particolare, in conformità con le linee direttive del Consiglio di Stato: a) b) c) d)
3 La Commissione è dotata di un segretariato permanente (segretariato di coordinamento).

Segretariato di coordinamento

Art. 5

1 Il segretariato di coordinamento (in seguito segretariato) assiste la Commissione nell’esecuzione dei propri compiti, in particolare: a) b)
2 Il segretariato è designato dal Consiglio di Stato e riferisce periodicamente a quest’ultimo.

Organo cantonale di controllo

Art. 6

1 L’organo cantonale di controllo esegue i controlli in materia di lavoratori distaccati e di lotta contro il lavoro nero sul territorio cantonale.
2 Assicura l’accertamento dei fatti e tratta i dati raccolti secondo le indicazioni del segretariato.

Organi paritetici

Art. 7

1 Gli organi paritetici sono competenti per l’esecuzione dei compiti che sono loro espressamente attribuiti dalla legislazione federale.
2 Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità di collaborazione tra il segretariato e gli organi paritetici, nonché il finanziamento delle spese d’esecuzione.

Sanzioni:

a) autorità competenti

Art. 8

1 L’autorità amministrativa è competente per l’adozione delle sanzioni di carattere amministrativo.
2 In materia di contravvenzioni l’autorità amministrativa è competente per il perseguimento delle infrazioni sino a un valore massimo della multa di fr. 40’000.–; è applicabile la legge del 20 aprile
2010 di procedura per le contravvenzioni. 5
3 Il regolamento definisce le modalità di pubblicazione delle sanzioni cresciute in giudicato.
4 Negli altri casi il perseguimento spetta al Ministero pubblico.

b) rimedi di diritto

Art. 9

1 Contro le sanzioni amministrative è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
6
2 ... 7

Finanziamento

Art. 10

Il Consiglio di Stato determina, per quanto non stabilito dalla legislazione federale, il finanziamento delle spese d’esecuzione tramite regolamento, segnatamente: - - -

Entrata in vigore

5 Cpv. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 367.

6

Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.
7 Cpv. abrogato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 367.

Art. 11

1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge, unitamente esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore. 8 Pubblicata nel BU 2008 , 557.
8 Entrata in vigore: 1° ottobre 2008 - BU 2008, 557.
Markierungen
Leseansicht