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Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco

Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco (del 27 gennaio 2003) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 25 giugno 2002 n. 5279 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : TITOLO I Disposizione generale

Scopo della legge

Art. 1

1 La presente legge disciplina l’applicazione della Legge federale 23 marzo 2001 sul commercio ambulante (in seguito: LFCAmb) e della Legge federale 18 dicembre 1998 sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco (in seguito LCG).
2 Essa si applica all’attività dei commercianti ambulanti che offrono merci o servizi ai consumatori rispettivamente agli apparecchi automatici per i giochi di destrezza. TITOLO II Commercio ambulante Capitolo I Autorità e competenze

Autorità di applicazione

a) Consiglio di Stato

Art. 2

Il Consiglio di Stato è competente: a) b) c) d) e) f)

b) Municipi

Art. 3

1 I Municipi collaborano con il dipartimento competente per l’applicazione delle normative sul commercio ambulante.
2 Essi segnalano all’autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di commercio ambulante.

c) associazioni di categoria

Art. 4

1 Il dipartimento competente può delegare alle associazioni di categoria che dispongono dell’autorizzazione prevista dall’art. 8 cpv. 1 LFCAmb, compiti di sorveglianza e di segnalazione delle irregolarità rilevate.
2 La decisione di delega stabilisce la procedura e fissa le condizioni.

Mercati o fiere: disciplinamento comunale

Art. 5

1 I Municipi possono disciplinare il rilascio dell’autorizzazione all’uso del proprio suolo pubblico in occasione di fiere o mercati sulla base di puntuali criteri di assegnazione.
2 Possono prelevare una tassa d’occupazione d’area pubblica secondo le norme del Regolamento comunale. TITOLO III Apparecchi automatici per i giochi di destrezza Capitolo I
Procedura e competenze

Principio

Art. 6

La messa in funzione, a scopo di lucro, di apparecchi automatici per i giochi di destrezza (in seguito: apparecchi da gioco) è subordinata all’ottenimento di una licenza.

Autorità competente, caratteristiche e

durata della licenza

Art. 7

1 L’istanza per ottenere una licenza dev’essere inoltrata al dipartimento competente.
2 La licenza è valida per un periodo massimo di un anno.
3 Essa è personale e non può essere ceduta a terzi.

Rifiuto

Art. 8

La concessione della licenza è rifiutata quando il richiedente ha meno di diciotto anni o è insolvibile, rispettivamente può essere rifiutata quando è stato condannato per reati di natura patrimoniale fino a quando la condanna è iscritta nel casellario giudiziale oppure quando ha violato ripetutamente o in modo grave le norme della LCG, della presente legge o del suo regolamento d’applicazione.

Revoca della licenza

Art. 9

1 La licenza può essere revocata termpraneamente o definitivamente dal dipartimento competente se il titolare non risponde più ai requisiti di legge oppure se si verifica una delle condizioni per il suo rifiuto.
2 La revoca non comporta alcun rimborso della tassa. Capitolo II Divieto

Apparecchi remuneranti denaro o altro

Art. 10

1 Su tutto il territorio del Cantone Ticino è vietato l’esercizio di apparecchi automatici da giochi remuneranti denaro, buoni di qualsiasi genere o gettoni tramutabili in denaro, in merce o in buoni di qualsiasi genere.
2 Sono pure vietati gli apparecchi automatici da gioco che danno vincite in punti e che dal profilo tecnico corrispondono ad apparecchi remuneranti denaro, buoni di qualsiasi genere o gettoni tramutabili in denaro, in merce o in buoni di qualsiasi genere.
3 Sono riservate le concessioni rilasciate in applicazione della LCG.
4 Il Consiglio di Stato è l’autorità competente per pronunciarsi sui preavvisi richiesti dalla LCG. Capitolo III Tasse

Tassa sulla licenza

Art. 11

1 Il Cantone preleva una tassa su ogni licenza concessa.
2 La tassa è calcolata in funzione del tipo d’apparecchio da gioco ed è compresa tra un minimo di fr. 50.-- e un massimo di fr. 500.--.

Tassa sui Kursaal

Art. 12

1 Il Cantone preleva una tassa sui kursaal conformemente a quanto previsto dall’art. 43 della LCG.
2 La tassa cantonale ammonta al 40% del totale della tassa sulle case da gioco prelevata dalla Confederazione sul prodotto lordo dei giochi. Capitolo IV Informazioni

Informazioni dalle autorità

Art. 13

1 Le autorità amministrative cantonali e comunali nonché le autorità giudiziarie, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione della presente legge.
2 Esse segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi, costatati nella loro attività, che possono dare adito ad Capitolo V Sanzioni e rimedi di diritto

Infrazioni

Art. 14

1 Le infrazioni alla presente legge ed al regolamento sono punite con una multa sino a fr. 20'000.-- secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni. 1
2 Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere richiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti o un’altra adeguata garanzia.
3 Chi gestisce apparecchi da gioco in qualità di locatario o per altro titolo è solidalmente responsabile per il pagamento della multa con il proprietario.
4 In caso d’illecito esercizio resta impregiudicato l’obbligo di pagare le tasse frodate.
5 Sono riservate le disposizioni penali previste dalla legislazione federale.

Sequestro e confisca

Art. 15

1 A garanzia del pagamento di tasse e di multe gli apparecchi da gioco possono essere sequestrati o confiscati.
2 Nei casi di violazione dell’art. 10 della presente legge gli apparecchi da gioco sono sequestrati e confiscati.

Rimedi di diritto

Art. 16

2
1
...
2 Contro le decisioni amministrative del dipartimento competente è dato ricorso al Consiglio di Stato.
3 Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Capitolo VI Disposizioni transitorie finali

Esecuzione

Art. 17

Il Consiglio di Stato designa il dipartimento competente per l’esecuzione della presente legge e stabilisce, mediante regolamento, le modalità procedurali per il rilascio, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni e delle licenze.

Norma transitoria

Art. 18

Le autorizzazioni e le licenze rilasciate dal dipartimento competente conformemente alla legislazione cantonale previgente, rimangono valide fino alla loro scadenza.

Disposizione abrogativa

Art. 19

È abrogata la Legge sull’esercizio del commercio ambulante e delle professioni ambulanti e degli apparecchi automatici del 1° marzo 1966.

Entrata in vigore

Art. 20

Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2003. Pubblicata nel BU 2003 , 137.
1 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.

2

Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 479; precedente modifica: BU

2012, 367.

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