Decreto legislativo sul censimento federale della popolazione dell’ anno 2000 (1.2.4.2)
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Decreto legislativo sul censimento federale della popolazione dell’ anno 2000

Decreto legislativo sul censimento federale della popolazione dell’ anno 2000 IL GRAN CONSIGLIO - richiamata la legge federale sul censimento federale della popolazione del 26 giugno 1998 e la relativa ordinanza del 13 gennaio 1999; - visto il messaggio 7 settembre 1999 no. 4916 del Consiglio di Stato; - visto il rapporto 9 novembre 1999 no. 4916 R della Commissione della legislazione,

Compiti del Cantone

Art. 1

seno all’ Ufficio di statistica (in seguito: Centro), coordina la preparazione e l’ esecuzione della rilevazione sul territorio cantonale. Esso si occupa inoltre, per conto dei Comuni, della preparazione e dell’ esecuzione della rilevazione, del controllo e del completamento dei moduli di rilevazione e dei documenti ausiliari.

Compiti dei Comuni

Art. 2

I Comuni collaborano con il Centro per il raggiungimento della completezza della rilevazione sul loro territorio, della quale sono ritenuti responsabili.

Spese a carico dei Comuni

Art. 3

Per le prestazioni di cui all’ art. 1 cpv. 2 della presente legge, i Comuni versano al Cantone un importo annuo di fr. 1.- per abitante per il periodo 1999-2002; per il calcolo degli abitanti fa stato la popolazione legale permanente al 31 dicembre 1997. L’ importo è restituito se il censimento non viene effettuato come all’ art. 1. L’ importo versato dai Comuni non può superare il 90% delle spese effettive per il Cantone.

Vigilanza

Art. 4

anno 2000 è l’ organo designato dalla legge cantonale sulla protezione dei dati personali.

Normative determinanti e trasgressioni ai doveri di servizio

Art. 5

Le autorità, i dipendenti cantonali e comunali preposti all’ esecuzione del censimento ed al controllo della protezione dei dati e gli incaricati comunali sono sottoposti alle disposizioni della legge federale sul censimento federale della popolazione e della relativa ordinanza sul censimento federale del
2000, della relativa convenzione di applicazione stipulata tra il Cantone Ticino e la Confederazione e del presente decreto nonchè alle istruzioni emanate dai competenti servizi federali e cantonali. Le trasgressioni ai doveri di servizio, in generale, e la violazione del segreto d’ ufficio, in particolare, sono punibili con sanzioni disciplinari e penali.

Tassa per oneri cagionati in caso di violazione dell’ obbligo d’

informare

Art. 6

L’ Ufficio di statistica (USTAT) è il servizio competente per decidere e riscuotere la tassa per oneri cagionati in caso di violazione dell’ obbligo di informare, secondo i disposti di cui all’ art. 6 della legge federale sul censimento federale della popolazione. Contro la decisione dell’ USTAT è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Entrata in vigore

Art. 7

Trascorsi i termini per l’ esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. Il Consiglio di Stato ne fissa l’ entrata in vigore
1) e, al momento opportuno, ne fissa la scadenza. Pubblicato nel BU 2000 , 42.
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Note:
1) Entrata in vigore: 1° marzo 2000 - BU 2000, 43.
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