Decreto esecutivo concernente le tasse per lo smaltimento dei rifiuti di origine a... (8.3.2.2.2)
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Decreto esecutivo concernente le tasse per lo smaltimento dei rifiuti di origine animale

8.3.2.2.2: DE concernente le tasse per lo smaltimento dei rifiuti di origine animale - 26 gennaio 1999
8.3.2.2.2 concernente le tasse per lo smaltimento dei rifiuti di origine animale (del 26 gennaio 1999) DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 17 della Legge di applicazione all’Ordinanza federale concernente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale dell’8 marzo 1995 (LAOERA);

Campo di applicazione

Art. 1

Il presente tariffario stabilisce le tasse concernenti la raccolta e l’eliminazione dei rifiuti di origine animale nel quadro del servizio di smaltimento predisposto dal Cantone.

Scarti di macellazione

Art. 2

Le tasse di smaltimento sono prelevate sulla base dei rapporti mensili trasmessi dagli ispettori delle carni all’Ufficio del veterinario cantonale nel quadro del controllo delle carni nonché in base ai dati statistici rilevati dal servizio cantonale di raccolta degli scarti di origine animale. L’Ufficio del veterinario cantonale riscuote le seguenti tasse di smaltimento per ogni capo di bestiame macellato: [2] Specie fino a un peso unitario massimo di Costo unitario Tori, buoi, vacche kg 43.00 fr. Manze kg 38.00 fr. Vitelli kg 15.00 fr. Pecore, capre kg 8.50 fr. Agnelli, capretti kg 3.00 fr. Suini (escl. suinetti) kg 2.00 fr. Equini kg 10.00 fr. Selvaggina kg 7.00 fr. Per eventuali scarti consegnati in eccesso rispetto al quantitativo atteso, calcolato in base al numero di capi macellati e al peso unitario secondo il cpv. 2, è applicata una tariffa di fr. 0.80 al kg. L’Ufficio del veterinario cantonale può esigere dall’utente in mora con il pagamento di precedenti tasse di smaltimento il pagamento anticipato delle tasse oppure il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per i futuri smaltimenti, con la comminatoria che in caso di mancato pagamento p uò decidere la chiusura del macello fintanto che sarà nuovamente possibile garantire l’eliminazione dei rifiuti di origine animale ivi prodotti (art. 17 cpv. 3 OERA).

Carcasse bestiame grosso

Art. 2a [3] Per il ricupero sul posto di carcasse di animali grossi, effettuato tramite il servizio predisposto dal Cantone, l’Ufficio del veterinario cantonale riscuote un importo forfetario di fr. 100.00 per capo. Art. 2b ....

Raccolta di altri scarti

Art. 3

Eventuali prestazioni a favore di terzi che non rientrano nei compiti imposti al Cantone dalla LAOERA, come la raccolta sul posto di carcasse di bestiame minuto e di animali da compagnia su richiesta di privati oppure interventi di competenza dei Comuni, sono fatturate direttamente al richiedente in base alle seguenti tariffe unitarie cumulative: - tariffa base 20.-- - tariffa oraria 45.-- - tariffa chilometrica 1.20

Messa a disposizione di contenitori

1
2
3
4
fr. 130.-- cadauno.

Abrogazione

Art. 5

Il decreto esecutivo concernente le tasse per lo smaltimento dei rifiuti di origine animale del 2 marzo 1993 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 6

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 1999. Pubblicato nel BU 1999 , 21.

[1]

Art. modificato dal DE 20.5.2003; in vigore dal 23.5.2003 - BU 2003, 190.

[2]

Cpv. modificato dal DE 16.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 724.

[3]

Art. introdotto dal DE 16.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 724.

[4]

Art. abrogato dal DE 8.7.2009; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 318; precedente modifica: BU 2008, 724.

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