Decreto legislativo concernente la partecipazione dello Stato per l’incremento del p... (5.5.1.4)
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Decreto legislativo concernente la partecipazione dello Stato per l’incremento del patrimonio artistico del Cantone

5.5.1.4 Decreto legislativo concernente la pa rtecipazione dello Stato per l’ incremento del patrimonio artistico del Cantone IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E C ANTONE DEL TICINO visto il messaggio 11 giugno 1974 n. 1971 del Consiglio di Stato, d e c r e t a :

Obiettivi

Art. 1

Lo Stato, nell’ ambito delle arti figurativ e, si propone di assecondare l’ attività degli artisti nelle loro libere espressioni con una partecipazione che assicuri un valido incremento al patrimonio artistico del Cantone con: a) opere di artisti ticinesi o residenti nel Ticino idonee a documentare organicamente le correnti artistiche attive nel paese; b) opere d’ altra provenienza di particolare interesse artistico e culturale.

Forme di intervento

Art. 2

Gli inter venti dello Stato avvengono segnatamente nelle seguenti forme: a) acq uisto o commissione di opere d’ arte destinate a collezioni, edifici o luoghi pubblici e di opere grafiche destinate a illustrare pubblicazioni ufficiali; b) sussidiamento di esposizioni o rganizzate da enti pubblici o da istituzioni e associazioni culturali.

Mezzi

Art. 3

Per gli scopi sopra descritti il Consiglio di Stato propone i crediti necessari, fermo restando che: a) per l’acquisto di opere d’ arte è stabilito un credito annuo di fran chi 50000. - ; b) nella costruzione di edifici pubblici il preventivo deve comprendere il finanziamento di un corredo d’opere d’ arte da definire con criteri di proporzionalità.

Commissione consultiva

Art. 4

Per tutti gli oggetti del presente decreto il Consiglio di Stato si avvale della consulenza di una Commissione di esperti.

Regolamento di applicazione

Art. 5

Il Consiglio di Stato emanerà il regolamento di applicazione.

Norme abrogative; entrata in vigore

Art. 6

È abrogato il decreto legislativo cir ca l’ incremento delle belle arti del 18 settembre 1929. Trascorsi i termini per l’ esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicato nel BU del 29 novembre 1974 Pubblicato nel BU 1974 , 282.
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