Legge concernente la conservazione dei musei storici e archeologici (442.100)
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Legge concernente la conservazione dei musei storici e archeologici

1 Legge concernente la conservazione dei musei storici e archeologici 1 (del 28 febbraio 1944) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO su proposta del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Art. 1 I musei storici ed archeologici del Cantone, che presentano, a giudizio dell’autorità governativa, i requisiti necessari, possono essere riconosciuti con risoluzione del Consiglio di Stato, dietro proposta del dipartimento della pubblica educazione e preavviso della Commissione dei beni culturali 2 udito l’ispettore. Il riconoscimento impone ai musei l’obbligo di sottostare, alla tutela e alle norme stabilite nel presente decreto, e conferisce loro la facoltà di ottenere a titolo di deposito, oggetti di proprietà dello Stato e di ricevere sussidi dallo Stato. Art. 2 I musei riconosciuti, se non appartengono ad un ente di diritto pubblico dovranno, entro un mese dal riconoscimento, costituirsi nella forma delle persone giuridiche, secondo il Codice civile svizzero. Art. 3 I musei riconosciuti hanno l’obbligo di presentare, entro tre mesi dal riconoscimento, al dipartimento della pubblica educazione, un regolamento o statuto il quale diventerà effettivo solo dopo l’approvazione del Consiglio di Stato. Art. 4 I musei riconosciuti, conservando intera la loro personalità come enti patrimoniali ed amministrativi, sono soggetti all’immediata e continua vigilanza dell’ispettore dei musei per tutto ciò che riguarda la conservazione, l’ordinamento, l’incremento delle raccolte, i cataloghi e le diciture, le questioni relative alla sede e le relazioni con gli altri musei del Cantone. Art. 5 Ciascuno dei musei riconosciuti ha una posizione prevalente nel rispettivo territorio, determinato dal Consiglio di Stato nell’atto del riconoscimento. Ogni acquisto fatto da un museo fuori della sua sfera regionale dovrà essere comunicato al museo regionalmente interessato che potrà rivendicare il diritto di procedere all’acquisto in proprio entro breve termine. In caso di contrasto tra i due musei decide la Commissione dei beni culturali 3 . Art. 6 Il Consiglio di Stato, dietro proposta del dipartimento della pubblica educazione e preavviso dell’ispettore, ha facoltà di ripartire fra i musei riconosciuti oggetti di interesse storico ed archeologico di proprietà dello Stato, tenendo conto della loro provenienza, e osservando il criterio territoriale stabilito nell’articolo precedente. Art. 7 La tutela sui musei riconosciuti spetta al dipartimento della pubblica educazione il quale si varrà della Commissione dei beni culturali 4 e dell’ispettore dei musei. Art. 8 ... 5
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Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 40.

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Frase modificata dalla L 13.5.1997; in vigore dal 1.11.1997 - BU 1997, 498.

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Frase modificata dalla L 13.5.1997; in vigore dal 1.11.1997 - BU 1997, 498.

4

Frase modificata dalla L 13.5.1997; in vigore dal 1.11.1997 - BU 1997, 498.

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Art. abrogato dalla L 13.5.1997; in vigore dal 1.11.1997 - BU 1997, 498.

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Art. 9

È inscritta nel bilancio dello Stato una somma annua da distribuire, a titolo di sussidio, ai musei riconosciuti, proporzionatamente alla attività di ciascuno di essi ed agli oneri assunti per effetto del presente decreto. La ripartizione sarà stabilita dal Consiglio di Stato, su proposta del dipartimento della pubblica educazione, che potrà valersi del preavviso della Commissione dei beni culturali
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. Art. 10 I musei riconosciuti che si rifiutassero o trascurassero di eseguire le norme stabilite nel presente decreto e le istruzioni fornite dall’ispettore e confermate, in caso di contestazione, dall’autorità governativa, sono soggetti alle seguenti sanzioni: a) sospensione del sussidio; b) revoca del riconoscimento, con l’obbligo di restituire gli oggetti di proprietà dello Stato ottenuti in deposito. Le suddette sanzioni sono di competenza del Consiglio di Stato, il quale decide su proposta del dipartimento della pubblica educazione, udita la Commissione dei beni culturali 7 e l’ispettore dei musei. Art. 11 È istituita la carica di ispettore cantonale dei musei. Il Consiglio di Stato potrà prescindere provvisoriamente dalla nomina dell’ispettore confidandone la mansione a uno o più incaricati.
8 Art. 12 Le attribuzioni dell’ispettore dei musei sono specialmente le seguenti: a) assistere alle sedute della commissione dei musei riconosciuti, con facoltà di partecipare alle discussioni e di presentare proposte; b) eseguire frequenti ispezioni nei musei riconosciuti; elaborare, col concorso e la cooperazione dei conservatori dei musei, un elenco degli oggetti di proprietà dello Stato e un catalogo sistematico integrale delle raccolte; dare norme circa la conservazione, l’ordinamento e l’esposizione delle raccolte stesse e favorirne l’incremento; c) assistere alle sedute della Commissione dei beni culturali 9 in quanto riguardano i musei; riferire sugli oggetti di sua competenza e udire le direttive della commissione; d) coordinare l’attività dei musei riconosciuti e risolvere le controversie che potrebbero sorgere tra di essi; e)-h) ...
10
. Art. 13 ... 11 Art. 14
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1 Ogni contestazione a dipendenza del presente decreto è decisa dal Dipartimento, che può valersi del preavviso della Commissione dei beni culturali.
2 Contro le decisioni del Dipartimento e della Commissione dei beni culturali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Art. 15 Il Consiglio di Stato emanerà il regolamento di applicazione. Art. 16 Il presente decreto entra in vigore 13 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi, trascorso il termine per l’esercizio del referendum. Pubblicato nel BU 1944 , 133.
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Frase modificata dalla L 13.5.1997; in vigore dal 1.11.1997 - BU 1997, 498.

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Frase modificata dalla L 13.5.1997; in vigore dal 1.11.1997 - BU 1997, 498.

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Cpv. divenuto senza oggetto per l’entrata in vigore della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato

del 5.11.1954.

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Frase modificata dalla L 13.5.1997; in vigore dal 1.11.1997 - BU 1997, 498.

10 Lett. abrogate dalla L 13.5.1997; in vigore dal 1.11.1997 - BU 1997, 498.
11 Art. abrogato dalla L 13.5.1997; in vigore dal 1.11.1997 - BU 1997, 498.
12 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 40; precedente modifica: BU 1997,

498.

13 Entrata in vigore: 14 aprile 1944 - BU 1944, 133.
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