Legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (270.100)
CH - TI

Legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero

Legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC) (del 24 giugno 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - - d e c r e t a : Capitolo primo Campo d’applicazione

Principio

Art. 1

1 La presente legge disciplina l’organizzazione delle autorità di conciliazione e l’applicazione del codice del 19 dicembre 2008 di diritto processuale civile svizzero (CPC).
2 Sono riservate le disposizioni della legge del 10 maggio 2006 sull’organizzazione giudiziaria e della legge del 18 aprile 1911 di applicazione e complemento del Codice civile svizzero. Capitolo secondo Autorità di conciliazione

I. Giudice di pace

Art. 2

Il giudice di pace funge da autorità di conciliazione nei casi indicati dall’articolo 31 della legge del 10 maggio 2006 sull’organizzazione giudiziaria.

II. Segretario assessore, pretore e pretore aggiunto

Art. 3

1 Il segretario assessore funge da autorità di conciliazione nelle altre cause, riservate le competenze delle autorità di conciliazione in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali e di parità dei sessi.
2 Il pretore e il pretore aggiunto eseguono i tentativi di conciliazione in caso di impedimento del segretario assessore o qualora lo esiga il buon funzionamento della pretura.

III. Locazione e affitto

1. Giurisdizione

Art. 4

Per le controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali, come pure di posteggi e di terreni sono istituiti i seguenti Uffici di conciliazione: 1 a) b) c) d) 2 e)
3 f)
4
1 Frase modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 488.
2 Lett. modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 488.

3

Lett. modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 488.
4 Lett. modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 488.
g) h) i) l) m) Ufficio n. 11 con sede a Biasca e con giurisdizione nei distretti di Riviera, Blenio e Leventina.

2. Composizione

Art. 5

1 L’Ufficio è composto di un presidente neutrale, un rappresentante dei locatori e un rappresentante dei conduttori. Almeno uno dei membri dell’Ufficio deve avere una formazione giuridica. Per ogni componente dell’Ufficio è designato un supplente.
2 Il presidente e il suo sostituto devono essere neutrali. Non sono in particolare considerati neutrali le persone ammesse alla rappresentanza processuale giusta l’art. 12 cpv. 1 lett. a.

IV. Parità dei sessi

Art. 6

1 Per le controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi è istituito un ufficio di conciliazione con giurisdizione sull’intero Cantone.
2 L’ufficio si compone di un presidente, di due rappresentanti dei datori di lavoro e di due rappresentanti dei lavoratori, del settore pubblico e privato, e dei loro supplenti.
3 L’ufficio siede nella composizione di cinque membri; esso può sedere nella composizione di tre membri nel caso di controversie semplici.

V. Norme comuni

1. Nomina

Art. 7

I presidenti e i membri degli uffici di conciliazione in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto e dell’ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi sono nominati dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni, sentite le organizzazioni interessate.

2. Organizzazione

Art. 8

1 Le spese di funzionamento degli uffici di conciliazione sono poste a carico dello Stato che ne organizza il segretariato.
2 La segreteria degli uffici di conciliazione in materia di locazione e affitto viene affidata di regola a un funzionario dei comuni di sede, i quali mettono inoltre a disposizione i locali e le attrezzature necessari.

3. Procedura

Art. 9

La procedura davanti alle autorità di conciliazione è disciplinata dagli articoli 202 e seguenti CPC. Capitolo terzo Divieto giudiziale

Divieto giudiziale

Art. 10

1 L’azione di convalida del divieto giudiziale è di competenza del pretore.
2 Il Consiglio di Stato designa l’autorità amministrativa competente a infliggere la multa. Capitolo terzo bis 5 Assistenza giudiziaria internazionale

Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile

Art. 10a 6 1 Il Tribunale di appello è competente per la notifica degli atti giudiziari nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia civile.
2 Il pretore è competente per l’esecuzione delle commissioni rogatorie, riservati i casi in cui la legge attribuisce la competenza per materia al Tribunale di appello. Capitolo quarto

5

Capitolo introdotto dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.
6 Art. introdotto dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.
Norme di procedura

Deliberazione

Art. 11

La deliberazione non è pubblica.

Rappresentanza

Art. 12

1 In applicazione dell’articolo 68 capoverso 2 lettera d CPC, limitatamente alle cause condotte in procedura semplificata (art. 243 e seguenti CPC) e in procedura sommaria (art. 248 e seguenti CPC), la rappresentanza processuale professionale è pure riconosciuta: a) b)
7
2 Alle persone sopraindicate sarà riconosciuta la rappresentanza processuale solo alla condizione che: a) b) c)

Esecuzione effettiva

Art. 13

8 Le polizie comunali e, in via sussidiaria, la polizia cantonale sono le autorità competenti ai sensi dell’articolo 343 capoverso 3 CPC.

Conservazione e consultazione degli atti

Art. 13a 9 1 Gli atti relativi alla procedura di conciliazione vengono conservati presso l’autorità di conciliazione competente, gli atti giudiziari presso il giudice competente. Il Consiglio di Stato stabilisce i termini di conservazione.
2 L’autorità che conserva gli atti decide sulla consultazione di atti di procedure concluse.
3 La consultazione degli atti viene autorizzata se può essere fatto valere un interesse degno di tutela e se preponderanti interessi pubblici o privati non vi si oppongono.
4 Le decisioni concernenti la consultazione degli atti sono impugnabili mediante reclamo entro 30 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli articoli 319 e seguenti CPC. Capitolo quinto Disposizioni finali

Regolamento d’applicazione

Art. 14

Il Consiglio di Stato emana i regolamenti necessari per l’applicazione della presente legge.

Entrata in vigore

Art. 15

1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.
10 Pubblicata nel BU 2010 , 311. Diritto transitorio della legge del 24 giugno 2010 di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero
7 Lett. modificata dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.
8 Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.

9

Art. introdotto dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 41.
10 Entrata in vigore: 1° gennaio 2010 - BU 2010, 311.
Le decisioni di inibizione dell’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio emanate sulla base dell’articolo 375 bis e dell’articolo 375 ter capoverso 1 del Codice di procedura civile del 17 febbraio
1971 decadono il 31 dicembre 2020; la procedura volta a infliggere la multa è retta dalla legge del
20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.
Markierungen
Leseansicht