Regolamento sull’utilizzazione delle acque (721.110)
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Regolamento sull’utilizzazione delle acque

Regolamento sull’utilizzazione delle acque (del 29 aprile 2003) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la Legge sull’utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002, d e c r e t a :

Autorità competente

Art. 1

L’Ufficio dell’energia (UEn) del Dipartimento delle finanze e dell’economia esercita le competenze attribuite dalla legge al Consiglio di Stato e al Dipartimento, salvo disposizione contraria del presente Regolamento.

Concessioni:

Contenuti della domanda (art. 5) Art. 2
1 Ogni domanda di concessione deve contenere: a) b) c) d) e) f) di scarico, camera di messa in pressione, pozzo piezometrico e condotta forzata; apporti d’acqua, g) h) i) l)
2 L’UEn può concedere delle deroghe al cpv. 1 nel caso di modifica o rinnovo di concessioni per impianti esistenti.
Pubblicazioni (art. 6) Art. 3 1 Le domande di concessione che soddisfano i requisiti formali di cui all’art. 2 del presente Regolamento sono pubblicate per un periodo di 30 giorni.
2 I Comuni formulano il loro preavviso entro un termine di 30 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione.
Inizio (art. 7 e 15) Art. 4 Ultimate le opere il concessionario informerà l’UEn, il quale accertata la conformità alla concessione, stabilisce la data di inizio della medesima.
Esecuzione d’ufficio (art. 11)

Art. 5

Qualora il concessionario non eseguisse i lavori di cui all’art. 11 della Legge sull’utilizzazione delle acque, il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) potrà farli eseguire d’ufficio. Le spese saranno a carico del concessionario.
Obblighi del concessionario (art. 14) Art. 6 Il DFE è competente per ordinare l’esecuzione delle opere atte a stabilire e garantire il buon regime delle acque e ad impedire qualsiasi danno, nonché per ordinare la conservazione parziale o totale delle opere.
Autorizzazioni: Contenuti della domanda (art. 25) Art. 7 1 Ogni domanda di autorizzazione oltre all’apposito formulario, da richiedere all’UEn, deve contenere: a) b) c) d) e) f) g)
2 L’UEn può concedere delle deroghe al cpv. 1 e semplificare le formalità richieste nel caso di utilizzazioni temporanee o di lieve importanza o nel caso di modifica o rinnovo di autorizzazioni per impianti esistenti.
Pubblicazione (art. 25) Art. 8 1 Le domande di autorizzazione che soddisfano i requisiti formali di cui all’art. 7 del presente Regolamento sono pubblicate per un periodo di 15 giorni.
2 I Comuni formulano il loro preavviso entro un termine di 15 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione.
Tasse (art. 29) Art. 9 Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti tasse annuali da versare entro il 31 gennaio per l’anno successivo: a) b) c) d) e)
Vigilanza: in generale (art. 2 cpv. 2) Art. 10 1 L’UEn è incaricato di vigilare al corretto adempimento delle condizioni imposte ai titolari di concessioni e autorizzazioni.
2 A tal fine i titolari devono garantire l’accesso agli impianti e alle installazioni e fornire tutte le informazioni che verranno richieste relative all’esercizio dell’impianto e all’utilizzazione dell’energia prodotta.
Abusi (art. 13, 28 e 31)
3 L’UEn informerà l’autorità concedente di eventuali abusi commessi dai titolari.
Contravvenzioni (art. 31) Art. 11 Le contravvenzioni alla presente legge sono punite: - - -

Abrogazioni

Art. 12

Il presente Regolamento abroga: - - - - -

Entrata in vigore

Art. 13

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
1 Pubblicato nel BU 2003 , 166.
1 Entrata in vigore: 2 maggio 2003 - BU 2003, 163.
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